Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03330/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3330 del 2025, proposto da
- Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Carlo Ravarini e Giulia Alessandra Vanini ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via del Bollo n. 4;
contro
- il Comune di Alife, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Mastroianni e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
per l’ottemperanza
- del decreto ingiuntivo n. 5470/2016, emesso in data 19 febbraio 2016 dal Tribunale ordinario di Milano, divenuto definitivamente esecutivo a seguito dell’emanazione del decreto del Tribunale ordinario di Milano n. 1382/2025, pubblicato in data 5 febbraio 2025, attraverso il quale si è dato atto dell’estinzione del giudizio di opposizione R.G. n. 23555/2016 e il decreto ingiuntivo n. 5470/2016 è stato dichiarato esecutivo in via definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto ingiuntivo n. 5470/2016, emesso in data 19 febbraio 2016 dal Tribunale ordinario di Milano;
Visto il decreto n. 1382/2025, emesso in data 5 febbraio 2025 dal Tribunale ordinario di Milano, attraverso il quale il decreto ingiuntivo n. 5470/2016 è stato dichiarato esecutivo in via definitiva;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alife;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, il consigliere IO De TA e uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 3 settembre 2025 e depositato il 5 settembre successivo, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 5470/2016, emesso in data 19 febbraio 2016 dal Tribunale ordinario di Milano, divenuto definitivamente esecutivo a seguito dell’emanazione del decreto del Tribunale ordinario di Milano n. 1382/2025, pubblicato in data 5 febbraio 2025.
La parte ricorrente, con ricorso proposto nel mese di settembre 2015, premesso di essere creditrice del Comune di Alife (CE) per fatture non saldate per una somma pari a € 396.920,37, ha chiesto al Tribunale di Milano l’emissione di un decreto ingiuntivo in suo favore per ottenere il pagamento della suddetta somma, oltre agli interessi di mora al tasso previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002. Con decreto ingiuntivo n. 5470/2016, emesso in data 19 febbraio 2016 dal Tribunale ordinario di Milano, il Comune di Alife è stato condannato a pagare in favore della ricorrente Banca Sistema S.p.A. la somma di € 396.920,37, unitamente agli interessi e alle spese della procedura. Con giudizio R.G. n. 23555/2016 il Comune di Alife ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, ma con decreto n. 6803/2016 emesso in data 8 novembre 2016, il Tribunale di Milano ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e ha dichiarato l’estinzione del processo. Quindi, a seguito dell’emanazione del decreto del Tribunale ordinario di Milano n. 1382/2025, pubblicato in data 5 febbraio 2025, si è dato atto dell’intervenuta estinzione del giudizio di opposizione R.G. n. 23555/2016 e il decreto ingiuntivo n. 5470/2016 è stato dichiarato esecutivo in via definitiva. In data 14 febbraio 2025, la Banca ricorrente ha provveduto a notificare i richiamati decreti al Comune di Alife. Successivamente, pur essendo trascorso il termine dilatorio previsto dalla legge, la pretesa attorea non è stata soddisfatta; pertanto, la parte ricorrente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione comunale a erogare in proprio favore la somma dovuta, comprensiva di interessi moratori dalle singole scadenze all’effettivo saldo, e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza nella fase esecutiva, nonché ha domandato anche la condanna dell’Ente locale al pagamento di una penalità di mora per il ritardo ulteriore nell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Alife, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità della camera di consiglio di trattazione della causa, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa del Comune di Alife ha segnalato che, nel mese di agosto 2016, a titolo di acconto, è stata corrisposta alla Banca ricorrente la somma di € 200.000,00 (duecentomila/00), in esecuzione di un accordo transattivo intervenuto tra le parti, tuttavia successivamente risolto per inadempimento.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero il decreto ingiuntivo n. 5470/2016, emesso in data 19 febbraio 2016 dal Tribunale ordinario di Milano – è divenuto definitivo per l’avvenuta estinzione del giudizio di opposizione R.G. n. 23555/2016 incardinato dal Comune di Alife, come stabilito con il decreto n. 1382/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 5 febbraio 2025 (all. 1 al ricorso).
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. e per giurisprudenza ormai pacifica il decreto ingiuntivo non più soggetto a opposizione – o il cui giudizio di opposizione è stato dichiarato estinto, come nella specie – è equiparato a una sentenza passata in giudicato e quindi è assoggettabile al rito dell’ottemperanza (cfr. Consiglio di Stato, V, 22 marzo 2023, n. 2912; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 19 giugno 2025, n. 2360).
Il suddetto decreto ingiuntivo e il connesso il decreto di esecutività, in copia conforme, sono stati poi notificati al Comune di Alife (CE) in data 14 febbraio 2025 (all. 2 del Comune) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale (cfr. art. 474 c.p.c.; Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309).
2.1. La difesa del Comune di Alife ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da Banca Sistema sulla scorta della indeterminatezza della pretesa creditoria azionata, poiché la corresponsione a quest’ultima nel mese di agosto 2016, a titolo di acconto, della somma di € 200.000,00 (duecentomila/00) – in esecuzione di un accordo transattivo tra le parti che tuttavia è stato poi risolto (all. 7 e 8 del Comune) – avrebbe imposto di chiarire il titolo di pagamento della somma residua, ossia se in conto capitale oppure a titolo di interessi o ancora a titolo misto di capitale e interessi.
La predetta eccezione non è fondata, considerato che la pretesa creditoria può (e deve) essere determinata esclusivamente facendo riferimento a quanto stabilito nel titolo giurisdizionale azionato, ossia nel decreto ingiuntivo n. 5470/2016.
Difatti, “ il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza del giudicato civile, non può conoscere del rapporto sottostante al giudicato stesso, che è devoluto alla cognizione di diverso giudice, e non può in nessun modo modificare o manipolare la portata precettiva di questo giudicato, valorizzando fatti estintivi, precedenti al giudicato stesso, che non siano stati considerati dal titolo giudiziale ormai costituente res iudicata, sussistendo, altrimenti, l’eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, nella forma del difetto relativo di giurisdizione, per avere il giudice amministrativo violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria ” (Consiglio di Stato, VII, 13 novembre 2025, n. 8892; III, 5 febbraio 2024, n. 1150; V, 9 maggio 2023, n. 4687; da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 febbraio 2026, n. 523).
Pertanto, nella fattispecie oggetto di scrutinio alcun rilievo può essere attribuito alla transazione stipulata tra le parti in data 9 agosto 2016, poiché la stessa, oltre a essere stata risolta in data 6 novembre 2020 (cfr. all. 8 del Comune), è comunque anteriore all’adozione del decreto n. 1382/2025 emesso dal Tribunale di Milano il 5 febbraio 2025, con il quale è stato dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5470/2016, a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione R.G. n. 23555/2016 proposto dal Comune di Alife (cfr. decreto di estinzione n. 6803/2016: all. 2 al ricorso).
2.2. Da ciò discende che la cifra dovuta dal Comune resistente alla Banca ricorrente deve essere ricavata dalla somma della sorte capitale liquidata nel decreto ingiuntivo n. 5470/2016, pari a € 396.920,37, cui devono aggiungersi, per espresso disposto giudiziale, “ gli interessi come da domanda ”, ossia “ gli interessi di mora al tasso previsto dall’art. 5 D.Lgs n. 231/02 e successive modifiche, dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo ” (cfr. pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo).
Tale indicazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa comunale, non risulta affatto generica o indeterminata e consente di quantificare con precisione l’importo dovuto dal Comune, previa effettuazione di una semplice operazione aritmetica.
In tal senso è orientata anche la giurisprudenza, secondo la quale « l’ingiunzione al pagamento degli interessi di cui all’art. 5 del d.lgs n. 231/2002 non può considerarsi, come ritenuto dal primo giudice, una “condanna generica” (come tale, insuscettibile di essere portata ad esecuzione). L’assunto è, anzitutto, erroneo in via di diritto, poiché il riferimento operato per relationem al criterio di determinazione dei tassi di interesse debitori è sufficiente alla quantificazione, in virtù di una mera operazione matematica, delle somme dovute, oggetto della condanna. È, peraltro, erroneo anche in fatto, nella parte in cui si è argomentata siffatta genericità dal rilievo che il decreto ingiuntivo non recasse (neanche mediante il riferimento al contenuto del ricorso introduttivo) puntuale indicazione del momento di decorrenza (solo genericamente individuato con la formula “dal dì del dovuto”). Invero, tale inciso – che compendia la decisione assunta dal giudice civile nella assunzione del provvedimento monitorio – va semplicemente correlato, avuto riguardo alla articolazione della domanda, alla separata (ma analiticamente allegata e puntualmente documentata) decorrenza delle singole poste creditorie scadute e non corrisposte, integrando la quantificazione del danno da ritardo, ancorata – trattandosi di obbligazioni pecuniarie – agli interessi di mora, al tasso legale. D’altra parte, è appena il caso di soggiungere che l’art. 3 del d lgs. n. 231/2002 prevede espressamente che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”: onde l’ancoraggio temporale alla scadenza era operato da ciascuna delle fatture rimaste inevase. Ne discende che né la domanda poteva, sul punto, ritenersi generica; né la pedissequa condanna in alcun modo incerta o indeterminabile » (Consiglio di Stato, V, 28 marzo 2023, n. 3155).
2.3. Dalla somma totale, quantificata secondo quanto in precedenza evidenziato alla data del 23 agosto 2016 – ossia sommando alla sorte capitale indicata nel decreto ingiuntivo gli interessi di mora al tasso previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002 e successive modifiche, dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo, prendendo a riferimento finale il giorno in cui è stata corrisposta dal Comune la somma di € 200.000,00 alla Banca ricorrente (all. 7 al Comune), al fine di parametrarla correttamente rispetto alla posta in contestazione –, deve poi essere detratta la suddetta cifra di € 200.000,00 (duecentomila/00), da imputare, in assenza di specifiche prescrizioni giudiziali in merito, dapprima agli interessi e poi al capitale, nel rispetto dell’art. 1194 cod. civ., che stabilisce chiaramente che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore: l’acconto quindi deve essere indirizzato dapprima a saldare gli interessi scaduti e solo l’eventuale eccedenza può essere utilizzata per ridurre il capitale (Cassazione civ., II, ord. 16 maggio 2024, n. 13567).
Sulla parte residua del debito dovranno essere corrisposti gli interessi moratori al tasso previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002, a far data dal 24 agosto 2016 e fino al soddisfo. In tal modo, non si pone nemmeno un problema di anatocismo, residuando soltanto una parte del capitale da corrispondere alla ricorrente, in relazione alla quale la misura degli interessi maturati è naturalmente contenuta nei limiti di legge (cfr. conteggio relativo alla somma ancora da versare alla creditrice contenuta nella “ Dichiarazione di risoluzione della transazione ”: all. 8 del Comune).
2.4. Siffatta conclusione non può essere messa in discussione dalla dichiarazione del dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e ss. del D. Lgs. n. 267 del 2000, che ha riguardato il Comune di Alife nel periodo 9 aprile 2017 - 14 novembre 2024 (all. 4 e 5 del Comune).
Premesso che non si rinviene alcun obbligo per i creditori di dover richiedere l’ammissione alla massa passiva dell’Ente, a pena di estinzione del debito, è pacifico che, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione Liquidatoria, “ non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza ” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 12 gennaio 2022, n. 1).
Di conseguenza, le pretese creditorie non soddisfatte divengono nuovamente esigibili nella loro integralità e a prescindere dal lasso temporale in cui sono sorte, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2022: difatti, « alla luce dei principi della giurisprudenza costituzionale, come da ultimo riaffermati con la pronuncia n. 219 del 2022, deve concludersi che, a seguito della chiusura della procedura di dissesto degli enti locali, le pretese creditorie rimaste insolute tornano ad essere esigibili nei confronti dell’ente locale, per effetto del venir meno del regime di sospensione temporanea strumentale all’attività di rilevazione ed estinzione delle passività dell’ente stesso. (…) In coerenza con tali principi, la chiusura della procedura di dissesto degli enti locali non determina, quindi, l’estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura e conseguentemente i creditori possono ottenere dall’Ente tornato in bonis il pagamento sia delle somme a titolo di capitale rimaste insolute, sia degli interessi maturati e non pagati prima della dichiarazione di dissesto, sia- infine- degli interessi maturati nel corso della procedura di dissesto. (…) Infatti, in base all’interpretazione in questi termini dell’art. 248, comma 4, citato, ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 219/2022, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell’ambito del dissesto dell’ente locale, ma essa non implica la estinzione dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato. (…) Con la conseguenza che si confermano corrette le tesi della società appellata secondo cui la norma di cui all’art. 248, comma 4, T.u.e.l. ha carattere meramente sospensivo e non preclude all’interessato, una volta esaurita la gestione straordinaria con la fine della procedura di dissesto, di riattivarsi per la corresponsione delle stesse poste nei confronti dell’ente risanato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2020, n. 3338). La norma di cui all’art. 248, comma 4, T.u.e.l. non esclude, infatti, il maturare sia della rivalutazione che degli interessi anche durante il periodo in cui la procedura di liquidazione ha avuto corso e i relativi diritti possono essere azionati nei confronti dell’ente dopo la cessazione dello stato di dissesto (Cons. Stato, V, 23 giugno 2014, n. 3131). Il creditore può dunque domandare all’ente locale tornato in bonis non solo il pagamento della residua somma ammessa al passivo, ma anche gli interessi sul credito per sorte capitale ammesso, come ordinariamente prodottisi durante il tempo della procedura (cfr. in termini con riguardo alla procedura di fallimento Cass. Civ. Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12560) » (Consiglio di Stato, V, 14 settembre 2023, n. 8336; anche, T.A.R. Lazio, Roma, II-bis, 15 gennaio 2025, n. 701; II, 25 ottobre 2024, n. 18671).
2.5. Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui al decreto ingiuntivo oggetto del presente contenzioso – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte del Comune di Alife entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di erogare alla parte ricorrente la somma di denaro come determinata ai sensi dei precedenti paragrafi 2.2 e 2.3, a cui vanno aggiunte le spese della procedura di ingiunzione, integrate dagli interessi legali a far data dal giorno della notifica al Comune del decreto ingiuntivo n. 5470/2016 e fino al soddisfo.
2.6. Nel caso di perduranza dell’inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Caserta: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta (60) giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
2.7. Quanto, infine, alla richiesta di condanna del Comune resistente al pagamento di una penalità di mora per il ritardo ulteriore nell’esecuzione della presente sentenza (art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.), la stessa non può essere accolta, stante la possibilità per la Banca ricorrente di chiedere, alla scadenza del termine per provvedere, l’insediamento del già individuato Commissario ad acta.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini in precedenza specificati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Comune di Alife al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
IO De TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO De TA | EL ZI |
IL SEGRETARIO