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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Maria Grazia Serafin Consigliera
dott. Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri N. 2498/2023,
pubblicata il 12.12.2023, promossa
da
(C.F. n. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GIUSEPPE MARAZZITA (C.F. n. , C.F._2
con cui elettivamente domicilia come in atti.
Appellante
Contro
, (C.F. n. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'avv. MARSIGLI PAMELA (C.F. n. ), C.F._4
1 presso cui elettivamente domicilia come da procura alle liti in atti.
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, rilevarsi che le parti non sono comparse né all'udienza del 15.05.2025, fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. né a quella successiva del 22.05.2025, cui la causa è stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi,
deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado, che ex art. 310
c.p.c. rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla per spese del grado, che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04.06.2025
La presidente est.
Marianna D'Avino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Maria Grazia Serafin Consigliera
dott. Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri N. 2498/2023,
pubblicata il 12.12.2023, promossa
da
(C.F. n. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GIUSEPPE MARAZZITA (C.F. n. , C.F._2
con cui elettivamente domicilia come in atti.
Appellante
Contro
, (C.F. n. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'avv. MARSIGLI PAMELA (C.F. n. ), C.F._4
1 presso cui elettivamente domicilia come da procura alle liti in atti.
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, rilevarsi che le parti non sono comparse né all'udienza del 15.05.2025, fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. né a quella successiva del 22.05.2025, cui la causa è stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi,
deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado, che ex art. 310
c.p.c. rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla per spese del grado, che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04.06.2025
La presidente est.
Marianna D'Avino
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