Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
La pronuncia del conciliatore deve considerarsi "secondo equità", oltre che nel caso in cui egli abbia espressamente applicato una regola di equità ovvero una norma di legge corrispondente all'equità, anche quando abbia fatto riferimento a norme di diritto senza menzionare l'equità della decisione, dovendo ritenersi, in quest'ultimo caso, che il giudicante abbia dato per implicito la corrispondenza delle norme di diritto a regole di equità, tenuto conto del potere - dovere del conciliatore di giudicare secondo equità, osservando i principi regolatori della materia (art. 113, secondo comma cod. proc. civ.). Ne consegue che, anche in questo caso, il ricorso per Cassazione si rende proponibile solo per violazione o per falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., solo nei limiti in cui si denunci la violazione di norme costituzionali, dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia da intendersi come linee essenziali della disciplina giuridica del tipo di rapporto dedotto in causa, nonché delle regole processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. VIA G. PASSERINI 31 ROMA in persona dell'Amm.re p.t. sig.ra Angela Zeuli, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 39, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO DEGLI ABBATI, difeso dall'avvocato PAOLO DE CAMELIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3/96 del Giudice conciliatore di ROMA - 3^ UFFICIO -, depositata il 11/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato DE CAMELIS PAOLO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del 1^ e 2^ motivo;
accoglimento del 3^, assorbito il 4^ motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 22 ottobre 1994, il Condominio dell'edificio in Roma, via G. Passerini 31, in persona dell'amministratore in carica, convenne davanti al Conciliatore di Roma la condomina NC CA;
domandò la condanna di lei al pagamento di lire 780.000 (di cui lire 680.246 per spese straordinarie, lire 59.600 per conguaglio di rate ordinarie e lire 40.154 per ritardato pagamento).
Espose che l'assemblea, con deliberazione del 21 gennaio 1994 non impugnata, aveva deciso di trasformare l'impianto idrico ed aveva ripartito la spesa tra i condomini, addebitando la somma suddetta a NC CA.
L'udienza di comparizione, indicata nella citazione per il 16 gennaio 1995, fu rinviata d'ufficio al 23 marzo 1995. In questa data la convenuta non si costituì, l'attore concluse e la causa fu rinviata al 19 giugno 1995 per "la spedizione delle conclusioni". A questa udienza comparve la convenuta, ma il conciliatore ritenne tardiva la costituzione.
Con sentenza 18 gennaio 1996, il giudice conciliatore condannò la convenuta al pagamento della somma di lire 780.000, oltre gli interessi e le spese.
Ricorre per cassazione con quattro motivi NC CA;
resiste con controricorso il Condominio, in persona dell'amministratore in carica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Non può essere accolto il primo motivo di ricorso, a fondamento del quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 57 disp. att. cod. proc. civ.
Per la verità non esiste alcuna prova dell'assunto che - indicata nella citazione per la prima comparizione l'udienza del 16 gennaio 1995, che non era stata tenuta - il conciliatore avesse rinviato la causa non quella immediatamente successiva del 15 febbraio 1995, secondo il calendario del proprio ufficio. ma a quella del 23 marzo 1995, senza dare comunicazioni alle parti. La ricorrente, infatti, non ha adempiuto all'onere, a lei incombente, di dimostrare che nel calendario giudiziario del giudice conciliatore risultava fissata l'udienza del 15 febbraio 1995 come quella immediatamente successiva all'udienza del 16 gennaio 1995, indicata nella citazione e non tenuta. In difetto di questa prova, alla allegazione della parte non può riconoscersi rilevanza. 2.- Non è fondato neppure il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione del combinato disposto dell'art. 291 e 171 cod. proc. civ. Il conciliatore - afferma la ricorrente - dopo aver omesso di dichiarare la contumacia della convenuta nel corso del giudizio, in sentenza ha dichiarato di aver provveduto alla dichiarazione di contumacia.
Ammesso ciò, la mancata dichiarazione di contumacia nel corso del procedimento costituisce un vizio che non inficia il procedimento medesimo, in quanto, concretamente, nel corso del giudizio davanti al conciliatore, non è stata denunciata (e non si è verificata) l'inosservanza di alcuna delle disposizioni stabilite a garanzia del contumace.
3.1 Del pari destituiti di fondamento sono il terzo ed il quarto motivo, con i quali si deduce vizio di motivazione (per avere il conciliatore ritenuto tardiva la costituzione della CA, avvenuta all'udienza del 27 novembre 1995, nonostante dal verbale dell'udienza 16 giugno 1995 risultasse che la causa era stata rinviata all'udienza di novembre per la precisazione delle conclusioni) e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa (perché il regolamento del condominio, all'art. 4, prevede che le spese straordinarie facciano capo ai soli proprietari degli appartamenti, ragion per cui la ricorrente, siccome proprietaria di un negozio, doveva ritenersi esclusa dalle spese per la trasformazione dell'impianto idrico).
3.2 Ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., nel testo precedente alla modifica introdotta con la legge n. 374 del 1991, nei confronti delle sentenze pronunziate dal conciliatore si ritiene proponibile il ricorso per cassazione per violazione o per falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nei limiti in cui si denunci la violazione di norme costituzionali, dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia da intendersi come le linee essenziali della disciplina giuridica del tipo di rapporto dedotto in causa, nonché delle regole processuali (non essendo stato deformalizzato in via equitativa il processo davanti al conciliatore) (Cass., Sez. I, 12 novembre 1996, n. 9904 ; Cass., Sez. III, 22 febbraio 1996, n. 1373; Cass., Sez. un., 2 settembre 1995, n. 9264; Cass., Sez. III, 18 aprile 1995, n. 4331). Il vizio di motivazione si considera rilevante solo quando è configurabile l'inesistenza della motivazione, ovvero la motivazione apparente, oppure il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della ratio decidendi, o infine la motivazione perplessa, sulla cui base non fosse possibile stabilire quale qualificazione giuridica del rapporto fosse stata posta a base della decisione (Cass., Sez. II, 13 dicembre 1994, n. 10653; Cass., Sez. I, 5 novembre 1992, n. 11975). Per contro, si ritiene sottratto al sindacato di legittimità il giudizio equitativo, in quanto il ricorso per cassazione non può investire la regola equitativa applicata in concreto, neppure sotto il profilo della inosservanza di norme di legge ritenute conformi ad equità, atteso che il giudizio di equità è, per sua natura, giudizio di merito, riferendosi al criterio regolatore del caso concreto. La sentenza del conciliatore, inoltre, deve ritenersi pronunziata secondo equità, oltre che nel caso in cui il giudice aveva espressamente applicato una regola di equità o una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, anche quando avesse fatto riferimento a norme di diritto senza menzionare l'equità della decisione, dovendo ritenersi, in quest'ultimo caso, che il giudicante avesse dato per implicito la corrispondenza delle norme di diritto alle regole di equità (Cass., Sez. I, 17 maggio 1995, n. 5422).
3.3 Per ciò che concerne specificamente il terzo motivo, non può parlarsi di inesistenza della motivazione, non di motivazione apparente, non di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e, neppure, di motivazione perplessa, in quanto il conciliatore si è limitato ad interpretare, in modo logicamente corretto, il verbale di udienza: avendo l'attore precisato le conclusioni, il giudice ha ritenuto che la causa fosse stata rinviata all'udienza successiva per la spedizione a sentenza. Coerentemente ha considerato tardiva la costituzione.
3.4. Quanto all'ultimo motivo, avuto riguardo ai limiti richiamati sopra in ordine alle impugnazioni delle sentenze del conciliatore in sede di legittimità non può denunciarsi l'errata interpretazione del regolamento contrattuale di condominio, in quanto questo asserito vizio non configura un caso di violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, dei principi regolatori della materia, delle norme concernenti materie sottoposte a riserva assoluta di legge e delle regole processuali, per cui si ammette il ricorso per cassazione.
4.- Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente nelle spese, che liquida quanto alle spese vive in lire 177.900, oltre lire 1.300.000 per gli onorari..
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999