Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 3062/2017 R.G. iscritta a ruolo il 30/03/2017, avente ad oggetto: danni a cose;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Morriello;
Parte_1
ATTRICE
E
IN PERSONA DEL , rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'avv. Dario Gioia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.03.2017 conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_1
questo Tribunale, il in persona del Sindaco p.t. dott. al Controparte_1 Controparte_3
fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità del per i danni arrecati al Controparte_1 proprio fondo e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni arrecati quantificati in euro
50.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia.
Al riguardo, l'attrice, premettendo di essere proprietaria di un terreno agricolo con annesso fabbricato rurale ubicato in agro del Comune di , alla Località Moio, identificato in CP_1
Catasto al Foglio 4, Particella 134, esponeva che a seguito della realizzazione nella predetta area di lavori di costruzione di un invaso collinare per la raccolta delle acque commissionati dal Comune di si innestava, a decorrere dall'anno 2011, un fenomeno franoso del suddetto terreno atteso CP_1
che i lavori de quibus erano stati eseguiti senza previa realizzazione di un adeguato muro di contenimento idoneo a porre in essere una naturale difesa. Tale fenomeno franoso impediva,
1
incaricava l'ing. di redigere apposita relazione tecnica dalla quale
[...] Persona_1 emergeva che il fenomeno franoso ancora in essere era stato prodotto da fattori legati all'azione dell'uomo causando danni pari ad €50.000,00 sia per la mancata produzione del terreno agricolo sia per la sistemazione del fondo al suo stato naturale. In data 12.11.2015 inviava al Parte_1
Comune di formale lettera di diffida e messa in mora a mezzo racc. A/R al fine di CP_1
ottenere in via bonaria il risarcimento di tutti i danni subiti ma, rimasta inevasa, provvedeva ad invitare il Comune di ad addivenire alla stipula della convenzione di negoziazione CP_1 assistita cui facendo seguito la mancata adesione dell'Ente alla proposta la stessa si vedeva costretta ad adire l'autorità giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 20.06.2017 si costituiva il CP_1
in persona del Sindaco p.t. dott. il quale, contestando
[...] Controparte_3 integralmente l'atto introduttivo poiché infondato in fatto ed in diritto deduceva in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per genericità della domanda e, nel merito, l'insussistenza di qualsiasi responsabilità a proprio carico per inesistenza del nesso causale tra il fatto invocato e l'evento nonché la manifesta sproporzionalità del danno quantificato concludendo per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio in aggiunta alla condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 - comma 3 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e ritenuta, con ordinanza del 14.06.2018, l'inammissibilità sia dell'interrogatorio formale da deferirsi al legale rapp.te del sia della prova Controparte_1 testimoniale richiesti dall'attrice nell'atto di citazione perché vertenti su circostanze non contestate, di natura valutativa ed irrilevanti, oltre che generiche e ritenuto inconferente l'espletamento di una
CTU ai fini della decisione il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15.09.2020 e, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza dell'11.02.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
1. In via preliminare, va superata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda sollevata dal convenuto atteso che la predetta nullità si produce, a norma dell'art. 164
c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077). Pertanto, se l'oggetto della domanda sia tale
2 da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa ponendo immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese allora l'atto introduttivo non potrà dichiararsi nullo. (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez.
III, 21/11/2008, n.27670; Cassazione civile sez. I, 12/11/2003, n.17023).
2. Nel merito, la domanda proposta è infondata e come tale va rigettata.
Giova osservare che parte attrice, a sostegno della propria tesi, ha prodotto in atti la relazione tecnica redatta dall'Ing. su suo incarico il 22.09.2015 per la stima dei Persona_2
danni che la stessa assume di aver ricevuto sul proprio terreno ubicato in agro del Comune di alla loc. Moio in conseguenza dell'innesto di un fenomeno franoso derivante dalla CP_1 costruzione di un invaso per la raccolta delle acque. Dalla suddetta perizia è emerso che nell'anno
2009-2010 l'intera area è stata interessata dalla costruzione, da parte del Comune di , di CP_1
un invaso per la raccolta delle acque;
nello specifico, il consulente di parte raffrontando le foto allegate raffiguranti il versante prima e dopo la realizzazione dell'invaso faceva notare come il versante fosse, prima perfettamente in equilibrio ed avulso dalla presenza di fenomeni franosi e dopo caratterizzato da un fenomeno franoso che interessava la maggior parte del terreno.
Giova, poi, specificare che, a seguito di richiesta di negoziazione assistita avanzata dall'attrice in data 29.03.2016, il per tramite del resp. dell'U.T.C. Per. Agr. Vincenzo Controparte_1
Giglio, con atto prot n. 001836 del 18.04.2016, aveva incaricato il Geologo Dott. CP_4 di eseguire apposito sopralluogo nella zona in cui era stato realizzato l'invaso montano di
[...] cui al Progetto Idrico Moio” e per il quale lo stesso aveva svolto lo studio geologico nel Per_3
2011, al fine di verificare se effettivamente i danni lamentati dall'attrice dipendevano dai lavori di scavo effettuati per la realizzazione dell'invaso collinare. La relazione redatta dal geologo appare maggiormente convincente perché evidenzia che già prima dell'intervento del la zona ove CP_1
è situata la proprietà dell'attrice era stata caratterizzata da dissesti di tipo franoso. Dal sopralluogo effettuato in data 20.04.2016, il geologo incaricato aveva riscontrato due dissesti le cui criticità “si sono impostate su di un versante che presenta una concavità “a cucchiaio” ad indicare che già in passato, in questa zona, ma non solo, si sono verificate attività morfodinamiche. In queste aree è facile osservare fenomeni di creep e soliflussione che si verificano lungo versanti montuosi in terreni superficiali limosi e argillosi imbevuti d'acqua. Nello studio geologico del 2011 si evidenziavano tali problematiche in destra orografica dell'area/impluvio che avrebbe ospitato
l'invaso per cui, tra l'altro, si consigliava la realizzazione di sistemi a protezione dell'invaso, come ad esempio gabbionate per eventuali effetti causati da processi gravitativi superficiali determinati dalle condizioni idrogeologiche, geomorfologiche e climatiche presenti nell'area. Pertanto, è opinione dello scrivente che, pur essendo parzialmente modificate, in quel punto, le caratteristiche
3 geometriche dell'impluvio e parte della scarpata afferente, queste non hanno sostanzialmente inciso sulle cause predisponenti e determinanti i dissesti di che trattasi poiché gli stessi si sarebbero sicuramente avuti, probabilmente in tempi e modalità differenti, anche senza interventi antropici, per la naturale evoluzione geomorfologica del versante stesso”.
Per cui, in base alle conclusioni tratte dal geologo nella propria relazione corredata da foto e depositata in atti può ragionevolmente escludersi che i dissesti in essere nel fondo agricolo dell'attrice possano essere stati generati dalle modifiche conseguenti alle opere realizzate dal comune convenuto poiché gli stessi si sarebbero comunque manifestati, così come si sono già verificati in passato, anche senza interventi antropici considerata la naturale evoluzione geomorfologica del versante stesso.
È dunque evidente l'inesistenza del nesso causale tra l'evento verificatosi e la condotta posta in essere non essendo la realizzazione dell'invaso la causa dei dissesti verificatosi essendo questi insiti nella geomorfologia del versante.
Va poi evidenziato che il ha allegato alla terza memoria ex art. 183 comma Controparte_1
VI c.p.c. un documento datato 20.11.2017 con cui il Responsabile del servizio 7°, effettuati gli opportuni sopralluoghi, attestava, come da mappa catastale, che la proprietà della Sig.ra Pt_1
è autonomamente accessibile da altra strada ovverosia dalla via comunale “Cuparo” sia per
[...]
pedoni, sia per animali che per mezzi agricoli evidenziando, in particolare, che il contestato smottamento non ha mai impedito né l'accesso a detto fondo né la possibilità di utilizzarlo sia per ciò che attiene l'agricoltura che la zootecnia in quanto presenti in detto fondo diversi capi di ovini.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non si era verificata alcuna compressione del diritto di proprietà della stessa che poteva continuare ad accedervi oltre che coltivarlo regolarmente.
Va, inoltre, osservato che manca, in ogni caso, la prova e la esatta quantificazione del danno. La somma pretesa dall'attrice, pari ad €50.000,00 per danni subiti al proprio fondo a causa del verificarsi di un fenomeno franoso, non ha trovato alcuna giustificazione nei documenti allegati agli atti, non avendo parte attrice mai specificato nel dettaglio la natura, la causa e i presupposti di stima dei danni lamentati.
La domanda, pertanto, non merita accoglimento.
Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nel giudizio n. R.G. 3062/2017, ogni eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 06/06/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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