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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4273/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00082980 45 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834153922168 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834081862484 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento.
Resistente: // Alle ore 10:04 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di pagamento n. 028 2024 00082980 45/000, relativa a: Tassa automobilistica ANNO 2018 lamentando l'omessa notifica degli avvisi n.
834153922168 e n. 834081862484 ed eccependo la prescrizione delle poste azionate. Si costituiva Agenzia delle Entrate, che lamentava la violazione del disposto di cui all'art. 14 comma 6 bis dlgs 546/'92, essendo stati gli atti presupposti emessi da soggetto diverso. Con ordinanza del 16.6.2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato con ordinanza del 16.6.2025, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 45 dlgs 546/'92.
Il contenuto della decisione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4273/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00082980 45 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834153922168 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834081862484 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento.
Resistente: // Alle ore 10:04 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di pagamento n. 028 2024 00082980 45/000, relativa a: Tassa automobilistica ANNO 2018 lamentando l'omessa notifica degli avvisi n.
834153922168 e n. 834081862484 ed eccependo la prescrizione delle poste azionate. Si costituiva Agenzia delle Entrate, che lamentava la violazione del disposto di cui all'art. 14 comma 6 bis dlgs 546/'92, essendo stati gli atti presupposti emessi da soggetto diverso. Con ordinanza del 16.6.2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato con ordinanza del 16.6.2025, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 45 dlgs 546/'92.
Il contenuto della decisione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese