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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1563/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LIBERATI ROBERTA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LIBERATI ROBERTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti concluisioni:
1. Affidare la IA minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso la madre nell'immobile in comproprietà tra le parti sito in Castel D'Ario (MN), Viale Rimembranza n. 12 lettera E.
2. Assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, sita in Castel D'Ario (MN), Viale Rimembranza n. 12 lettera E, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, alla SI.ra la quale continuerà a vivervi unitamente alla Parte_1 IA . Il SI. si è già trasferito presso l'abitazione dei genitori. Per_1 CP_1
3. Le parti si onerano di effettuare il pagamento, nella quota del 50% cadauno, del mutuo contratto in data 21.07.2015 con per la durata Controparte_2 di anni 25, per l'acquisto della casa familiare in comproprietà sita in Castel D'Ario (MN), Viale Rimembranza n. 12 lettera E.
4. Il padre potrà tenere con sé la IA presso la casa dei nonni paterni, concordando settimanalmente tempi e modi di permanenza della minore in funzione anche dei turni lavorativi della SI.ra dipendente dell'Azienda T_ ULSS 9 - Ospedale di Legnago (VR).
5. Il SI. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in CP_1 favore della SI.ra un assegno mensile, a titolo di mantenimento della T_ IA , quantificato in €. 400,00= (quattrocento/00) mensili rivalutabile di Per_1 anno in anno nella misura Istat, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che verranno comunicate dalla SI.ra T_
6. Le parti concordano la suddivisione al 50% cadauno della spesa relativa ai buoni pasti per e sono a carico di ciascun genitore per il 50% cadauno le Per_1 spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema di cui al Protocollo in auge presso il Tribunale di Mantova:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitano dalle eSIenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc)
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari
2 per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di €. 500,00 (cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. C) spese per lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami)
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, odontoiatriche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze, per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7. Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla SI.ra , rendendosi disponibile il Sig. a sottoscrivere la Parte_1 CP_1 documentazione eventualmente necessaria a tal fine.
8. I coniugi rinunciano reciprocamente al versamento di un assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
9. Le parti danno atto che gli accordi sono conformi alle eSIenze morali e materiali della IA.
10. Il SI. si obbliga a trasferire formalmente la propria residenza CP_1 anagrafica dalla ex casa coniugale entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, essendosi già trasferito presso l'abitazione dei genitori.
11. Le spese legali della procedura sono a carico di entrambe le parti. Tutto ciò premesso, i sottoscritti, precisando che non vi è volontà di volersi riconciliare. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTEL D'ARIO in data 26/07/2014 (con atto trascritto nel Registro dello
3 Stato Civile del Predetto Comune al numero 2, parte II, serie A, anno 2014) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL D'ARIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.7.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1563/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LIBERATI ROBERTA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LIBERATI ROBERTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti concluisioni:
1. Affidare la IA minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso la madre nell'immobile in comproprietà tra le parti sito in Castel D'Ario (MN), Viale Rimembranza n. 12 lettera E.
2. Assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, sita in Castel D'Ario (MN), Viale Rimembranza n. 12 lettera E, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, alla SI.ra la quale continuerà a vivervi unitamente alla Parte_1 IA . Il SI. si è già trasferito presso l'abitazione dei genitori. Per_1 CP_1
3. Le parti si onerano di effettuare il pagamento, nella quota del 50% cadauno, del mutuo contratto in data 21.07.2015 con per la durata Controparte_2 di anni 25, per l'acquisto della casa familiare in comproprietà sita in Castel D'Ario (MN), Viale Rimembranza n. 12 lettera E.
4. Il padre potrà tenere con sé la IA presso la casa dei nonni paterni, concordando settimanalmente tempi e modi di permanenza della minore in funzione anche dei turni lavorativi della SI.ra dipendente dell'Azienda T_ ULSS 9 - Ospedale di Legnago (VR).
5. Il SI. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in CP_1 favore della SI.ra un assegno mensile, a titolo di mantenimento della T_ IA , quantificato in €. 400,00= (quattrocento/00) mensili rivalutabile di Per_1 anno in anno nella misura Istat, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che verranno comunicate dalla SI.ra T_
6. Le parti concordano la suddivisione al 50% cadauno della spesa relativa ai buoni pasti per e sono a carico di ciascun genitore per il 50% cadauno le Per_1 spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema di cui al Protocollo in auge presso il Tribunale di Mantova:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitano dalle eSIenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc)
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari
2 per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di €. 500,00 (cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. C) spese per lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami)
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, odontoiatriche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze, per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7. Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla SI.ra , rendendosi disponibile il Sig. a sottoscrivere la Parte_1 CP_1 documentazione eventualmente necessaria a tal fine.
8. I coniugi rinunciano reciprocamente al versamento di un assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
9. Le parti danno atto che gli accordi sono conformi alle eSIenze morali e materiali della IA.
10. Il SI. si obbliga a trasferire formalmente la propria residenza CP_1 anagrafica dalla ex casa coniugale entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, essendosi già trasferito presso l'abitazione dei genitori.
11. Le spese legali della procedura sono a carico di entrambe le parti. Tutto ciò premesso, i sottoscritti, precisando che non vi è volontà di volersi riconciliare. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTEL D'ARIO in data 26/07/2014 (con atto trascritto nel Registro dello
3 Stato Civile del Predetto Comune al numero 2, parte II, serie A, anno 2014) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL D'ARIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.7.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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