Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
n. 1483-1/2025 R.G.
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento;
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.15 c.p.c. del 12.03.2025 per la conferma, revoca o modifica del decreto urgente emesso inaudita altera parte in data 07.02.2025;
considerato che
vanno confermate tutte le statuizioni già assunte (in ordine all'affido condiviso con collocamento materno del figlio minore, all'assegnazione della casa coniugale ed alle statuizioni economiche), fatta eccezione unicamente, da un lato, per la regolamentazione del diritto di visita paterno, che deve essere esercitato (a causa delle esigenze lavorative del padre) a fine settimana alterni nei pomeriggi del sabato e della domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00 (esclusi i pernottamenti in ragione dell'autismo che affligge il secondogenito e che suggerisce che egli mantenga inalterate le sue abitudini, non avendo peraltro giammai pernottato fuori casa col padre) e, dall'altro, per la previsione che per il futuro sia l'indennità di accompagnamento del figlio secondogenito sia l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la moglie, che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
ritenuto che
non sussistono i presupposti per revocare o diminuire l'assegno di mantenimento muliebre ed il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne poiché, a fronte dei pur cospicui redditi dichiarati dal resistente (oltre € 40.000,00 lordi annui), la prima è impossibilitata a reperire un'occupazione lavorativa a causa dell'assistenza continua che deve garantire al figlio minorenne affetto da spettro autistico (tenuto conto che il padre lavora anche per 15 giorni continuativi nel nord Italia, ragion per cui grava interamente sulla genitrice l'onere di assistenza del minore) mentre il secondo (il figlio primogenito) è incontestato sia ancora non economicamente autosufficiente, fermo restando che non gli si può imputare un'inerzia prolungata ed ingiustificata, trattandosi di ragazzo ventenne;
ritenuto, d'altro canto, che allo stato non vi siano i presupposti per un aumento della contribuzione paterna poiché, nonostante gli esosi esborsi riconducibili al secondogenito, la genitrice incamererà
d'ora innanzi per intero l'AUU relativo al secondogenito ed ammontante a circa € 400,00 mensili e l'indennità di accompagnamento di oltre € 500,00 mensili, avendo i coniugi raggiunto l'intesa all'udienza del 12.03.2025 che quest'ultimo introito non debba essere più accantonato sul libretto
; Per_1
ritenuto di dover delibare in ordine alle residue istanze alla già fissata udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473 bis 22 c.p.c. dell'11.07.2025 ore 12:00;
P.Q.M.
Visto l'art 473 bis 15 c.p.c.:
1. conferma il decreto del 07.02.2025 in punto di affidamento condivo con collocamento materno del figlio minore, di assegnazione della casa coniugale, di contributo paterno al mantenimento dei figli, di spese straordinarie e di assegno di mantenimento muliebre;
2. a modifica del citato decreto, dispone che il diritto di visita paterno debba essere esercitato a fine settimana alterni nei pomeriggi del sabato e della domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00
(esclusi i pernottamenti);
3. ad integrazione del decreto del 07.02.2025, dispone che sia l'indennità di accompagnamento del figlio secondogenito sia l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la moglie, che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
4. conferma l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 22 c.p.c. dell'11.07.2025 ore
12:00;
5. dichiara chiuso il presente sub-procedimento;
6. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti.
Bari, 21 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Rosella Nocera