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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 137/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Muro Lucano - Via Roma N. 16 85045 Muro Lucano PZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 DEL 21.11.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 28/2/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n.83 del 21/11/2024 evidenziando che la notifica era stata effettuata nella sua qualità di erede. All'uopo ha depositato atto di rinuncia all'eredità.
Si costituiva in giudizio il Comune di Muro Lucano, evidenziando di aver annullato l'avviso di accertamento impugnato appena venuto a conoscenza della rinuncia all'eredità di Ricorrente_1 ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
All'odierna udienza il procedimento veniva introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge dagli atti di causa, la ricorrente non può essere destinataria di alcun avviso di accertamento stante la rinuncia all'eredità, comprovata documentalmente.
Tra l'altro, il Comune di Muro Lucano ha annullato l'avviso di accertamento impugnato, per cui deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Le spese sono compensate, stante il comportamento processuale corretto del Comune, che appena è venuto a conoscenza della rinuncia all'eredità ha annullato l'atto.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 137/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Muro Lucano - Via Roma N. 16 85045 Muro Lucano PZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 DEL 21.11.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 28/2/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n.83 del 21/11/2024 evidenziando che la notifica era stata effettuata nella sua qualità di erede. All'uopo ha depositato atto di rinuncia all'eredità.
Si costituiva in giudizio il Comune di Muro Lucano, evidenziando di aver annullato l'avviso di accertamento impugnato appena venuto a conoscenza della rinuncia all'eredità di Ricorrente_1 ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
All'odierna udienza il procedimento veniva introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge dagli atti di causa, la ricorrente non può essere destinataria di alcun avviso di accertamento stante la rinuncia all'eredità, comprovata documentalmente.
Tra l'altro, il Comune di Muro Lucano ha annullato l'avviso di accertamento impugnato, per cui deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Le spese sono compensate, stante il comportamento processuale corretto del Comune, che appena è venuto a conoscenza della rinuncia all'eredità ha annullato l'atto.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.