TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4404/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 05.03.2025 promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio, sito a Messina, Via dei Mille n. 243, dell'avv. STROSCIO CAROLINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio, sito a Rometta Marea (ME) Via Nazionale n.205, dell'avv. BONFIGLIO ANGELO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.03.2025, i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 03/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 28.10.2024, esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio a RA (ME) in data 05/06/2005 con , Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di RA (Atto N.
3 parte 2 serie A - anno 2006) e che dal matrimonio erano nate le figlie nata a Persona_1
Messina il 16 novembre 2006, e , nata a [...] il [...]. Per_2 R.G. 4404/2024
Rappresentava che il rapporto coniugale si era andato deteriorando a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che fosse disposto l'affidamento condiviso delle figlie, con collocazione presso di sé, e che le fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse posto a carico del l'obbligo di CP_1 corrisponderle l'importo di € 600,00 mensili per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, che il resistente fosse dichiarato tenuto a corrispondere le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Il Giudice delegato, con decreto dell'08/11/2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 27.02.2025, si costituiva , il quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di separazione e chiedeva: che fosse disposto l'affidamento condiviso della prole, con collocazione alternata presso ciascun genitore, e che la casa coniugale fosse assegnata alla moglie;
che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento delle figlie non superiore ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, che la ricorrente fosse condannata al pagamento del 50% delle rate di mutuo.
All'udienza del 5 marzo 2025, fissata per il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
- Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata Per_2 presso la casa coniugale;
- Assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
- Mantenimento a carico del nella misura di € 450,00 per entrambe le figlie, sino all'integrale CP_1 estinzione del mutuo (settembre 2026) – la cui rata verrà corrisposta integralmente dal CP_1 mentre per il prosieguo verrà corrisposto un importo di € 600,00;
- Contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- Le parti si obbligano a trasferire, al raggiungimento della maggiore età della figlia , la Per_2 proprietà della casa coniugale ad entrambe le figlie;
- Il padre potrà tenere con sé la figlia tre volte a settimana salvo diverso accordo e in base Per_2 alle esigenze della minore;
festività alternate e week end alternati.
Il Giudice delegato, preso atto delle intese raggiunte, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. R.G. 4404/2024
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
FIicarra per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in Parte_1 data 28.10.2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così Controparte_1 provvede:
- omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1
10/06/1971, trascritto in parte motiva;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FICARRA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
06.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4404/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 05.03.2025 promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio, sito a Messina, Via dei Mille n. 243, dell'avv. STROSCIO CAROLINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio, sito a Rometta Marea (ME) Via Nazionale n.205, dell'avv. BONFIGLIO ANGELO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.03.2025, i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 03/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 28.10.2024, esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio a RA (ME) in data 05/06/2005 con , Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di RA (Atto N.
3 parte 2 serie A - anno 2006) e che dal matrimonio erano nate le figlie nata a Persona_1
Messina il 16 novembre 2006, e , nata a [...] il [...]. Per_2 R.G. 4404/2024
Rappresentava che il rapporto coniugale si era andato deteriorando a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che fosse disposto l'affidamento condiviso delle figlie, con collocazione presso di sé, e che le fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse posto a carico del l'obbligo di CP_1 corrisponderle l'importo di € 600,00 mensili per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, che il resistente fosse dichiarato tenuto a corrispondere le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Il Giudice delegato, con decreto dell'08/11/2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 27.02.2025, si costituiva , il quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di separazione e chiedeva: che fosse disposto l'affidamento condiviso della prole, con collocazione alternata presso ciascun genitore, e che la casa coniugale fosse assegnata alla moglie;
che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento delle figlie non superiore ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, che la ricorrente fosse condannata al pagamento del 50% delle rate di mutuo.
All'udienza del 5 marzo 2025, fissata per il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
- Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata Per_2 presso la casa coniugale;
- Assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
- Mantenimento a carico del nella misura di € 450,00 per entrambe le figlie, sino all'integrale CP_1 estinzione del mutuo (settembre 2026) – la cui rata verrà corrisposta integralmente dal CP_1 mentre per il prosieguo verrà corrisposto un importo di € 600,00;
- Contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- Le parti si obbligano a trasferire, al raggiungimento della maggiore età della figlia , la Per_2 proprietà della casa coniugale ad entrambe le figlie;
- Il padre potrà tenere con sé la figlia tre volte a settimana salvo diverso accordo e in base Per_2 alle esigenze della minore;
festività alternate e week end alternati.
Il Giudice delegato, preso atto delle intese raggiunte, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. R.G. 4404/2024
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
FIicarra per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in Parte_1 data 28.10.2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così Controparte_1 provvede:
- omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1
10/06/1971, trascritto in parte motiva;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FICARRA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
06.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.