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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9517 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 26.11.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5226/2025 R.G. vertente tra c.f. con il patrocinio degli avv.ti VITAGLIANO Parte_1 C.F._1
EN, BA NN e BA NG
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2025 il ricorrente , premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 12.10.2001 al 31.5.2023, deduceva che alla cessazione del Controparte_2 rapporto di lavoro non aveva percepito il trattamento di fine rapporto;
che aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo ( Tribunale di Napoli rg 4872\2016 ) divenuto poi esecutivo per mancata opposizione per cui , in virtù del predetto titolo esecutivo, era creditore della somma di € 10.008,49
a titolo di TFR. Poiché nonostante l'esperimento dell'azione esecutiva ( cfr verbale di pignoramento negativo del 28.11.2016 presso la sede sociale e presso la residenza del socio accomandatario cfr verbali di pignoramento del 6.11.2020 e 3.2.2023) non aveva potuto soddisfare la pretesa , non avendo il debitore la titolarità di beni immobili, veniva altresì proposto ricorso innanzi al Tribunale di Napoli VII sezione civile con richiesta di fallimento della che Controparte_2 veniva rigettato per carenza dei requisiti ( decreto di rigetto del 7.6.2018).
Pertanto l'istante invocava l'applicazione dell'art. 2 legge n. 297/82 depositando il 10.11.2023 telematicamente domanda di intervento del fondo di garanzia per ottenere il pagamento del TFR. Esperita senza esito la domanda amministrativa, deducendo l'applicazione della normativa di legge sul Fondo di Garanzia ex lege 297/82, adiva il Tribunale chiedendo di condannare l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 10.008,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere CP_1 avendo provveduto a liquidare la prestazione .
Parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo che le spese di lite siano poste a carico del resistente.
Disposta la trattazione cartolare all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge .
Va dichiara cessata la materia del contendere in ragione del sopravvenuto pagamento da parte dell' ritenuto satisfattivo da parte istante. CP_1
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ritiene il giudicante che le spese di lite, liquidate nella misura di cui in dispositivo, vanno poste a carico dell' il quale ha liquidato la prestazione solo in data 28 maggio 2025 ovvero dopo il CP_1 deposito e la notifica del ricorso avvenuta il 31 marzo 2025.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede : dichiara cessata la materia del contendere .
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro CP_1
1.950,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi.
Napoli, 23/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.Giuseppe Gambardella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 26.11.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5226/2025 R.G. vertente tra c.f. con il patrocinio degli avv.ti VITAGLIANO Parte_1 C.F._1
EN, BA NN e BA NG
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2025 il ricorrente , premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 12.10.2001 al 31.5.2023, deduceva che alla cessazione del Controparte_2 rapporto di lavoro non aveva percepito il trattamento di fine rapporto;
che aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo ( Tribunale di Napoli rg 4872\2016 ) divenuto poi esecutivo per mancata opposizione per cui , in virtù del predetto titolo esecutivo, era creditore della somma di € 10.008,49
a titolo di TFR. Poiché nonostante l'esperimento dell'azione esecutiva ( cfr verbale di pignoramento negativo del 28.11.2016 presso la sede sociale e presso la residenza del socio accomandatario cfr verbali di pignoramento del 6.11.2020 e 3.2.2023) non aveva potuto soddisfare la pretesa , non avendo il debitore la titolarità di beni immobili, veniva altresì proposto ricorso innanzi al Tribunale di Napoli VII sezione civile con richiesta di fallimento della che Controparte_2 veniva rigettato per carenza dei requisiti ( decreto di rigetto del 7.6.2018).
Pertanto l'istante invocava l'applicazione dell'art. 2 legge n. 297/82 depositando il 10.11.2023 telematicamente domanda di intervento del fondo di garanzia per ottenere il pagamento del TFR. Esperita senza esito la domanda amministrativa, deducendo l'applicazione della normativa di legge sul Fondo di Garanzia ex lege 297/82, adiva il Tribunale chiedendo di condannare l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 10.008,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere CP_1 avendo provveduto a liquidare la prestazione .
Parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo che le spese di lite siano poste a carico del resistente.
Disposta la trattazione cartolare all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge .
Va dichiara cessata la materia del contendere in ragione del sopravvenuto pagamento da parte dell' ritenuto satisfattivo da parte istante. CP_1
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ritiene il giudicante che le spese di lite, liquidate nella misura di cui in dispositivo, vanno poste a carico dell' il quale ha liquidato la prestazione solo in data 28 maggio 2025 ovvero dopo il CP_1 deposito e la notifica del ricorso avvenuta il 31 marzo 2025.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede : dichiara cessata la materia del contendere .
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro CP_1
1.950,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi.
Napoli, 23/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.Giuseppe Gambardella)