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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6401/2019 depositato il 21/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1136/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T300981 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T300981 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T300981 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 1136 del 2019 pronunciata dalla Sezione V della locale Commissione Tributaria provinciale: ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia ed ha concluso - per i motivi che di seguito saranno esaminati – per la riforma ed in subordine per la rideterminazione della pretesa come in atti (cfr. appello - fascicolo processuale).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Resistente_1 srl ritenendo che “ … la parte ricorrente ha opportunamente lamentato e documentato la discrasia esistente fra la percentuale di ricarico del 75% applicata per l'anno d'imposta 2005 e quella del 125% utilizzata nell'anno d'imposta 2006…in accoglimento dello specifico motivo di ricorso, la percentuale di ricarico debba essere contenuta anche per l'anno 2006 nel 75% del costo del venduto…”(cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha versato documentazione e proposta di conciliazione datata 21 ottobre 2019 (cfr. documentazione fascicolo processuale).
La Società contribuente non si è costituita.
L'Agenzia ha versato in atti documentazione riguardante la notifica dell'appello (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per migliore chiarezza dei fatti di causa va detto che la controversia che qui ci occupa è scaturita dall'
Avviso di accertamento n. RJY01T300981 con il quale l'Agenzia delle entrate ha accertato, nei confronti della Resistente_1 (esercente l' attività di “ristorazione con somministrazione”), per il 2006, maggiori ricavi per € 46.197,00 (a fronte di una perdita dichiarata di € - 18.773,00 – cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento in parola era stato emesso a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi anno
2006 dalla quale era emersa una gestione ritenuta dall'Agenzia “antieconomica” (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia considerato il ricarico mediamente praticato del 125% sul costo del venduto di € 200.014,00
(percentuale “ordinaria”) e dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, rideterminava i “ricavi” in € 450.031,00
(€ 200.014,00 x 125%) ed i “maggiori ricavi” in € 64.970,00: accertava, quindi, il “reddito di impresa” in
€ 46.197,00:
€ 64.970,00 – € 18.773,00 (cfr. documentazione in atti).
La Società impugnava il provvedimento, l'Agenzia si costituiva e resisteva: il primo Giudice ha - come già detto- accolto il ricorso (cfr. sentenza di I grado).
1.- Osserva questo Collegio che l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui si dirà.
Applicando al “costo del venduto” di € 200.014,00 la “percentuale di ricarico” stabilita dai Giudici di primo grado (75/%) si ottengono ricavi per € 350.061,00: inferiori ai ricavi dichiarati dalla Società
(€ 385.061,00) nel 2006 (cfr. documentazione in atti).
Il primo Giudice ha, quindi, errato nel ritenere che la percentuale (75%) richiamata nel ricorso (riferita all'Avviso di accertamento anno 2005) fosse stata applicata ai costi di “diretta imputazione” e non al “costo del venduto” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il giudizio (rg. n. 3718/2009) riferito all' Avviso di accertamento RJY03T100988 (anno 2005) è stato definito con “conciliazione extragiudiziale” (prot. n. 2013/49545 del 04.10.2013) con il quale sono stati concordati ricavi per € 400.346,00 (cfr. documentazione in atti).
Dai dati riferiti all'annualità 2005 si evince che, applicando una percentuale del 110% di ricarico al costo del venduto di € 190.641,00
(dichiarato), si ottengono i ricavi definiti con la conciliazione per € 400.346,00 (cfr. documentazione in atti).
2.- Pertanto, il primo Collegio, per il 2006, avrebbero dovuto applicare al “costo del venduto” di € 200.014,00 la percentuale di ricarico del 110%: prossima a quella già applicata dall' Agenzia (125%) rideterminando così i ricavi in € 400.029,40.
La percentuale applicata dai Giudici di primo grado al “costo del venduto” dell'anno 2006 (75%) in quanto applicata dall' Amministrazione per l'annualità 2005, deve ritenersi errata
La “percentuale di ricarico” applicata (125%) trova conferma nello “Studio di settore”: la percentuale del
75% ritenuta (erroneamente) “congrua” dal primo Giudice rappresenta la “percentuale minima”: la
“percentuale massima” in ragione dello Studio di settore è (infatti) del 220%.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … è legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, primo comma lettera d) del DPR n. 600/73, ove le dichiarazioni fiscali del contribuente evidenziano un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che non venga spiegato in alcun modo, ossia in presenza di una condotta antieconomica. La circostanza che una impresa commerciale dichiari, come nel caso in specie, per più anni di seguito utili irrisori o perdite, nonché una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per se sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/73 …”
(Cassazione, n. 21536/2007).
Di tenore analogo anche altra pronuncia (Cassazione n. 1053 del 17/01/2013) con la quale è stato ritenuto che in tema di Iva, la circostanza che un'impresa commerciale dichiari per più annualità un volume di affari di molto inferiore agli acquisti e applichi modestissimi percentuali di ricarico costituisce una condotta commerciale anomala assolutamente contrario ai canoni dell'economia, di per se sufficiente a giustificare , da parte dell'Ufficio, una rettifica della dichiarazione ai sensi dell'art. 54 del DPR 633/1972.
L'Agenzia, infatti, può limitarsi a sostenere la pretesa motivandola sull' “antieconomicità” della gestione: è il contribuente che deve fornire la prova contraria (Cassazione, sent, n. 10820/2002).
Nella fattispecie nessun apprezzabile elemento di prova è stato addotto dalla Società.
3.- L'Agenzia delle entrate – come già accennato - ha versato in atti “proposta di conciliazione” ed ha concluso chiedendo “ … In subordine rideterminare i maggiori ricavi accertati in € 420.029,00 applicando al costo del venduto di € 200.014,00 la percentuale di ricarico nella misura del 110/% …” (cfr. appello in atti).
Ritiene questo Collegio di dover accogliere parzialmente l'appello rideterminando la richiesta come riformulata dall'Agenzia (Ente impositore).
La riformulazione della pretesa giustifica l'irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello.
Ridetermina i maggiori ricavi da accertare in € 420.029,00 applicando al costo del venduto di
€ 200.014,00 la percentuale di ricarico nella misura del 110/%.
Spese irripetibili.
Siracusa, 20 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6401/2019 depositato il 21/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1136/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T300981 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T300981 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T300981 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 1136 del 2019 pronunciata dalla Sezione V della locale Commissione Tributaria provinciale: ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia ed ha concluso - per i motivi che di seguito saranno esaminati – per la riforma ed in subordine per la rideterminazione della pretesa come in atti (cfr. appello - fascicolo processuale).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Resistente_1 srl ritenendo che “ … la parte ricorrente ha opportunamente lamentato e documentato la discrasia esistente fra la percentuale di ricarico del 75% applicata per l'anno d'imposta 2005 e quella del 125% utilizzata nell'anno d'imposta 2006…in accoglimento dello specifico motivo di ricorso, la percentuale di ricarico debba essere contenuta anche per l'anno 2006 nel 75% del costo del venduto…”(cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha versato documentazione e proposta di conciliazione datata 21 ottobre 2019 (cfr. documentazione fascicolo processuale).
La Società contribuente non si è costituita.
L'Agenzia ha versato in atti documentazione riguardante la notifica dell'appello (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per migliore chiarezza dei fatti di causa va detto che la controversia che qui ci occupa è scaturita dall'
Avviso di accertamento n. RJY01T300981 con il quale l'Agenzia delle entrate ha accertato, nei confronti della Resistente_1 (esercente l' attività di “ristorazione con somministrazione”), per il 2006, maggiori ricavi per € 46.197,00 (a fronte di una perdita dichiarata di € - 18.773,00 – cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento in parola era stato emesso a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi anno
2006 dalla quale era emersa una gestione ritenuta dall'Agenzia “antieconomica” (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia considerato il ricarico mediamente praticato del 125% sul costo del venduto di € 200.014,00
(percentuale “ordinaria”) e dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, rideterminava i “ricavi” in € 450.031,00
(€ 200.014,00 x 125%) ed i “maggiori ricavi” in € 64.970,00: accertava, quindi, il “reddito di impresa” in
€ 46.197,00:
€ 64.970,00 – € 18.773,00 (cfr. documentazione in atti).
La Società impugnava il provvedimento, l'Agenzia si costituiva e resisteva: il primo Giudice ha - come già detto- accolto il ricorso (cfr. sentenza di I grado).
1.- Osserva questo Collegio che l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui si dirà.
Applicando al “costo del venduto” di € 200.014,00 la “percentuale di ricarico” stabilita dai Giudici di primo grado (75/%) si ottengono ricavi per € 350.061,00: inferiori ai ricavi dichiarati dalla Società
(€ 385.061,00) nel 2006 (cfr. documentazione in atti).
Il primo Giudice ha, quindi, errato nel ritenere che la percentuale (75%) richiamata nel ricorso (riferita all'Avviso di accertamento anno 2005) fosse stata applicata ai costi di “diretta imputazione” e non al “costo del venduto” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il giudizio (rg. n. 3718/2009) riferito all' Avviso di accertamento RJY03T100988 (anno 2005) è stato definito con “conciliazione extragiudiziale” (prot. n. 2013/49545 del 04.10.2013) con il quale sono stati concordati ricavi per € 400.346,00 (cfr. documentazione in atti).
Dai dati riferiti all'annualità 2005 si evince che, applicando una percentuale del 110% di ricarico al costo del venduto di € 190.641,00
(dichiarato), si ottengono i ricavi definiti con la conciliazione per € 400.346,00 (cfr. documentazione in atti).
2.- Pertanto, il primo Collegio, per il 2006, avrebbero dovuto applicare al “costo del venduto” di € 200.014,00 la percentuale di ricarico del 110%: prossima a quella già applicata dall' Agenzia (125%) rideterminando così i ricavi in € 400.029,40.
La percentuale applicata dai Giudici di primo grado al “costo del venduto” dell'anno 2006 (75%) in quanto applicata dall' Amministrazione per l'annualità 2005, deve ritenersi errata
La “percentuale di ricarico” applicata (125%) trova conferma nello “Studio di settore”: la percentuale del
75% ritenuta (erroneamente) “congrua” dal primo Giudice rappresenta la “percentuale minima”: la
“percentuale massima” in ragione dello Studio di settore è (infatti) del 220%.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … è legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, primo comma lettera d) del DPR n. 600/73, ove le dichiarazioni fiscali del contribuente evidenziano un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che non venga spiegato in alcun modo, ossia in presenza di una condotta antieconomica. La circostanza che una impresa commerciale dichiari, come nel caso in specie, per più anni di seguito utili irrisori o perdite, nonché una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per se sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/73 …”
(Cassazione, n. 21536/2007).
Di tenore analogo anche altra pronuncia (Cassazione n. 1053 del 17/01/2013) con la quale è stato ritenuto che in tema di Iva, la circostanza che un'impresa commerciale dichiari per più annualità un volume di affari di molto inferiore agli acquisti e applichi modestissimi percentuali di ricarico costituisce una condotta commerciale anomala assolutamente contrario ai canoni dell'economia, di per se sufficiente a giustificare , da parte dell'Ufficio, una rettifica della dichiarazione ai sensi dell'art. 54 del DPR 633/1972.
L'Agenzia, infatti, può limitarsi a sostenere la pretesa motivandola sull' “antieconomicità” della gestione: è il contribuente che deve fornire la prova contraria (Cassazione, sent, n. 10820/2002).
Nella fattispecie nessun apprezzabile elemento di prova è stato addotto dalla Società.
3.- L'Agenzia delle entrate – come già accennato - ha versato in atti “proposta di conciliazione” ed ha concluso chiedendo “ … In subordine rideterminare i maggiori ricavi accertati in € 420.029,00 applicando al costo del venduto di € 200.014,00 la percentuale di ricarico nella misura del 110/% …” (cfr. appello in atti).
Ritiene questo Collegio di dover accogliere parzialmente l'appello rideterminando la richiesta come riformulata dall'Agenzia (Ente impositore).
La riformulazione della pretesa giustifica l'irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello.
Ridetermina i maggiori ricavi da accertare in € 420.029,00 applicando al costo del venduto di
€ 200.014,00 la percentuale di ricarico nella misura del 110/%.
Spese irripetibili.
Siracusa, 20 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA