Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11599 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B 6 E REPUBBLICA ITALIANA . e E l N N a , n O 1 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO e Z 8 p A 8 a R 1 - T m S 1 I TE SUPREMA DI CASSAZIONE e 1 t G - Oggetto s E i 4 s R 2 EZIONE PIEM CIVILE1 1599/02 l Pensioni A . a D L e E amministraties h 3 T c 2 i N posta dagli f E Hessizione i d S T E o R m A Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N. 23051/99 Cron.28207 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep . Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 29/04/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: LA IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso l'avvocato MARIA GIOIA CONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO VILARDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E UFFICIO PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO (UPICA) DI ROMA intimato avverso la sentenza n. 4657/99 del Tribunale di 2002 PALERMO, depositata il 07/10/99; 985 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 29/04/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso con le conseguenze di legge. -2- LA CORTE DI CASSAZIONE Visto il ricorso per cassazione proposto da OR OL, nella qualità di presidente del Velaclub di Palermo, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 1° 7 ottobre 1999 che rigettando l' - opposizione proposta dal predetto ha confermato l' ordinanza ingiunzione emessa dall' Ufficio Provinciale dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato di Palermo il 17 aprile 1997, con la quale gli stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di L.
1.615.000 per violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 287 del 1991; rilevato che nel primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata lettura del dispositivo in udienza;
ritenuto che
tale omissione risulta dal fascicolo di ufficio;
ritenuto che
l' orientamento di questa Suprema Corte è consolidato nel senso che il disposto dell' art. 23 comma 7 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale il giudice pronuncia le sentenza mediante lettura del dispositivo, assolve all' esigenza di assicurare una sollecita definizione della controversia ed ha la funzione di rendere subito conoscibile ed immodificabile la decisione, e che pertanto l' immediata lettura del dispositivo costituisce un elemento costitutivo della sentenza stessa, con la conseguenza che la sua mancanza, vulnerando il carattere di concentrazione che il legislatore ha impresso al procedimento, determina la nullità della decisione (v., più di recente, Cass. 2001 n. 7592; 2000 n. 12760; 1999 n. 4267; S.U. 1998 n. 12544); ritenuto pertanto che detto motivo di ricorso appare manifestamente fondato, mentre il secondo motivo resta assorbito;
considerato altresì che la manifesta fondatezza di detto motivo consente il ricorso alla procedura camerale di cui al rinnovato art. 375 c.p.c.; lette le conformi conclusioni del p.m.; ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Palermo in persona di altro magistrato;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il second cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunaļ Palermo in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione ci 29 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Шаль невбилов CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima Sazione Crylle Дво Dep ✓ Colleria 2 AGO, 2002 IL CANDELWERE 2