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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3702 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 20/05/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3702/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Angelo Terranova per delega degli avv.ti Graziella Scionti e Antonio Napoli, per parte ricorrente , e l'avv. Enrico Albanese Marvasi, per delega dell'avv. Dario Parte_1
Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3702/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 4 (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cittanova, Via Del Gioco,58 presso lo studio degli avv.ti Graziella
Scionti e Antonio Napoli, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo CP_1
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità della contribuzione richiesta dall'Ente previdenziale, odierno resistente, nei confronti della sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, in accoglimento della domanda, annullare l'avviso di addebito n. 39420240003731216000, per un importo complessivo pari ad Euro 11.919,07, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei contributi presuntivamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti con decorrenza dal 01/2018 al
12/2018, per tutti i motivi meglio enucleati in ricorso, stante la nullità insanabile e/o inesistenza della notifica, perché proveniente da un indirizzo non presente negli elenchi pubblici ufficiali “IPA”
(Indice delle Pubbliche Amministrazioni), e/o la intervenuta prescrizione dell'asserito credito per intervenuto decorso del termine di Legge avente efficacia estintiva.; in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, accertare le minori somme eventualmente dovute, al netto di sanzioni ed interessi;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore degli avvocati costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiaratisi antistatari.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420240003731216000, ricevuto, in data 15.11.2024, dall'indirizzo di posta elettronica certificata “ t”, di €. 11.919,07, riferiti a contributi Email_1
presuntivamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti con decorrenza dal 01/2018 al 12/2018.
Pag. 2 di 4 A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito impugnato, provenendo da un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici registri e la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti dallo stesso portati.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la regolarità CP_1
della notifica in quanto la normativa prevede, in materia di notifica di avvisi di addebito, che solo l'indirizzo di posta elettronica certificata di destinazione deve provenire dai pubblici registri;
la carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 nella parte in cui è stata eccepita la prescrizione del credito e quindi l'illegittima iscrizione a ruolo del credito estinto per prescrizione, mentre nella parte in cui è stata eccepita l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito opposto l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione in quanto si contesta il diritto del creditore di agire esecutivamente per mancanza di titolo esecutivo.
L'opposizione citata per ultima non è soggetta a termini di decadenza.
L'opposizione ex art. 24 citato è stata tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni, essendo i giorni 25 e 26 dicembre festivi.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama la CP_1 norma di cui all'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, la quale prevede che il ricorso va notificato all'ente creditore, legittimato passivo.
L' è legittimato passivo anche con riferimento all'opposizione all'esecuzione, poiché parte CP_1 ricorrente contesta la notifica dell'avviso di addebito, di competenza dell' . CP_1
L'eccezione di inesistenza della notifica perché proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri è infondata.
L'inesistenza della notifica si ha solo quando la notifica è completamente mancante oppure quando mancano gli elementi essenziali che consentono di riconoscerla. In tutti gli altri casi la notifica è nulla ed è sanata dal raggiungimento dello scopo.
Nel caso di specie la notifica non può considerarsi inesistente bensì nulla e deve considerarsi sanata avendo raggiunto lo scopo ed avendo consentito alla parte ricorrente di esplicare le sue difese sia con riguardo alla provenienza che all'oggetto. Il mittente della PEC è, infatti, riconoscibile, come è stato riconosciuto dalla parte ricorrente che ha instaurato il giudizio nei confronti del legittimato passivo.
Pag. 3 di 4 Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, atteso che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui devono essere versati i tributi, ossia la prescrizione decorre dal mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i contributi richiesti, trattandosi di contributi legati al reddito, ossia oltre il massimale.
Trattandosi, nel caso di specie, di contributi relativi all'anno 2018, il termine per il versamento è scaduto nel mese di giugno 2019, per cui la prescrizione decorre da tale data e si conclude con il decorso dei 5 anni, di cui alla legge n. 335/1995, nel mese di giugno 2024.
La normativa covid19 ha sospeso, nel caso di specie, il termine di prescrizione per 311, per cui il termine di prescrizione con l'aumento dei 311 va a scadere a maggio 2025.
Conseguentemente la notifica dell'avviso di addebito il 15 novembre 2024 è giunta quando ancora il termine di prescrizione non era completamente decorso.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte resistente , Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
Palmi, 20 maggio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 20/05/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3702/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Angelo Terranova per delega degli avv.ti Graziella Scionti e Antonio Napoli, per parte ricorrente , e l'avv. Enrico Albanese Marvasi, per delega dell'avv. Dario Parte_1
Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3702/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 4 (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cittanova, Via Del Gioco,58 presso lo studio degli avv.ti Graziella
Scionti e Antonio Napoli, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo CP_1
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità della contribuzione richiesta dall'Ente previdenziale, odierno resistente, nei confronti della sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, in accoglimento della domanda, annullare l'avviso di addebito n. 39420240003731216000, per un importo complessivo pari ad Euro 11.919,07, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei contributi presuntivamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti con decorrenza dal 01/2018 al
12/2018, per tutti i motivi meglio enucleati in ricorso, stante la nullità insanabile e/o inesistenza della notifica, perché proveniente da un indirizzo non presente negli elenchi pubblici ufficiali “IPA”
(Indice delle Pubbliche Amministrazioni), e/o la intervenuta prescrizione dell'asserito credito per intervenuto decorso del termine di Legge avente efficacia estintiva.; in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, accertare le minori somme eventualmente dovute, al netto di sanzioni ed interessi;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore degli avvocati costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiaratisi antistatari.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420240003731216000, ricevuto, in data 15.11.2024, dall'indirizzo di posta elettronica certificata “ t”, di €. 11.919,07, riferiti a contributi Email_1
presuntivamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti con decorrenza dal 01/2018 al 12/2018.
Pag. 2 di 4 A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito impugnato, provenendo da un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici registri e la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti dallo stesso portati.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la regolarità CP_1
della notifica in quanto la normativa prevede, in materia di notifica di avvisi di addebito, che solo l'indirizzo di posta elettronica certificata di destinazione deve provenire dai pubblici registri;
la carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 nella parte in cui è stata eccepita la prescrizione del credito e quindi l'illegittima iscrizione a ruolo del credito estinto per prescrizione, mentre nella parte in cui è stata eccepita l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito opposto l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione in quanto si contesta il diritto del creditore di agire esecutivamente per mancanza di titolo esecutivo.
L'opposizione citata per ultima non è soggetta a termini di decadenza.
L'opposizione ex art. 24 citato è stata tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni, essendo i giorni 25 e 26 dicembre festivi.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama la CP_1 norma di cui all'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, la quale prevede che il ricorso va notificato all'ente creditore, legittimato passivo.
L' è legittimato passivo anche con riferimento all'opposizione all'esecuzione, poiché parte CP_1 ricorrente contesta la notifica dell'avviso di addebito, di competenza dell' . CP_1
L'eccezione di inesistenza della notifica perché proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri è infondata.
L'inesistenza della notifica si ha solo quando la notifica è completamente mancante oppure quando mancano gli elementi essenziali che consentono di riconoscerla. In tutti gli altri casi la notifica è nulla ed è sanata dal raggiungimento dello scopo.
Nel caso di specie la notifica non può considerarsi inesistente bensì nulla e deve considerarsi sanata avendo raggiunto lo scopo ed avendo consentito alla parte ricorrente di esplicare le sue difese sia con riguardo alla provenienza che all'oggetto. Il mittente della PEC è, infatti, riconoscibile, come è stato riconosciuto dalla parte ricorrente che ha instaurato il giudizio nei confronti del legittimato passivo.
Pag. 3 di 4 Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, atteso che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui devono essere versati i tributi, ossia la prescrizione decorre dal mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i contributi richiesti, trattandosi di contributi legati al reddito, ossia oltre il massimale.
Trattandosi, nel caso di specie, di contributi relativi all'anno 2018, il termine per il versamento è scaduto nel mese di giugno 2019, per cui la prescrizione decorre da tale data e si conclude con il decorso dei 5 anni, di cui alla legge n. 335/1995, nel mese di giugno 2024.
La normativa covid19 ha sospeso, nel caso di specie, il termine di prescrizione per 311, per cui il termine di prescrizione con l'aumento dei 311 va a scadere a maggio 2025.
Conseguentemente la notifica dell'avviso di addebito il 15 novembre 2024 è giunta quando ancora il termine di prescrizione non era completamente decorso.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte resistente , Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
Palmi, 20 maggio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 4 di 4