Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza
Tribunale di LE n. 2434 del 17.6.2021
Oggetto: regolarizzazione posizione contributiva - risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LE
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 1036/2021 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Luca Luigi Piri Parte_1
e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura CP_1
speciale richiamata in atti, dagli avv.ti Renato Vestini, Ciarelli Anna Paola e Salvatore Graziuso;
Controparte_2
e
[...] Controparte_3
, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato
APPELLATI
All'udienza del 16.4.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
IN FATTO
Con ricorso del 25. 9.2018, , già dipendente del Parte_1 [...]
, adiva il Tribunale di LE per richiedere la condanna delle Controparte_4
amministrazioni odierne appellate alla regolarizzazione della sua posizione contributiva ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni subiti a seguito della omessa regolarizzazione contributiva.
dal Tribunale di LE (in forza della quale il Tribunale aveva condannato il al mero CP_5
risarcimento del danno subito dal da illegittimo collocamento a riposo), il medesimo Pt_1 CP_3 aveva disposto la sua riassunzione in servizio “con decorrenza giuridica dal 01/09/13 ed economica dalla data di effettiva (ri)assunzione in servizio”, così dando evidentemente continuità giuridica al rapporto di lavoro illegittimamente interrotto.
L'annullamento del provvedimento di collocamento a riposo, a dire del comportava quindi la Pt_1 necessità di procedere alla “restitutio ad integrum” del rapporto stesso, sia riguardo al profilo economico che giuridico, atteso che la stessa sentenza n. 5110/2016 non aveva mai esaminato il profilo della regolarizzazione contributiva, avendo invece provveduto solo alla liquidazione di un danno a titolo di risarcimento, “ontologicamente” distinto dal diritto reclamato in giudizio.
Costituendosi in giudizio, le parti resistenti contestavano la rispettiva legittimazione passiva e, nel merito, richiedevano il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2434/2021 del 17.6.2021, il Tribunale di LE rigettava la domanda, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
Avvero la predetta sentenza, con ricorso depositato in data 8.11.2021, proponeva Parte_1
appello, formulando un unico, complesso, motivo.
Più in dettaglio, l'appellante, dopo aver premesso che l'obbligo contributivo spettante al datore di lavoro sorge con la mera instaurazione del rapporto di lavoro e rimane del tutto distinto ed autonomo rispetto all'obbligo retributivo, affermava che non si poteva mettere in dubbio che “l'amministrazione di appartenenza dell'odierno appellante, attraverso il provvedimento prot. N. 2084 del
23/02/17…abbia chiaramente inteso dare continuità giuridica al rapporto di lavoro illegittimamente interrotto, decretando la riassunzione in servizio del Sig. con decorrenza Parte_1
giuridica dal suo illegittimo collocamento a riposo ed economica dalla data di effettiva (ri)assunzione in servizio, così quindi ponendo rimedio, in autotutela, ad una situazione di illegittimità accertata incidenter tantum attraverso la sentenza n. 5110/16”.
Ciò avrebbe determinato, secondo il la reviviscenza del rapporto lavorativo nella sua pienezza, Pt_1
quale si svolgeva o avrebbe dovuto svolgersi, con tutte le conseguenze del caso, compresi gli obblighi di natura contributiva che costituiscono oggetto della domanda introduttiva.
Dal che deriverebbe l'erroneità della “considerazione espressa dal Tribunale nella gravata sentenza ove si ritiene che la regolarizzazione contributiva sarebbe addirittura preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza n. 5110/16 e quindi, dalla mancata impugnazione dell'illegittimo licenziamento”. Aggiunge poi l'appellante che “del tutto irrilevante è poi la motivazione per cui la Pubblica
Amministrazione abbia voluto dare continuità giuridica al rapporto di lavoro illegittimamente interrotto, pur in assenza di una tempestiva impugnazione dell'illegittimo licenziamento da parte del lavoratore”.
Né può ritenersi che tale decisione sia dipesa da “un'errata interpretazione della sentenza” n.
5110/2016, nella quale “seppur incidentalmente e quale fatto prodromico al diritto risarcitorio riconosciuto, l'illegittimità del collocamento a riposo era stata chiaramente dedotta”
La citata sentenza, sempre secondo l'appellante, non può costituire fatto preclusivo per il riconoscimento del diritto dallo stesso azionato dal perché attraverso il risarcimento del danno Pt_1
disposto è stato liquidato un diritto chiaramente diverso rispetto a quello della regolarizzazione contributiva.
Sostiene in proposito l'appellante che con la richiamata sentenza ha riconosciuto “un diritto privatistico che prescinde chiaramente dall'art 18 dello Statuto dei Lavoratori e dagli obblighi contributivi”.
In conclusione, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento Parte_1
della domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio.
Con separate memorie, si sono costituiti in giudizio il , l' e l' . CP_5 Controparte_2 CP_1
L'Istituto previdenziale non ha preso posizione rispetto alle domande formulate dal salvo Pt_1
osservare la fondatezza della decisione nella parte in cui è stata affermata la decadenza del Pt_1
rispetto alla regolarizzazione contributiva, in considerazione della decadenza dalla domanda di risarcimento del danno ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Il , invece, ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto, con la condanna CP_3 dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 2.4.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va pertanto respinto.
Prima di addentrarsi nella disamina dell'atto di gravame, è opportuno fare un excursus sulle iniziative giudiziarie intraprese dal partendo da quella che ha condotto alla sentenza n. 5110/2016 del Pt_1
Tribunale di LE, che costituisce il presupposto delle domande formulate in questo giudizio dall'appellante.
Con ricorso in data 8/12/2014, , cessato dal servizio di impiegato per raggiunti Parte_1 limiti di età, chiedeva al Tribunale di LE l'accertamento e la dichiarazione del diritto a permanere in servizio sino al settantesimo anno di età per o raggiungere il periodo contributivo minimo, col diritto ad essere riassunto, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 5110/2016 del 13.2.2017, passata in giudicato, il Tribunale adito, dopo aver escluso che la domanda proposta avesse contenuto di rituale impugnativa di licenziamento, la qualificava come domanda risarcitoria, fondata sull'illegittimità del rifiuto di trattenimento in servizio.
Accoglieva, pertanto, la domanda, ritenendo che in effetto il rifiuto al trattenimento in servizio fosse illegittimo e condannava il a titolo di risarcimento del danno quantificato nella metà del CP_3
trattamento economico lordo spettante al ricorrente tra la data del collocamento a riposo e quella di effettiva riammissione in servizio.
L'accertamento del diritto alla permanenza in servizio, cui non seguiva nessuna condanna alla reintegrazione, era, dunque prodromica alla condanna al risarcimento del danno.
L'amministrazione, pur non essendone strettamente tenuta, visto il tenore della decisione che non aveva disposto la reintegrazione, limitandosi – in conformità con la domanda formulata dal dipendente – al mero accertamento al diritto alla riammissione in servizio, riammetteva il al Pt_1
servizio a febbraio 2017, e sino al compimento del settantesimo anno (15/9/2017).
Nel presente giudizio, il chiede la regolarizzazione contributiva per il periodo 8.12.2014 (data Pt_1
in cui era cessato il rapporto in forza di provvedimento poi dichiarato illegittimo dalla sentenza n.
5110/2016 citata) e febbraio 2017, data di riammissione in servizio. In subordine, chiede il risarcimento del danno corrispondente.
Il rigetto della domanda da parte del primo Giudice si fonda proprio sull'interpretazione del contenuto della sentenza n. 5110/2016.
Afferma, infatti, il Tribunale di LE che “dalla lettura di tale sentenza si evince infatti che la domanda di accertamento del diritto alla permanenza in servizio fino al compimento del 70° anno di età era stata qualificata solo come “richiesta risarcitoria pura e semplice”.
Aggiunge poi il Tribunale che “il provvedimento espulsivo impugnato era assimilabile ad un vero e proprio licenziamento, che però non era stato impugnato m via stragiudiziale entro 60 gg. — con conseguente decadenza ex art. 6 L. 604/1966 e il giudizio non era stato introdotto con il , CP_6 né vi era alcun riferimento alla disciplina di cui all'art. 18 L. 300/70”.
Conseguentemente, l'accertamento del diritto alla riammissione e permanenza in servizio fino al compimento del 70°, nella stessa sentenza n. 5110/2016 “era stato effettuato solo ai fini risarcitori e non anche ai fini della riammissione in servizio che infatti non è stata ordinata nel dispositivo, posto che la condanna è solo al risarcimento del danno”.
La motivazione del primo Giudice appare ineccepibile e conforme al contenuto della sentenza n.
5110/2016 passata in giudicato. Deve osservarsi che nell'atto di appello, il si confronta con la decisione di primo grado soltanto Pt_1
parzialmente, perché, ad esempio, non tiene adeguatamente in conto il tema della formazione del giudicato sulla sentenza n. 5110/2016, e, quindi, della sua estensione al dedotto e al deducibile, fra cui anche il risarcimento danni conseguente alla mancata contribuzione.
Occorre innanzitutto ricordare, quanto alla regolarizzazione contributiva che il pagamento dei contributi è strettamente connesso e dipendente dalla prestazione di attività lavorativa. Il datore di lavoro, in tanto è tenuto al versamento dei contributi, in quanto il lavoratore ha prestato servizio.
Non è in contestazione – ma anzi costituisce il presupposto della domanda del – che lo stesso Pt_1 non ha prestato attività lavorativa nel periodo intercorso fra l'8.12.2014 e la riammissione in servizio del febbraio 2017.
Né può sostenersi, come si legge nell'appello, che vi sarebbe stata continuità fra i due rapporti, quello cessato nel 2014 e quello ripreso nel 2017, perché, per sostenere quanto precede, sarebbe stata necessaria una pronuncia di reintegrazione del nel posto di lavoro, con effetto, quindi, ex tunc, Pt_1
che in realtà la sentenza n. 5110/2016 non contiene, né poteva contenere, stante la decadenza del dipendente dall'impugnativa di licenziamento.
Sicchè, la domanda formulata sub 1) nel ricorso introduttivo e cioè la condanna delle resistenti alla regolarizzazione contributiva e al pagamento dei contributi è infondata.
Per quanto attiene alla subordinata domanda risarcitoria, vale quanto correttamente affermato dal
Tribunale di LE, nel rapportare la presente vicenda processuale a quella decisa dalla sentenza n.
5110/2016.
Invero, la condanna di tipo risarcitorio contenuta nella predetta citata sentenza non riguarda il risarcimento previsto dall'art. 18 L. 300/70, onde l'opportuno richiamo, sempre nella sentenza n.
5110/2016, al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. 5804/2010), secondo cui la decadenza dall'impugnazione del licenziamento non riguarda solo la domanda di reintegra ma si estende anche al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute a causa del licenziamento.
La domanda di regolarizzazione contributiva (e quella subordinata di risarcimento del danno conseguente al mancato versamento dei contributi) non può che dipendere dall'accertamento del danno previsto dall'art. 18, mai richiesto dal che non avendo impugnato il licenziamento Pt_1
(rectius: la cessazione per raggiunti limiti di età, disposta di ufficio, illegittimamente, dall'amministrazione) ed essendo decaduto da quella domanda, per non aver impugnato stragiudizialmente il licenziamento, non ha diritto alla regolarizzazione, né al risarcimento, anche in considerazione della formazione del giudicato.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento. L'assoluta novità e particolarità della vicenda, al cui dipanarsi hanno anche contribuito gli errori posti in essere dall'amministrazione, costituiscono gravi motivi per disporre la compensazione delle spese anche di questo grado.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
115/2002, stante l'esenzione di cui lo stesso può beneficiare.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LE, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'8.11.2021 da Parte_1
, nei confronti didi , e dell'
[...] CP_1 Controparte_4 [...]
, avverso la sentenza Controparte_2
n. 2434 del 17.6.2021 del Tribunale di LE, così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio;
-Dà atto che non sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13 del DPR n.
115/2002.
Così deciso in LE, il 2.4.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi