Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 22.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 609/2024 R.G., vertente
TRA
, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi,
Fabio Ganci e Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rinaldi;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.9.2024 (di seguito Parte_1
semplicemente la ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il Controparte_1
per ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti, ex art. 7 del
[...]
CCNL del 15.03.2001.
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente, Controparte_1 in virtù di diversi contratti a tempo determinato, nell'anno scolastico 2019/2020 (dal 5.11.2019 al
30.6.2020) e nell'anno scolastico 2020/2021 (dall'8.10.2020 all'8.6.2021).
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.571,40 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1 contestato la fondatezza del ricorso, negando che l'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) per le plurime ragioni indicate in memoria.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Rigettare il ricorso in quanto nullo e/o illegittimo, inammissibile, improponibile e infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
2) dichiarare inammissibili i mezzi di prova indicati in ricorso;
3) ritenere in ogni caso non provate le ragioni oggettive che assimilerebbero un lavoratore a tempo determinato con il suo omologo a tempo indeterminato;
4) dichiarare la prescrizione, ove maturata;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta attorea, formulare i conteggi alla luce delle giornate effettivamente lavorate, e, cioè, moltiplicando la base giornaliera ai giorni di effettivo servizio e parametrate all'orario e alla qualità del servizio effettivamente svolto, e dedurre dalla somma eventualmente spettante sia l'indennità di ferie non godute che quella di disoccupazione;
in ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex art. 4, comma 42, L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati, detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza.”.
**************
Giova ricostruire il quadro normativo della cd. “Retribuzione professionale docenti”.
L'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 prevede che: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, commi 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 stabilisce che il compenso spetta: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio… 8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
Ora, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(stipulato il 18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Dalla normativa contrattuale pocanzi richiamata emerge, tuttavia, che la retribuzione professionale docenti spetti sia ai docenti di ruolo che ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche.
Non sussiste, dunque, una preclusione della “Retribuzione professionale docenti” per tutti i docenti assunti a termine, ma solo per i docenti supplenti con incarichi brevi e saltuari, che non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico. Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 12309 del 7 maggio 2024, nella quale, dando continuità ai principi affermati da Cass.n.20015 del 27 luglio 2018
(seguita dalla conforme Cass. n.6293 del 5 marzo 2020), la Suprema Corte ha così statuito:
“ […] - l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
- quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
- dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
- non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; - la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
- in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Per_1
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468) […]”.
Ne discende che va riconosciuto il diritto della ricorrente, docente a tempo determinato, alla percezione della “Retribuzione professionale docenti” in relazione: all'anno scolastico 2019/2020, nel quale ella ha svolto dal 7.1.2020 al 30.6.2020, senza soluzione di continuità, supplenze a orario almeno pari al 50% dell'orario completo;
all'anno scolastico 2020/2021 nel quale ella ha svolto dal
12.10.2020 all'8.6.2021, senza soluzione di continuità, supplenze a orario completo (vd. stato matricolare in atti).
Il servizio da ella prestato negli anni di interesse, infatti, può essere ritenuto omogeneo a quello dell'insegnante di ruolo e la prestazione da ella resa in modo continuativo può ritenersi funzionale rispetto alle finalità proprie della voce retributiva in esame.
La prescrizione quinquennale non è maturata, considerato che le somme richieste riguardano il periodo successivo alla data del 7.10.2019 (e precisamente il periodo dal 5.11.2019 in poi) e che il ricorso è stato notificato in data 7.10.2024.
Neppure può essere accolta la richiesta del convenuto di compensare le somme dovute a CP_1
titolo di RPD con le somme riconosciute a titolo di indennità di disoccupazione e di ferie non fruite.
Infatti, come osservato dalla Corte d'Appello di Brescia nella recente sentenza 169/2024 (e in senso conforme nella sentenza n. 186/2021), “nel caso specifico si discute soltanto dell'applicazione in favore degli appellanti, che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie, di una specifica disposizione della contrattazione collettiva che prevede il pagamento della voce retribuzione professionale docenti senza operare un distinguo tra diversi tipi di supplenze e che riconosce il diritto solo in ragione del “ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico”. Non si tratta, perciò, di dovere confrontare il trattamento economico spettante al personale scolastico a tempo indeterminato con quello percepito dai docenti a termine e non si pone, dunque, il problema di disapplicare una disposizione dell'ordinamento interno siccome contrastante con il principio comunitario di non discriminazione e di stabilire se una discriminazione si sia verificata in fatto, ma, piuttosto, si pone solo il tema dell'interpretazione della portata della norma della contrattazione collettiva e di stabilire se, alla luce dei principi inderogabili anche del diritto comunitario, la norma possa essere applicata anche in favore dei docenti che abbiano svolto solo supplenze brevi e saltuarie.”.
Ne consegue che il convenuto va condannato a pagare alla ricorrente la somma di euro CP_1
1.571,40 - come quantificata da parte ricorrente (a pag. 8 del ricorso) e non specificamente contestata dalla controparte1 - a titolo di “Retribuzione professionale docenti”, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza del Controparte_1
e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa, dell'attività
[...]
effettivamente espletata, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva e fase decisionale), e dell'impegno professionale richiesto dalla questione oggetto di causa, di moderata complessità e natura seriale (come dimostrano i plurimi arresti della Corte di Cassazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 1.571,40, a titolo di “Retribuzione professionale Parte_1 docenti”;
2) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che sono liquidate in euro 1.030,00, oltre rimborso Parte_1
forfetario spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti
Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci e Nicola Zampieri, dichiaratisi anticipatari.
Cremona, 22.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Cass. Sez. Lav. n. 5949/2018).