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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4637/2019 R.G., avente ad oggetto “Espropriazione”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 12.3.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio cartaceo da intendersi, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., apposta in calce al ricorso in riassunzione telematico di cui è parte integrante, dall'avv. MICHELE
MARRA (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._2
Caserta alla via Dorso n. 16;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E Con (di seguito ) (P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusto mandato rilasciato su foglio separato, da ritenersi posto in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione, dall'avv. PASQUALE IANNUCCILLI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio, sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Fratta n. 63;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
(P.IVA e c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
p.t.;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.2.2007 la sig.ra , esponendo di essere Parte_1 proprietaria di un fondo di mq. 23.415 sito in (iscritto al foglio 33, p.lla 43 del , CP_3 CP_3 occupato in data 30.7.2001 per la superficie di mq. 15.734, ai fini di esproprio per la realizzazione delle strutture interportuali del in virtù di accordo di programma Controparte_4 approvato con D.P.G.R.C. n. 14555/1996 e di decreto di esproprio n. 29 del 31.7.2006, conveniva in Co giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Napoli l (d'ora innanzi “ ”) e il Controparte_1 per sentirli condannare al pagamento dell'indennità di esproprio, Controparte_3 dell'indennità di occupazione e delle indennità accessorie, quantificate sulla base del valore venale del fondo e della sua destinazione urbanistica alla data dell'esproprio nella misura di € 601.455,78. Co Precisava la ricorrente che l' le aveva offerto in via amministrativa la somma di € 74.669,85, da essa rifiutata in quanto liquidata secondo il VAM (valore agricolo medio) e sulla base di una non corretta determinazione della destinazione urbanistica, trattandosi di aree a carattere edificabile.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1966/2013, pubblicata il 16.15.2013, dopo aver sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia del TAR sull'impugnazione del decreto di esproprio, all'esito della riassunzione ad opera della parte ricorrente a seguito della sentenza del TAR Campania in data 16.7.2010, accoglieva in parte la domanda e determinava l'ammontare dell'indennità di espropriazione dovuta alla ricorrente in € 393.350,00 e l'ammontare della giusta indennità di occupazione legittima in € 98.534,17, ordinandone il deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti. In via preliminare, la Corte di merito, dichiarata la contumacia del non costituitosi dopo la riassunzione del giudizio, nonostante la rituale Controparte_3 notifica nei suoi confronti, riconosceva l'esclusiva legittimazione passiva e titolarità dell'obbligo di Co corresponsione dell'indennità in capo all' , essendo questo sia il soggetto gestore dell'opera, sia il beneficiario ed essendo intervenuto il solo quale organo deputato ad Controparte_3 emettere il provvedimento ablatorio. Rigettava, quindi, la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del compensando tra tali parti le spese di lite. Con riferimento alla domanda CP_3
Co proposta nei confronti di , invece, dopo aver risolto in modo non ostativo alla rideterminazione Co delle indennità le questioni preliminari di rito sollevate dall' (inammissibilità della domanda per aver chiesto la condanna diretta e non il deposito dell'eventuale somma presso la Cassa Depositi e
Prestiti e diminuzione dell'indennità in applicazione degli artt. 16, comma 1, d.lgs. 504/1992 e 37, comma 7, D.P.R. 327/2001 dichiarati incostituzionali con sentenza della Corte Cost. n. 338/2011), la Corte adita precisava che il valore del bene andava stimato al momento dell'emissione del decreto di esproprio, “tenendo conto delle sue caratteristiche e delle sue possibili utilizzazioni economiche a tale momento”, restando irrilevanti le caratteristiche urbanistiche precedenti, mutate
2 nel corso della procedura espropriativa. Precisava anche che pacificamente l'area espropriata rientrava in zona destinata a “rete viaria” e che, tuttavia, non potevano condividersi le conclusioni del CTU nominato, il quale aveva considerato l'area interamente edificabile: ad avviso della Corte
d'appello adita, infatti, sebbene la destinazione a beni e servizi di pubblica utilità non escluda, in linea di principio, l'edificabilità del suolo - che non comprende solo le ipotesi di edificabilità residenziale, ma tutte le trasformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione consentite all'iniziativa privata -, tuttavia, poiché ciò accada è necessaria un'espressa previsione dello strumento urbanistico, mancante nel caso di specie, essendo espressamente preclusa ai privati tale facoltà, nonostante le aree fossero situate in adiacenza ad una zona abitata. Di conseguenza, la
Corte, rilevando che il CTU aveva preso a parametro per la determinazione del valore del suolo
(indicata in € 50,00 mq) dati relativi a compravendite di beni non omogenei per localizzazione e destinazione urbanistica, procedeva alla liquidazione delle indennità, utilizzando gli atti citati Co dall' e i “numerosi precedenti giurisprudenziali della sezione relativi ad aree della stessa zona” che fissavano il valore a mq in € 25,00, determinando, quindi, l'indennità complessiva di esproprio in € 393.350,00 (25x15.734). Procedeva, infine, alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, determinata sin dalla data di immissione in possesso, in mancanza di prova della perdurante disponibilità del fondo da parte della proprietaria anche durante l'occupazione pubblica, calcolandola nella misura di € 98.534,17, pari al tasso di rendimento annuo del 5% sull'indennità di esproprio dalla data dell'occupazione di urgenza (23.7.2001) alla data di emissione del decreto di esproprio (31.7.2006).
A seguito di ricorso per cassazione presentato dalla sig.ra , la Suprema Corte, Parte_1 con ordinanza n. 19468/2019, pubblicata il 18.7.2019, riteneva inammissibili l'impugnazione incidentale proposta dall' e il primo motivo del ricorso principale (relativo all'omessa CP_1 valutazione dell'indennità per la perdita dei soprassuoli) e, accogliendo solo il primo dei punti censurati con il secondo motivo dell'impugnazione principale, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio anche in ordine alle spese di lite. Con il secondo motivo di impugnazione, nella parte accolta dai giudici di legittimità, la sig.ra aveva censurato la decisione della Corte d'appello per essersi Pt_1 immotivatamente discostata dalle risultanze della CTU espletata, dimezzando la stima del valore del fondo espropriato riconosciuta dal CTU, sulla base di un astratto criterio equitativo inammissibile.
Sul punto, la Suprema Corte, pur dando atto che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e possono da questo essere disattese attraverso una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali e motivata (richiama Cass.
17757/2014), hanno in concreto rilevato che “apoditticamente la Corte di merito ha ritenuto
3 inattendibili gli elementi comparativi indicati dal CTU e attendibili quelli indicati e ha decurtato la stima operata dal consulente, ritenendola eccessiva, senza spiegare le ragioni e richiamando imprecisati precedenti giurisprudenziali della sezione. Ai fini della determinazione dell'indennizzo espropriativo ben avrebbero potuto i giudici d'appello assumere a comparazione il valore di mercato già emerso in precedenti della stessa Corte distrettuale in altri giudizi aventi ad oggetto terreni aventi caratteristiche analoghe dal punto di vista urbanistico e fattuale. Ciò, tuttavia, presupponeva che il precedente o i precedenti fossero stati acquisiti al presente giudizio e/o che le parti fossero state poste in grado di conoscerne il contenuto e di discuterne rilevanza e decisività in questa controversia, il che nella specie non è avvenuto. Dunque, la decisione risulta il prodotto di un'attività viziata quanto alla formazione della prova e del convincimento del giudicante, essendo stato vulnerato lo stesso valore del contraddittorio”. Co La ricorrente, quindi, con ricorso notificato in data 22.10.2019 sia all' che al CP_3
ha provveduto alla riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte d'appello,
[...] chiedendo di: “dichiarare il diritto della attrice ad ottenere l'importo di euro riferito al 14.11.2006 epoca dell'immissione in possesso sia pari a 50,00 euro al mq, come determinato dal CTU;
in relazione a tale parametro determinare l'indennità di esproprio spettante all'attrice, secondo i parametri stabiliti dall'art. 2 comma 89 legge 244 del 24/12/2007 ovvero sulla base del valore venale del fondo in euro 786.700,00 ed il valore relativo all'indennità di occupazione dal 2.8.2001 fino al 14.11.2006 nell'importo di euro 197.429,37…condannare per l'effetto l' Controparte_1
a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore di la
[...] Parte_1 differenza tra le suddette indennità a suo tempo depositate e la maggior somma quivi determinata nella somma di euro 984.129,37, oltre agli interessi legali dal 14.11.2006 fino al soddisfo nonché su ciascuna annualità dell'indennità di occupazione dalla relativa scadenza sino alla data del deposito…”. A fondamento della domanda, la riassumente si è limitata a richiamare gli esiti della
CTU espletata nella prima fase dinanzi alla Corte d'appello, evidenziandone la certosina precisione e la correttezza delle valutazioni (cfr. pag. 9 atto riassunzione). Co Con comparsa depositata in data 20.1.2020, si è costituito in giudizio l' , richiamando, a sua volta, tutte le difese ed eccezioni, anche tecniche, formulate nel precedente grado di giudizio e contestando espressamente le risultanze della CTU espletata nel primo grado svoltosi dinanzi alla
Corte d'appello.
Nonostante la regolarità della notifica, eseguita all'Ente personalmente, nessuno si è costituito per il e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
4 All'udienza collegiale del 12.3.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione è quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato (alla luce dei motivi di impugnazione formulati dinanzi alla Suprema Corte), le domande originariamente proposte e riproposte dall'attuale ricorrente.
Va premesso che l'oggetto del giudizio in corso deve ritenersi ormai limitato alla sola rideterminazione dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione legittima, essendo ormai precluse, a seguito della declaratoria di inammissibilità dei relativi motivi di impugnazione, le domande originariamente proposte dalla ricorrente di depauperamento del fondo residuo e di perdita dei soprassuoli. L'indennità di occupazione legittima indicata nella precedente pronuncia della Corte d'appello, invece, poiché si determina sulla base dell'indennità di esproprio e, quindi, risente necessariamente del valore venale del bene espropriato (ancora sub iudice), non può ritenersi coperta da giudicato.
Ciò posto, ai fini che interessano per la decisione rimessa a questa Corte, deve darsi atto del passaggio in giudicato della statuizione inerente all'inedificabilità del suolo espropriato, atteso che il motivo di impugnazione proposto sul punto dalla sig.ra e volto a far accertare la natura Pt_1 edificabile del suolo (contenuto nella lettera b) del secondo motivo di ricorso per cassazione) è stato ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte “per difetto di specificità nell'indicazione degli elementi di fatto decisivi ai fini di una diversa qualificazione urbanistica” (cfr. pag. 5 ordinanza
Cassazione).
Il valore di mercato del fondo espropriato alla ricorrente deve, quindi, essere rideterminato da questa Corte d'appello sulla base del valore di mercato che nel 2006 avevano i beni di natura non edificabile nella zona interessata, con conseguente impossibilità di avvalersi degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio originario.
Essa, infatti, assume come dato fattuale presupposto della determinazione del valore venale del bene quello diverso (e, quindi, inutilizzabile in quanto contrastante con l'opposto giudicato formatosi sul punto) della natura edificatoria del suolo espropriato, in quanto area destinata all'insediamento dell' (cfr. risposta al primo quesito sottoposto al CTU pagg. 7 e 8 perizia CP_1
d'ufficio allegata alla produzione della ricorrente); conseguentemente, anche gli atti comparativi utilizzati dal CTU (arch. ), al fine di determinare il valore di mercato del bene espropriato Per_1 alla ricorrente, hanno avuto tutti ad oggetto beni edificabili e, quindi, beni effettivamente non
5 omogenei e non comparabili con quello per cui è causa, che, invece, come evidenziato sopra, a seguito dell'accertamento passato in giudicato derivante dall'inammissibilità del relativo motivo di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, deve ritenersi abbia natura non edificabile.
Alla pag. 10 della perizia, infatti, si legge che: “Le ricerche eseguite dallo scrivente sono state svolte con il criterio di accertare il valore che il suolo avrebbe avuto in regime di libera contrattazione se la zona non fosse stata occupata dall' e se allo stesso non Controparte_1 fosse stata data quella particolare destinazione che l'ha sottratta al mercato. Per tale motivo non si
è tenuto in conto dell'impossibilità del privato di edificare sui suoli occupati, affermata dai tecnici del convenuto”.
Tale affermazione, che ha guidato l'indagine del CTU, precedentemente nominato dalla Corte
d'appello, nella ricerca del valore di mercato dell'area espropriata, contrasta apertamente con i dati fattuali espressamente riconosciuti nella sentenza della Corte d'appello n. 1966/2013, con statuizione ormai passata in giudicato (“Del tutto irrilevante pertanto è la precedente destinazione urbanistica (D2 e D1, F12 e rete viaria) dell'intero suolo espropriato, indicata dall'attrice, dovendosi tenere conto della destinazione esistente all'epoca dell'esproprio…”; cfr. pag. 5), rendendo di fatto inutilizzabile, nel caso concreto, l'accertamento tecnico d'ufficio compiuto dall'arch. e posto dalla ricorrente in riassunzione a sostegno della propria domanda. Per_1
Passando, quindi, alla concreta determinazione del valore del suolo espropriato, al fine di stabilire sia la corretta indennità di esproprio che l'indennità di occupazione legittima, questa Corte ha proceduto ad acquisire le consulenze tecniche e i precedenti di questa stessa Corte emessi nella Co medesima procedura espropriativa, depositati dall' in data 10.2.2025.
In particolare, risulta depositata in atti copia di una consulenza tecnica redatta dall'ing. Per_2
e copia della sentenza n. 730/2016 emessa da questa Corte d'appello in sede di rinvio di un
[...] altro precedente giudizio avente analogo oggetto. Orbene, il precedente giudizio di rinvio, esaminato dalla Corte e deciso sulla base delle risultanze dell'anzidetta perizia, aveva ad oggetto beni affini con i suoli per cui è causa, atteso che anche essi erano ubicati nel Comune di CP_3
e prima dell'intervento espropriativo per cui è causa avevano destinazione urbanistica D2, D1, F12
e rete viaria, esattamente analoga a quella delle aree per cui è causa. In tale giudizio il CTU aveva quantificato il valore medio dell'area in 15 €/mq.
Questa Corte, tuttavia, non può omettere di considerare che il fondo della ricorrente è di estensione notevolmente superiore a quello delle aree oggetto del precedente giudizio. Ciò, se da un lato può implicare una maggiore difficoltà di commercializzazione del bene, dall'altro lato determina senz'altro un incremento del suo valore, attese le possibilità di maggiore utilizzo sia per la parte pubblica che per il soggetto beneficiario delle aree.
6 Ritiene, quindi, questa Corte che il valore indicato nel precedente citato, pur assunto a parametro di riferimento, debba essere aumentato in considerazione della notevole estensione dei fondi per cui è causa;
esso, tuttavia, come già evidenziato, non può essere aumentato in proporzione della maggiore superficie, ma deve tenere, comunque, conto delle difficoltà di commercializzazione di un'area tanto vasta, pure evidenziate sopra.
Va, altresì, considerato che nella perizia dell'ing. (posta a base della precedente Per_2 decisione di questa Corte e depositata dal resistente) veniva citata una pubblicazione DEI del
Ministero delle Finanze – Osservatorio dei valori immobiliari, nella quale il valore medio di mercato degli agglomerati dell'Area di Sviluppo Industriale era indicato in € 20,00/mq.
Tenuto conto complessivamente di tali elementi, nonché della considerevole estensione del fondo per cui è causa (pari a mq. 15.734), di molto superiore a quella delle aree oggetto del precedente giudizio (pari a mq. 3.029), la Corte ritiene più corretto prendere come base di calcolo il valore medio indicato dall'anzidetta pubblicazione DEI, aumentandolo del 25% proprio in considerazione della peculiare estensione dell'area espropriata. Il valore corretto per i fondi della ricorrente va, quindi, rideterminato in € 25,00/mq.
Sulla base di tale valore va individuata l'indennità di esproprio dovuta alla parte espropriata, determinata in complessivi € 393.350,00 (€ 25,00x15.734). Su tale somma andranno, poi, calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del decreto di esproprio (31.7.2006) sino al deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti.
Conseguentemente, l'indennità di occupazione legittima, calcolata applicando il tasso di rendimento annuo del 5% sull'indennità di esproprio per il periodo intercorso tra la data di occupazione d'urgenza (23.7.2001) e quella di adozione del decreto di esproprio (31.7.2006), va quantificata in € 98.534,17. Su tale somma andranno corrisposti gli interessi al tasso legale dal giorno della maturazione di ogni singola annualità sino al deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese processuali, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e tre le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite (Cass.,
S.U., n. 32906/2022) e quindi, visto il parziale accoglimento della domanda, l'importo originariamente offerto in via amministrativa e quello richiesto in sede di riassunzione del giudizio, esse vanno compensate per ½ per tutti e tre i gradi di giudizio tra la ricorrente e l' Controparte_1
il restante ½ segue, invece, la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, secondo i
[...] parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di
7 riferimento, oltre le sole spese documentate, con distrazione in favore dell'avv. Michele Marra, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Vanno, invece, interamente compensate le spese di lite nei confronti del Controparte_3 stante la sua contumacia in tutti e tre i gradi del giudizio e la sua evocazione nei gradi successivi al primo solo quale litisconsorte processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19468 pubblicata il 18.7.2019, introdotto da nei Parte_1 confronti dell' e del così provvede: Controparte_1 Controparte_3
1) determina in € 393.350,00 l'indennità di esproprio e in € 98.534,17 l'indennità di occupazione legittima dei terreni per cui è causa dovute alla ricorrente, oltre interessi legali codicistici, con decorrenza per la prima dalla data del decreto di esproprio (31.7.2006) e per la seconda dalla maturazione di ciascuna annualità fino al momento del deposito e condanna l' al deposito dell'intera somma, detratto quanto già depositato in precedenza, Controparte_1 presso la Cassa Depositi e Prestiti;
2) compensa per ½ le spese di lite tra la sig.ra e l' Parte_1 Controparte_1 relative a tutti e tre i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della
[...] Controparte_1 restante metà delle spese di lite relative a tutti e tre i gradi del giudizio, in favore di
[...]
liquidate, per il giudizio svoltosi in unico grado dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, Parte_1 in € 559,00 per spese ed € 7.500,00 per compensi professionali;
per il giudizio svoltosi in sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e conclusosi con ordinanza n. 19468/2019, in €
3.500,00 per compensi professionali e, per il presente giudizio di rinvio in € 402,00 per spese ed €
6.500,00, oltre, per tutti i gradi di giudizio, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele Marra, stante la dichiarazione di anticipo;
3) compensa interamente le spese di lite per tutti e tre i gradi di giudizio nei confronti del
Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4637/2019 R.G., avente ad oggetto “Espropriazione”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 12.3.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio cartaceo da intendersi, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., apposta in calce al ricorso in riassunzione telematico di cui è parte integrante, dall'avv. MICHELE
MARRA (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._2
Caserta alla via Dorso n. 16;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E Con (di seguito ) (P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusto mandato rilasciato su foglio separato, da ritenersi posto in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione, dall'avv. PASQUALE IANNUCCILLI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio, sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Fratta n. 63;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
(P.IVA e c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
p.t.;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.2.2007 la sig.ra , esponendo di essere Parte_1 proprietaria di un fondo di mq. 23.415 sito in (iscritto al foglio 33, p.lla 43 del , CP_3 CP_3 occupato in data 30.7.2001 per la superficie di mq. 15.734, ai fini di esproprio per la realizzazione delle strutture interportuali del in virtù di accordo di programma Controparte_4 approvato con D.P.G.R.C. n. 14555/1996 e di decreto di esproprio n. 29 del 31.7.2006, conveniva in Co giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Napoli l (d'ora innanzi “ ”) e il Controparte_1 per sentirli condannare al pagamento dell'indennità di esproprio, Controparte_3 dell'indennità di occupazione e delle indennità accessorie, quantificate sulla base del valore venale del fondo e della sua destinazione urbanistica alla data dell'esproprio nella misura di € 601.455,78. Co Precisava la ricorrente che l' le aveva offerto in via amministrativa la somma di € 74.669,85, da essa rifiutata in quanto liquidata secondo il VAM (valore agricolo medio) e sulla base di una non corretta determinazione della destinazione urbanistica, trattandosi di aree a carattere edificabile.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1966/2013, pubblicata il 16.15.2013, dopo aver sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia del TAR sull'impugnazione del decreto di esproprio, all'esito della riassunzione ad opera della parte ricorrente a seguito della sentenza del TAR Campania in data 16.7.2010, accoglieva in parte la domanda e determinava l'ammontare dell'indennità di espropriazione dovuta alla ricorrente in € 393.350,00 e l'ammontare della giusta indennità di occupazione legittima in € 98.534,17, ordinandone il deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti. In via preliminare, la Corte di merito, dichiarata la contumacia del non costituitosi dopo la riassunzione del giudizio, nonostante la rituale Controparte_3 notifica nei suoi confronti, riconosceva l'esclusiva legittimazione passiva e titolarità dell'obbligo di Co corresponsione dell'indennità in capo all' , essendo questo sia il soggetto gestore dell'opera, sia il beneficiario ed essendo intervenuto il solo quale organo deputato ad Controparte_3 emettere il provvedimento ablatorio. Rigettava, quindi, la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del compensando tra tali parti le spese di lite. Con riferimento alla domanda CP_3
Co proposta nei confronti di , invece, dopo aver risolto in modo non ostativo alla rideterminazione Co delle indennità le questioni preliminari di rito sollevate dall' (inammissibilità della domanda per aver chiesto la condanna diretta e non il deposito dell'eventuale somma presso la Cassa Depositi e
Prestiti e diminuzione dell'indennità in applicazione degli artt. 16, comma 1, d.lgs. 504/1992 e 37, comma 7, D.P.R. 327/2001 dichiarati incostituzionali con sentenza della Corte Cost. n. 338/2011), la Corte adita precisava che il valore del bene andava stimato al momento dell'emissione del decreto di esproprio, “tenendo conto delle sue caratteristiche e delle sue possibili utilizzazioni economiche a tale momento”, restando irrilevanti le caratteristiche urbanistiche precedenti, mutate
2 nel corso della procedura espropriativa. Precisava anche che pacificamente l'area espropriata rientrava in zona destinata a “rete viaria” e che, tuttavia, non potevano condividersi le conclusioni del CTU nominato, il quale aveva considerato l'area interamente edificabile: ad avviso della Corte
d'appello adita, infatti, sebbene la destinazione a beni e servizi di pubblica utilità non escluda, in linea di principio, l'edificabilità del suolo - che non comprende solo le ipotesi di edificabilità residenziale, ma tutte le trasformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione consentite all'iniziativa privata -, tuttavia, poiché ciò accada è necessaria un'espressa previsione dello strumento urbanistico, mancante nel caso di specie, essendo espressamente preclusa ai privati tale facoltà, nonostante le aree fossero situate in adiacenza ad una zona abitata. Di conseguenza, la
Corte, rilevando che il CTU aveva preso a parametro per la determinazione del valore del suolo
(indicata in € 50,00 mq) dati relativi a compravendite di beni non omogenei per localizzazione e destinazione urbanistica, procedeva alla liquidazione delle indennità, utilizzando gli atti citati Co dall' e i “numerosi precedenti giurisprudenziali della sezione relativi ad aree della stessa zona” che fissavano il valore a mq in € 25,00, determinando, quindi, l'indennità complessiva di esproprio in € 393.350,00 (25x15.734). Procedeva, infine, alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, determinata sin dalla data di immissione in possesso, in mancanza di prova della perdurante disponibilità del fondo da parte della proprietaria anche durante l'occupazione pubblica, calcolandola nella misura di € 98.534,17, pari al tasso di rendimento annuo del 5% sull'indennità di esproprio dalla data dell'occupazione di urgenza (23.7.2001) alla data di emissione del decreto di esproprio (31.7.2006).
A seguito di ricorso per cassazione presentato dalla sig.ra , la Suprema Corte, Parte_1 con ordinanza n. 19468/2019, pubblicata il 18.7.2019, riteneva inammissibili l'impugnazione incidentale proposta dall' e il primo motivo del ricorso principale (relativo all'omessa CP_1 valutazione dell'indennità per la perdita dei soprassuoli) e, accogliendo solo il primo dei punti censurati con il secondo motivo dell'impugnazione principale, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio anche in ordine alle spese di lite. Con il secondo motivo di impugnazione, nella parte accolta dai giudici di legittimità, la sig.ra aveva censurato la decisione della Corte d'appello per essersi Pt_1 immotivatamente discostata dalle risultanze della CTU espletata, dimezzando la stima del valore del fondo espropriato riconosciuta dal CTU, sulla base di un astratto criterio equitativo inammissibile.
Sul punto, la Suprema Corte, pur dando atto che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e possono da questo essere disattese attraverso una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali e motivata (richiama Cass.
17757/2014), hanno in concreto rilevato che “apoditticamente la Corte di merito ha ritenuto
3 inattendibili gli elementi comparativi indicati dal CTU e attendibili quelli indicati e ha decurtato la stima operata dal consulente, ritenendola eccessiva, senza spiegare le ragioni e richiamando imprecisati precedenti giurisprudenziali della sezione. Ai fini della determinazione dell'indennizzo espropriativo ben avrebbero potuto i giudici d'appello assumere a comparazione il valore di mercato già emerso in precedenti della stessa Corte distrettuale in altri giudizi aventi ad oggetto terreni aventi caratteristiche analoghe dal punto di vista urbanistico e fattuale. Ciò, tuttavia, presupponeva che il precedente o i precedenti fossero stati acquisiti al presente giudizio e/o che le parti fossero state poste in grado di conoscerne il contenuto e di discuterne rilevanza e decisività in questa controversia, il che nella specie non è avvenuto. Dunque, la decisione risulta il prodotto di un'attività viziata quanto alla formazione della prova e del convincimento del giudicante, essendo stato vulnerato lo stesso valore del contraddittorio”. Co La ricorrente, quindi, con ricorso notificato in data 22.10.2019 sia all' che al CP_3
ha provveduto alla riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte d'appello,
[...] chiedendo di: “dichiarare il diritto della attrice ad ottenere l'importo di euro riferito al 14.11.2006 epoca dell'immissione in possesso sia pari a 50,00 euro al mq, come determinato dal CTU;
in relazione a tale parametro determinare l'indennità di esproprio spettante all'attrice, secondo i parametri stabiliti dall'art. 2 comma 89 legge 244 del 24/12/2007 ovvero sulla base del valore venale del fondo in euro 786.700,00 ed il valore relativo all'indennità di occupazione dal 2.8.2001 fino al 14.11.2006 nell'importo di euro 197.429,37…condannare per l'effetto l' Controparte_1
a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore di la
[...] Parte_1 differenza tra le suddette indennità a suo tempo depositate e la maggior somma quivi determinata nella somma di euro 984.129,37, oltre agli interessi legali dal 14.11.2006 fino al soddisfo nonché su ciascuna annualità dell'indennità di occupazione dalla relativa scadenza sino alla data del deposito…”. A fondamento della domanda, la riassumente si è limitata a richiamare gli esiti della
CTU espletata nella prima fase dinanzi alla Corte d'appello, evidenziandone la certosina precisione e la correttezza delle valutazioni (cfr. pag. 9 atto riassunzione). Co Con comparsa depositata in data 20.1.2020, si è costituito in giudizio l' , richiamando, a sua volta, tutte le difese ed eccezioni, anche tecniche, formulate nel precedente grado di giudizio e contestando espressamente le risultanze della CTU espletata nel primo grado svoltosi dinanzi alla
Corte d'appello.
Nonostante la regolarità della notifica, eseguita all'Ente personalmente, nessuno si è costituito per il e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
4 All'udienza collegiale del 12.3.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione è quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato (alla luce dei motivi di impugnazione formulati dinanzi alla Suprema Corte), le domande originariamente proposte e riproposte dall'attuale ricorrente.
Va premesso che l'oggetto del giudizio in corso deve ritenersi ormai limitato alla sola rideterminazione dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione legittima, essendo ormai precluse, a seguito della declaratoria di inammissibilità dei relativi motivi di impugnazione, le domande originariamente proposte dalla ricorrente di depauperamento del fondo residuo e di perdita dei soprassuoli. L'indennità di occupazione legittima indicata nella precedente pronuncia della Corte d'appello, invece, poiché si determina sulla base dell'indennità di esproprio e, quindi, risente necessariamente del valore venale del bene espropriato (ancora sub iudice), non può ritenersi coperta da giudicato.
Ciò posto, ai fini che interessano per la decisione rimessa a questa Corte, deve darsi atto del passaggio in giudicato della statuizione inerente all'inedificabilità del suolo espropriato, atteso che il motivo di impugnazione proposto sul punto dalla sig.ra e volto a far accertare la natura Pt_1 edificabile del suolo (contenuto nella lettera b) del secondo motivo di ricorso per cassazione) è stato ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte “per difetto di specificità nell'indicazione degli elementi di fatto decisivi ai fini di una diversa qualificazione urbanistica” (cfr. pag. 5 ordinanza
Cassazione).
Il valore di mercato del fondo espropriato alla ricorrente deve, quindi, essere rideterminato da questa Corte d'appello sulla base del valore di mercato che nel 2006 avevano i beni di natura non edificabile nella zona interessata, con conseguente impossibilità di avvalersi degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio originario.
Essa, infatti, assume come dato fattuale presupposto della determinazione del valore venale del bene quello diverso (e, quindi, inutilizzabile in quanto contrastante con l'opposto giudicato formatosi sul punto) della natura edificatoria del suolo espropriato, in quanto area destinata all'insediamento dell' (cfr. risposta al primo quesito sottoposto al CTU pagg. 7 e 8 perizia CP_1
d'ufficio allegata alla produzione della ricorrente); conseguentemente, anche gli atti comparativi utilizzati dal CTU (arch. ), al fine di determinare il valore di mercato del bene espropriato Per_1 alla ricorrente, hanno avuto tutti ad oggetto beni edificabili e, quindi, beni effettivamente non
5 omogenei e non comparabili con quello per cui è causa, che, invece, come evidenziato sopra, a seguito dell'accertamento passato in giudicato derivante dall'inammissibilità del relativo motivo di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, deve ritenersi abbia natura non edificabile.
Alla pag. 10 della perizia, infatti, si legge che: “Le ricerche eseguite dallo scrivente sono state svolte con il criterio di accertare il valore che il suolo avrebbe avuto in regime di libera contrattazione se la zona non fosse stata occupata dall' e se allo stesso non Controparte_1 fosse stata data quella particolare destinazione che l'ha sottratta al mercato. Per tale motivo non si
è tenuto in conto dell'impossibilità del privato di edificare sui suoli occupati, affermata dai tecnici del convenuto”.
Tale affermazione, che ha guidato l'indagine del CTU, precedentemente nominato dalla Corte
d'appello, nella ricerca del valore di mercato dell'area espropriata, contrasta apertamente con i dati fattuali espressamente riconosciuti nella sentenza della Corte d'appello n. 1966/2013, con statuizione ormai passata in giudicato (“Del tutto irrilevante pertanto è la precedente destinazione urbanistica (D2 e D1, F12 e rete viaria) dell'intero suolo espropriato, indicata dall'attrice, dovendosi tenere conto della destinazione esistente all'epoca dell'esproprio…”; cfr. pag. 5), rendendo di fatto inutilizzabile, nel caso concreto, l'accertamento tecnico d'ufficio compiuto dall'arch. e posto dalla ricorrente in riassunzione a sostegno della propria domanda. Per_1
Passando, quindi, alla concreta determinazione del valore del suolo espropriato, al fine di stabilire sia la corretta indennità di esproprio che l'indennità di occupazione legittima, questa Corte ha proceduto ad acquisire le consulenze tecniche e i precedenti di questa stessa Corte emessi nella Co medesima procedura espropriativa, depositati dall' in data 10.2.2025.
In particolare, risulta depositata in atti copia di una consulenza tecnica redatta dall'ing. Per_2
e copia della sentenza n. 730/2016 emessa da questa Corte d'appello in sede di rinvio di un
[...] altro precedente giudizio avente analogo oggetto. Orbene, il precedente giudizio di rinvio, esaminato dalla Corte e deciso sulla base delle risultanze dell'anzidetta perizia, aveva ad oggetto beni affini con i suoli per cui è causa, atteso che anche essi erano ubicati nel Comune di CP_3
e prima dell'intervento espropriativo per cui è causa avevano destinazione urbanistica D2, D1, F12
e rete viaria, esattamente analoga a quella delle aree per cui è causa. In tale giudizio il CTU aveva quantificato il valore medio dell'area in 15 €/mq.
Questa Corte, tuttavia, non può omettere di considerare che il fondo della ricorrente è di estensione notevolmente superiore a quello delle aree oggetto del precedente giudizio. Ciò, se da un lato può implicare una maggiore difficoltà di commercializzazione del bene, dall'altro lato determina senz'altro un incremento del suo valore, attese le possibilità di maggiore utilizzo sia per la parte pubblica che per il soggetto beneficiario delle aree.
6 Ritiene, quindi, questa Corte che il valore indicato nel precedente citato, pur assunto a parametro di riferimento, debba essere aumentato in considerazione della notevole estensione dei fondi per cui è causa;
esso, tuttavia, come già evidenziato, non può essere aumentato in proporzione della maggiore superficie, ma deve tenere, comunque, conto delle difficoltà di commercializzazione di un'area tanto vasta, pure evidenziate sopra.
Va, altresì, considerato che nella perizia dell'ing. (posta a base della precedente Per_2 decisione di questa Corte e depositata dal resistente) veniva citata una pubblicazione DEI del
Ministero delle Finanze – Osservatorio dei valori immobiliari, nella quale il valore medio di mercato degli agglomerati dell'Area di Sviluppo Industriale era indicato in € 20,00/mq.
Tenuto conto complessivamente di tali elementi, nonché della considerevole estensione del fondo per cui è causa (pari a mq. 15.734), di molto superiore a quella delle aree oggetto del precedente giudizio (pari a mq. 3.029), la Corte ritiene più corretto prendere come base di calcolo il valore medio indicato dall'anzidetta pubblicazione DEI, aumentandolo del 25% proprio in considerazione della peculiare estensione dell'area espropriata. Il valore corretto per i fondi della ricorrente va, quindi, rideterminato in € 25,00/mq.
Sulla base di tale valore va individuata l'indennità di esproprio dovuta alla parte espropriata, determinata in complessivi € 393.350,00 (€ 25,00x15.734). Su tale somma andranno, poi, calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del decreto di esproprio (31.7.2006) sino al deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti.
Conseguentemente, l'indennità di occupazione legittima, calcolata applicando il tasso di rendimento annuo del 5% sull'indennità di esproprio per il periodo intercorso tra la data di occupazione d'urgenza (23.7.2001) e quella di adozione del decreto di esproprio (31.7.2006), va quantificata in € 98.534,17. Su tale somma andranno corrisposti gli interessi al tasso legale dal giorno della maturazione di ogni singola annualità sino al deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese processuali, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e tre le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite (Cass.,
S.U., n. 32906/2022) e quindi, visto il parziale accoglimento della domanda, l'importo originariamente offerto in via amministrativa e quello richiesto in sede di riassunzione del giudizio, esse vanno compensate per ½ per tutti e tre i gradi di giudizio tra la ricorrente e l' Controparte_1
il restante ½ segue, invece, la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, secondo i
[...] parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di
7 riferimento, oltre le sole spese documentate, con distrazione in favore dell'avv. Michele Marra, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Vanno, invece, interamente compensate le spese di lite nei confronti del Controparte_3 stante la sua contumacia in tutti e tre i gradi del giudizio e la sua evocazione nei gradi successivi al primo solo quale litisconsorte processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19468 pubblicata il 18.7.2019, introdotto da nei Parte_1 confronti dell' e del così provvede: Controparte_1 Controparte_3
1) determina in € 393.350,00 l'indennità di esproprio e in € 98.534,17 l'indennità di occupazione legittima dei terreni per cui è causa dovute alla ricorrente, oltre interessi legali codicistici, con decorrenza per la prima dalla data del decreto di esproprio (31.7.2006) e per la seconda dalla maturazione di ciascuna annualità fino al momento del deposito e condanna l' al deposito dell'intera somma, detratto quanto già depositato in precedenza, Controparte_1 presso la Cassa Depositi e Prestiti;
2) compensa per ½ le spese di lite tra la sig.ra e l' Parte_1 Controparte_1 relative a tutti e tre i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della
[...] Controparte_1 restante metà delle spese di lite relative a tutti e tre i gradi del giudizio, in favore di
[...]
liquidate, per il giudizio svoltosi in unico grado dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, Parte_1 in € 559,00 per spese ed € 7.500,00 per compensi professionali;
per il giudizio svoltosi in sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e conclusosi con ordinanza n. 19468/2019, in €
3.500,00 per compensi professionali e, per il presente giudizio di rinvio in € 402,00 per spese ed €
6.500,00, oltre, per tutti i gradi di giudizio, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele Marra, stante la dichiarazione di anticipo;
3) compensa interamente le spese di lite per tutti e tre i gradi di giudizio nei confronti del
Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
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