Articolo 9 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 8Articolo 10
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25 agosto 1988
Art. 9. 1. Al settimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: "dal quarto comma "sono sostiuite dalle seguenti: "dalla prima parte del quarto comma".
Nota all'art. 9:
L'intero testo vigente dell' art. 246 del codice di procedura penale , comprensivo della modifica recata dal presente articolo, e' riportato nella nota all'art. 6.
Entrata in vigore il 25 agosto 1988