TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 770 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. IORIO Parte_1
CANDIDA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
RI AR presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/01/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 02/07/2016, dalla cui unione nasceva il figlio ( nato a [...] il [...]),riferendo che tra le parti, Persona_1 era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 11824/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli il 27.12.2023 alle seguenti condizioni “…Il figlio minore è affidato in modo condiviso ai Persona_1 genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore rilevanza per la vita della minore relative alla salute, all'istruzione e allo sport mentre saranno assunte liberamente da ciascuno le decisioni afferenti alla gestione ordinaria del figlio...Il figlio minore avrà la residenza privilegiata, insieme alla IG.ra Persona_1
, presso l'abitazione della madre di quest'ulti ma sita in Barra-Napoli alla Via Alberto Malghieri n. 32… Parte_1
1 Il padre potrà incontrare liberamente il figlio, previo congruo avviso alla madre;
tuttavia le parti, per ragioni organizzative fissano il presente calendario:… il padre ha la facoltà di tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso, con le seguenti modalità:- il padre vedrà e terrà con sé il figlio tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; a settimane alterne, dalle ore 9.00 della giornata del sabato alle ore 20.00 della giornata di domenica con pernotto;
- il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il giorno 24 e 25 dicembre con un genitore e il giorno 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro genitore e ad anni alterni Pasqua e Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori;
- il minore trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordare. A questo proposito entrambi i coniugi si obbligano a comunicare l'uno all'altro i rispettivi periodi feriali entro il trenta giugno di ogni anno ed a comunicare reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici nei periodi in cui trascorreranno le vacanze con il figlio. Il programma di visita del padre sarà sospeso per quindici giorni del mese di luglio o agosto, che il minore trascorrerà esclusivamente con la madre, anche in luogo diverso dalla casa. Ciascuno dei coniugi dovrà tenere informato l'altro della località ove il minore sia condotto al di fuori delle rispettive residenze e dovrà essere assicurato il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente.
6. Il minore trascorrerà con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, festa del papà e della mamma mentre i compleanni del figlio, ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori... Il padre verserà alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento del minore entro i primi 5 giorni Persona_1 di ogni mese la somma di euro 500,00 (cinquecento/00); tale somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da settembre 2023 e sarà versata a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra .
8. Parte_1
L'assegno unico per il figlio minore sarà riscosso per intero dalla IG.ra ;... Le spese straordinarie Parte_1 necessarie per il minore saranno così suddivise: a) Le spese extra assegno di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Napoli e il COA di Napoli stipulato il 7 marzo 2018 saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%; b) Tutte le spese scolastiche e tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale per il minore saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;… Le spese straordinarie non ricomprese nel suddetto capo 9. lettere a) e b) saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, per le comunicazioni la sig.ra comunica che il suo indirizzo di posta elettronica è Parte_1
…il sig. comunica che il suo indirizzo di posta elettronica è Email_1 Controparte_1
Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di mantenimento della Email_2 Controparte_1 Parte_1 stessa, la somma mensile di euro 100,00 (cento/00) entro i primi 5 giorni di ogni mese;
tale somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da settembre 2023 e sarà versata a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra ”, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. CP_2
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 18.09.2025.
Liberamente interrogata dichiarava: “ Sono e mi chiamo lavoro Parte_1 Parte_1 saltuariamente, mio marito ha iniziato a darmi 300 euro al mese perché da giugno 2024 è stato licenziato. Io percepisco l'assegno unico per intero che ammonta a 200 euro mensili. Io vivo con mia madre”
Liberamente interrogato dichiarava : “ Sono e mi chiamo , non Controparte_1 Controparte_1 lavoro mi occupo di serramenti ho sempre fatto il serramentista. Lavoravo con una ditta per tanti
2 anni poi il mio titolare ha chiuso e ci ha licenziati. Per adesso non ho trovato nulla. Sono stato licenziato a giugno 2025. La disoccupazione finirà ad aprile 2026, ho ceduto la mia quota di assegno unico alla ricorrente lei già lo percepisce per intero”
A questo punto, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm
In data 29.09.2025 il Pm concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con le pattuizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1. I coniugi, liberamente ed espressamente, vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fissando in piena autonomia la propria residenza e/o domicilio.
2. Il figlio minore è affidato in modo condiviso Persona_1 ai genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore rilevanza per la vita della minore relative alla salute, all'istruzione e allo sport mentre saranno assunte liberamente da ciascuno le decisioni afferenti alla gestione ordinaria del figlio.
3. Il figlio minore Per_1 avrà la residenza privilegiata, insieme alla IG.ra , presso l'abitazione della
[...] Parte_1 madre di quest'ulma sita in Barra-Napoli alla Via Alberto Malghieri n. 32. 4. Il padre potrà incontrare liberamente il figlio, previo congruo avviso alla madre;
tuttavia le parti, per ragioni organizzative fissano il presente calendario: Il padre ha la facoltà di tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso, con le seguenti modalità: - il padre vedrà e terrà con sé il figlio tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; a settimane alterne, dalle ore
9.00 della giornata del sabato alle ore 20.00 della giornata di domenica con pernotto;
- il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il giorno 24 e 25 dicembre con un genitore e il giorno 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro genitore e ad anni alterni Pasqua e Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori;
- il minore trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordare. A questo proposito entrambi i coniugi si obbligano a comunicare l'uno all'altro i rispettivi periodi feriali entro il trenta giugno di ogni anno ed a comunicare reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici nei periodi in cui trascorreranno le
3 vacanze con il figlio. Il programma di visita del padre sarà sospeso per quindici giorni del mese di luglio o agosto, che il minore trascorrerà esclusivamente con la madre, anche in luogo diverso dalla casa. Ciascuno dei coniugi dovrà tenere informato l'altro della località ove il minore sia condotto al di fuori delle rispettive residenze e dovrà essere assicurato il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente 5. Il minore trascorrerà con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, festa del papà e della mamma mentre i compleanni del figlio, ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
6. Il padre verserà alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento del minore entro i primi 5 giorni di ogni mese la somma di euro 300,00 (trecento/00); tale Persona_1 somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026 e sarà versata a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra .
8. L'assegno unico Parte_1 per il figlio minore sarà riscosso per intero dalla IG.ra ;
9. Le spese straordinarie Parte_1 necessarie per il minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, per la disciplina delle stesse ci si riporta al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Napoli ed il COA di
Napoli del 7 marzo 2018. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, per le comunicazioni la sig.ra comunica che il suo indirizzo di posta elettronica è Parte_1
, il sig. comunica che il suo indirizzo di posta Email_1 Controparte_1 elettronica è ;” Email_3
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Ritiene il Collegio di poter recepire le condizioni di cui al ricorso in quanto risulta documentato il peggioramento della condizione economica dell' . Per_1
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
4 provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
02/07/2016 (atto n. 21,parte II , S. A, sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 2016 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c, (Ordinamento dello Stato Civile);
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5