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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 845/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 845/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Cortenova (LC), Località Bressanella n. 5/E, con il patrocinio dell'avv. GELMI MIRELLA
e
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a P_ C.F._2
Cortenova, Località Bressanella n. 5/E, con il patrocinio dell'avv. BUZZONI MARTA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati - come già in effetti vivono - con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le Parti danno atto che il sig. si è già trasferito a vivere nell'abitazione locata da Parte_1 terzi sita in Introbio (LC), viale della Vittoria n.38 mentre la SI continuerà a P_ vivere nella casa coniugale, di proprietà al 50% tra i entrambi i coniugi, sita in Cortenova (LC), Località Bressanella n. 5/E.
3. Il signor si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla figlia il diritto Parte_1 Controparte_2 di nuda proprietà per la quota indivisa del 50% dell'immobile “casa coniugale” sito in Cortenova (LC), Località Bressanella n.5/E, identificato e censito al Catasto Fabbricati del Comune Amministrativo di Cortenova come segue: Foglio COR/8 - Particella 1971 - Sub. 11- Cat. A/2 – Cl. 02 - Vani 5 - Piano S1-T - Rendita € 464,81 per l'abitazione e Foglio COR/8 -Particella 1971 - Sub.
6 - Cat. C/6 - Cl. 03 - Consistenza 26mq - Piano S1 - Rendita € 68,48 per il box come meglio descritto nell'atto di compravendita immobiliare a rogito Notaio in Morbegno (SO) Persona_1 dell'8.10.1999 n. 44754/8859 di rep. riconoscendo altresì la costituzione a titolo gratuito del diritto di usufrutto vitalizio per la quota indivisa del 50% sul medesimo immobile oggetto di trasferimento alla figlia a favore della SI il trasferimento della quota in contratto così come la P_ costituzione del diritto di usufrutto viene effettuato senza alcun corrispettivo, in ottemperanza agli accordi intervenuti in sede di cessazione della convivenza tra i coniugi.
4. L'atto di trasferimento immobiliare e costituzione di usufrutto che verrà formalizzato avanti il Notaio con studio in Via Azzone Visconti, 56 - 23900 Lecco (LC) – e studio Persona_2 secondario in Via Vittorio Emanuele II, 9 - 23815 Introbio (LC), sarà da stipularsi entro 30 (trenta) giorni dall'ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative/concessioni edilizie per rendere l'immobile conforme alle norme urbanistiche, edilizie e alle eventuali disposizioni locali e/o comunque dalla sanatoria/regolarizzazione di eventuali problematiche che potrebbero impedire la piena e libera commerciabilità dell'immobile medesimo. Le spese di eventuali sanatorie/pratiche di regolarizzazione urbanistica/catastale dell'immobile (in via esemplificativa oneri accessori, diritti di segreteria, sanzioni) saranno a carico della SI e del Signor nella P_ Parte_1 quota del 50% ciascuno.
5. In caso di mancato deposito delle note scritte previste per il divorzio da parte della SI P_
opererà la risoluzione per inadempimento, con obbligo a carico della SI
[...] P_ alla restituzione della prestazione eseguita a suo favore con spese a carico della stessa.
6. Le parti convengono che le spese notarili inerenti il suddetto trasferimento immobiliare a titolo gratuito/costituzione diritto di usufrutto saranno a carico della SI e della SI P_
. Controparte_2
7. Le parti chiedono che il presente accordo venga espressamente recepito nel provvedimento omologativo.
8. In considerazione di quanto sopra, la casa coniugale continuerà a rimanere a disposizione della SI e della figlia La SI si impegna a pagare P_ Controparte_2 P_ tutte le spese, ordinarie e straordinarie, le utenze ed ogni onere, ivi comprese imposte e tasse, le spese, inerenti il predetto immobile dal momento della sottoscrizione del presente ricorso così come peraltro sino ad ora fatto, impegnandosi a volturare a proprio nome tutti i vari contratti, le imposte e qualsiasi altro onere connesso alla predetta abitazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
9. I coniugi, danno atto che, alla data odierna, il signor ha già provveduto ad asportare Parte_1 tutti i propri effetti personali e a consegnare le chiavi dell'immobile in suo possesso alla SI
. Il signor si impegna a trasferire la residenza altrove entro 15 P_ Parte_1
(quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
10.I coniugi, si danno reciprocamente atto che, alla data odierna, hanno già regolato i reciproci rapporti economici di cui al conto corrente n. 4728X42 presso Banca filiale di Controparte_3
fra gli stessi cointestato, autorizzandosi l'estinzione/chiusura del citato conto corrente con CP_4 suddivisione del saldo contabile di €.21.702,91 alla data del 29/05/2025 nell'importo di €.16.186,91 a favore della SI e nell'importo di €.5.516,00 a favore del signor . P_ Parte_1
11.L'autocarro marca Fiat Fiorino targata FW764BJ intestata al signor rimane di sua Parte_1 esclusiva proprietà e ne potrà disporne a proprio piacimento, tenendo indenne la SI P_ da ogni spesa, sanzione amministrativa e responsabilità inerente detto veicolo pregresse e
[...] future. La SI si obbliga sin da ora, qualora fosse necessario e senza nulla P_ pretendere, a prestare il proprio consenso a qualsiasi atto di disposizione che il signor Parte_1 voglia effettuare relativamente a tale bene.
12.L'autovettura marca Ford Fiesta targata ER319TV intestata alla SI rimane di P_ sua esclusiva proprietà e ne potrà disporne a proprio piacimento, tenendo indenne il signor Parte_1
da ogni spesa, sanzione amministrativa e responsabilità inerente detto veicolo pregresse e
[...] future. Il signor si obbliga sin da ora, qualora fosse necessario e senza nulla Parte_1 pretendere, a prestare il proprio consenso a qualsiasi atto di disposizione che la SI P_ voglia effettuare relativamente a tale bene.
13.I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le presenti pattuizioni ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto quivi stabilito, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
14.I coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento delle condizioni di separazione di cui al presente ricorso, hanno risolto ogni questione di carattere patrimoniale e/o economica fra di loro pendente in questa fase.
15.Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e concordemente rinunciano alla comparizione in udienza innanzi al Giudice Relatore chiedendo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
16.Le Parti si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione consensuale recettiva delle presenti condizioni entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla sua pubblicazione a mezzo PCT.
17.Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le Parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri avvocati mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura di metà ciascuna.
18.Le Parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
19.I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 P_ concordatario il 23/05/1998 a Cortenova (LC) e dalla loro unione è nata la figlia in data CP_2
11/09/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte_1 P_ hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Cortenova (LC) il 23/05/1998, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortenova (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 845/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Cortenova (LC), Località Bressanella n. 5/E, con il patrocinio dell'avv. GELMI MIRELLA
e
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a P_ C.F._2
Cortenova, Località Bressanella n. 5/E, con il patrocinio dell'avv. BUZZONI MARTA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati - come già in effetti vivono - con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le Parti danno atto che il sig. si è già trasferito a vivere nell'abitazione locata da Parte_1 terzi sita in Introbio (LC), viale della Vittoria n.38 mentre la SI continuerà a P_ vivere nella casa coniugale, di proprietà al 50% tra i entrambi i coniugi, sita in Cortenova (LC), Località Bressanella n. 5/E.
3. Il signor si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla figlia il diritto Parte_1 Controparte_2 di nuda proprietà per la quota indivisa del 50% dell'immobile “casa coniugale” sito in Cortenova (LC), Località Bressanella n.5/E, identificato e censito al Catasto Fabbricati del Comune Amministrativo di Cortenova come segue: Foglio COR/8 - Particella 1971 - Sub. 11- Cat. A/2 – Cl. 02 - Vani 5 - Piano S1-T - Rendita € 464,81 per l'abitazione e Foglio COR/8 -Particella 1971 - Sub.
6 - Cat. C/6 - Cl. 03 - Consistenza 26mq - Piano S1 - Rendita € 68,48 per il box come meglio descritto nell'atto di compravendita immobiliare a rogito Notaio in Morbegno (SO) Persona_1 dell'8.10.1999 n. 44754/8859 di rep. riconoscendo altresì la costituzione a titolo gratuito del diritto di usufrutto vitalizio per la quota indivisa del 50% sul medesimo immobile oggetto di trasferimento alla figlia a favore della SI il trasferimento della quota in contratto così come la P_ costituzione del diritto di usufrutto viene effettuato senza alcun corrispettivo, in ottemperanza agli accordi intervenuti in sede di cessazione della convivenza tra i coniugi.
4. L'atto di trasferimento immobiliare e costituzione di usufrutto che verrà formalizzato avanti il Notaio con studio in Via Azzone Visconti, 56 - 23900 Lecco (LC) – e studio Persona_2 secondario in Via Vittorio Emanuele II, 9 - 23815 Introbio (LC), sarà da stipularsi entro 30 (trenta) giorni dall'ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative/concessioni edilizie per rendere l'immobile conforme alle norme urbanistiche, edilizie e alle eventuali disposizioni locali e/o comunque dalla sanatoria/regolarizzazione di eventuali problematiche che potrebbero impedire la piena e libera commerciabilità dell'immobile medesimo. Le spese di eventuali sanatorie/pratiche di regolarizzazione urbanistica/catastale dell'immobile (in via esemplificativa oneri accessori, diritti di segreteria, sanzioni) saranno a carico della SI e del Signor nella P_ Parte_1 quota del 50% ciascuno.
5. In caso di mancato deposito delle note scritte previste per il divorzio da parte della SI P_
opererà la risoluzione per inadempimento, con obbligo a carico della SI
[...] P_ alla restituzione della prestazione eseguita a suo favore con spese a carico della stessa.
6. Le parti convengono che le spese notarili inerenti il suddetto trasferimento immobiliare a titolo gratuito/costituzione diritto di usufrutto saranno a carico della SI e della SI P_
. Controparte_2
7. Le parti chiedono che il presente accordo venga espressamente recepito nel provvedimento omologativo.
8. In considerazione di quanto sopra, la casa coniugale continuerà a rimanere a disposizione della SI e della figlia La SI si impegna a pagare P_ Controparte_2 P_ tutte le spese, ordinarie e straordinarie, le utenze ed ogni onere, ivi comprese imposte e tasse, le spese, inerenti il predetto immobile dal momento della sottoscrizione del presente ricorso così come peraltro sino ad ora fatto, impegnandosi a volturare a proprio nome tutti i vari contratti, le imposte e qualsiasi altro onere connesso alla predetta abitazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
9. I coniugi, danno atto che, alla data odierna, il signor ha già provveduto ad asportare Parte_1 tutti i propri effetti personali e a consegnare le chiavi dell'immobile in suo possesso alla SI
. Il signor si impegna a trasferire la residenza altrove entro 15 P_ Parte_1
(quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
10.I coniugi, si danno reciprocamente atto che, alla data odierna, hanno già regolato i reciproci rapporti economici di cui al conto corrente n. 4728X42 presso Banca filiale di Controparte_3
fra gli stessi cointestato, autorizzandosi l'estinzione/chiusura del citato conto corrente con CP_4 suddivisione del saldo contabile di €.21.702,91 alla data del 29/05/2025 nell'importo di €.16.186,91 a favore della SI e nell'importo di €.5.516,00 a favore del signor . P_ Parte_1
11.L'autocarro marca Fiat Fiorino targata FW764BJ intestata al signor rimane di sua Parte_1 esclusiva proprietà e ne potrà disporne a proprio piacimento, tenendo indenne la SI P_ da ogni spesa, sanzione amministrativa e responsabilità inerente detto veicolo pregresse e
[...] future. La SI si obbliga sin da ora, qualora fosse necessario e senza nulla P_ pretendere, a prestare il proprio consenso a qualsiasi atto di disposizione che il signor Parte_1 voglia effettuare relativamente a tale bene.
12.L'autovettura marca Ford Fiesta targata ER319TV intestata alla SI rimane di P_ sua esclusiva proprietà e ne potrà disporne a proprio piacimento, tenendo indenne il signor Parte_1
da ogni spesa, sanzione amministrativa e responsabilità inerente detto veicolo pregresse e
[...] future. Il signor si obbliga sin da ora, qualora fosse necessario e senza nulla Parte_1 pretendere, a prestare il proprio consenso a qualsiasi atto di disposizione che la SI P_ voglia effettuare relativamente a tale bene.
13.I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le presenti pattuizioni ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto quivi stabilito, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
14.I coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento delle condizioni di separazione di cui al presente ricorso, hanno risolto ogni questione di carattere patrimoniale e/o economica fra di loro pendente in questa fase.
15.Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e concordemente rinunciano alla comparizione in udienza innanzi al Giudice Relatore chiedendo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
16.Le Parti si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione consensuale recettiva delle presenti condizioni entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla sua pubblicazione a mezzo PCT.
17.Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le Parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri avvocati mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura di metà ciascuna.
18.Le Parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
19.I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 P_ concordatario il 23/05/1998 a Cortenova (LC) e dalla loro unione è nata la figlia in data CP_2
11/09/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte_1 P_ hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Cortenova (LC) il 23/05/1998, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortenova (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada