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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/08/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 976/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , in persona del l.r.p.t., assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. TURCO GIANNI appellante e
(C.F. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. CHINAGLIA P.IVA_2
GIUSEPPE appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
In via principale
- In accoglimento dell'appello riformare, per i motivi esposti nel presente atto, la sentenza n. 599/2023 del Tribunale di Treviso e pubblicata in data 05.04.2023 e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso comunicato in data 18.06.2021 dalla società alla società relativamente all'accordo Controparte_1 Parte_1 quadro e convenzione stipulato il 21.11.2018 avente ad oggetto la prestazione di servizi sanitari/assicurativi integrativi e per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale al citato accordo quadro della società e Controparte_1 correlativamente dichiarare la risoluzione dell'accordo quadro e conseguentemente condannare la società al pagamento, in favore della società Controparte_1 [...]
al risarcimento dell'importo di € 326.050,80 o della somma maggiore o Parte_1 minore che sarà accertata in corso di causa;
In ogni caso
- Sempre in accoglimento dell'appello riformare la sentenza n. 599/2023 del Tribunale di Treviso e pubblicata in data 05.04.2023, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ed in riforma della sentenza impugnata anche relativamente alle spese del giudizio di primo grado, compensare integralmente le spese lite tra le parti ed eventualmente disporre una compensazione parziale delle stesse, ciò in ragione della soccombenza reciproca delle parti”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento della presente impugnazione e previo rigetto di ogni altra contraria domanda, eccezione o istanza: in via preliminare: dichiarare l'atto d'appello ex adverso proposto inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 348 bis c.p.c; nel merito: respingere i motivi d'appello proposti da in quanto Parte_1 infondati in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale Civile di Treviso n. 599/2023, pubblicata il 5.04.2023, nell'ambito della vertenza rubricata al numero RG 1348/2022; in ogni caso, condannare parte appellante alla rifusione delle spese e delle competenze legali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. (d'ora in poi anche solo conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1
(d'ora in avanti anche solo Controparte_2
al fine di far accertare l'illegittimità del recesso contrattuale comunicato CP_1
pag. 2/9 da quest'ultima in data 18/06/2021 e, di conseguenza, sentirla condannare al risarcimento dei danni.
1.1. Riferiva che le parti avevano sottoscritto in data 21/11/2018 un “Accordo Quadro”, di durata triennale rinnovabile, inerente alla prestazione di servizi sanitari/assicurativi integrativi, cui aveva fatto seguito una Convenzione relativa alle modalità di concreta esecuzione del rapporto.
1.2. Riferiva poi che aveva poi immotivatamente deciso di recedere CP_1 dall'accordo quadro, peraltro senza il rispetto del termine di preavviso, in quanto aveva sin da subito impedito ad l'accesso al portale informatico necessario per Parte_1
l'acquisizione di nuovi clienti, nonché per il caricamento delle fatture dei clienti già in terapia.
1.3. L'attrice deduceva di aver così subito un notevole danno, quantificato in
€326.050,80, pari alla differenza di fatturato tra il periodo di preavviso ed il medesimo periodo dell'anno precedente.
1.4. si costituiva, contestando la ricostruzione dell'attrice: deduceva che in CP_1 data 13/11/2018 le parti avevano sottoscritto un Accordo Quadro di servizi e successivamente avevano dato esecuzione agli impegni assunti mediante la sottoscrizione in data 21/11/2018 di una Convenzione, con cui avevano disciplinato definitivamente il loro rapporto, cosicché l'accordo quadro aveva terminato di produrre i suoi effetti, tanto che il recesso era riferito alla convenzione e non all'accordo.
1.5. Di conseguenza, rilevava la carenza di interesse all'azione in capo ad Parte_1
1.6. Deduceva comunque l'infondatezza delle pretese attoree, essendo il recesso intervenuto in conformità alle previsioni della convenzione, nonché contestava la sussistenza e l'ammontare del danno.
1.7. Con sentenza n. 599/2023, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquidava in €17.252,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
1.8. Osservava il Giudice che l'eccezione preliminare di carenza di interesse all'azione sollevata dalla convenuta era infondata perché l'attrice, in principalità, chiedeva di pag. 3/9 accertarsi l'illegittimità del recesso con conseguente risarcimento del danno che assumeva di aver subito.
1.9. Quanto al merito, osservava che il recesso risultava essere stato esercitato nei termini contrattualmente previsti e il comportamento della convenuta descritto dall'attrice non era tale da integrare la fattispecie dell'abuso del diritto.
1.10. Quanto alla riduzione del fatturato, argomentava che la relativa richiesta di risarcimento non risultava corretta perché non teneva conto dei costi non sostenuti per l'erogazione delle prestazioni e perché le parti non avevano convenuto un minimo di fatturato garantito.
1.11. proponeva appello avverso la sentenza. Parte_1
I motivi di appello.
2. Con il primo motivo, deduce l'omessa valutazione di fatti e circostanze Parte_1 rilevanti relativamente al carattere abusivo del recesso formulato da CP_1 rispetto al rapporto con Parte_1
2.1. In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui viene riconosciuta la correttezza del recesso formulato da non considerando le risultanze CP_1 documentali relative al recesso.
2.2. Deduce che la sentenza impugnata determina la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. oltre che art. 2 Cost., dovendo il recesso stesso essere esercitato nel rispetto di un dovere di solidarietà.
2.3. Allega l'appellante come, appena un mese prima del recesso, la società CP_3
, società controllate di comunicava ad la piena
[...] CP_1 Parte_1 soddisfazione nella collaborazione, evidenziando come il 98,7% dei pazienti avessero espresso un giudizio favorevole sulle cure ricevute dalla struttura. Ciò avrebbe ingenerato in il legittimo affidamento che il rapporto di collaborazione Parte_1 convenzionale sarebbe stato mantenuto ancora per lungo tempo. Il recesso effettuato dopo una tale comunicazione denotava una totale mancanza di correttezza e buona fede in capo a tale da determinare l'illegittimità del recesso. CP_1
2.4. Sostiene che il recesso così come formulato da rappresenta una CP_1 condotta intenzionalmente volta a recare un ingiusto pregiudizio alla Parte_1
pag. 4/9 configurandosi in una ritorsione priva di correttezza rispetto all'elevato fatturato registrato dall'appellante in forza della convenzione.
2.5. Deduce che l'appellata sarebbe giunta alla formulazione del recesso in considerazione dell'altissima produttività della Struttura e quindi sulla base di un criterio del tutto contrario alla buona fede e correttezza.
2.6. Inoltre, sostiene che il Giudice di prime cure non avrebbe valutato la circostanza per cui, a seguito del recesso, non ha più potuto accedere al portale Claimnet, Parte_1 contrariamente a quanto previsto contrattualmente.
2.7. Con il secondo motivo deduce l'erronea e omessa valutazione degli elementi posti a fondamento della richiesta di risarcimento del danno da parte della società Parte_1
in particolare allegando come la condotta tenuta da abbia avuto una
[...] CP_1 diretta incidenza rispetto alla riduzione del fatturato di anche in Parte_1 considerazione dell'impossibilità, subito dopo il recesso, di accedere al portale
Claimnet.
2.8. Sostiene che il danno evidenziato dalla società è stato qualificato come Parte_1 riduzione del fatturato e quindi come lucro cessante in relazione al precedente anno di riferimento. In ogni caso, il Giudice ha la facoltà di procedere ad una liquidazione del danno in maniera equitativa.
2.9. Con il terzo motivo impugna la sentenza nella parte in cui, pur essendoci una soccombenza reciproca, rispetto alle domande formulate dalle parti, condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite.
3. Si costituiva contestando le allegazioni avversarie e instando per il CP_1 rigetto dell'appello.
3.1. Quanto al primo motivo, deduce l'appellata come, dalla semplice lettura dell'art. 15 della Convenzione, venga meno ogni dubbio circa la legittimità del comportamento dell'appellata. Infatti, dalla scrittura si evince che non solo entrambe le parti hanno diritto a recedere in qualsiasi momento e senza particolari motivazioni, ma che durante il periodo di preavviso semestrale, avrebbe dovuto portare a termine solo le Parte_1 prestazioni già previamente autorizzate e non certo acquisirne di nuove.
pag. 5/9 3.2. Deduce inoltre come sia priva di rilevanza l'asserita circostanza secondo cui gli apprezzamenti sulla qualità del lavoro svolto da parte di Intesa RBM Salute nel 2021 avrebbero ingenerato una aspettativa sulla prosecuzione del rapporto.
3.3. Quanto al secondo motivo di appello, deduce come la Convenzione non imponesse a di garantire, in termini di accessi alle strutture convenzionate da parte CP_1 dei pazienti, alcun minimo contrattuale, né contenesse alcuna disposizione che la vincolava ad approvare che i trattamenti venissero svolti esclusivamente da una determinata struttura sanitaria.
3.4. Unica obbligazione per l'appellata era quella di garantire la conclusione delle prestazioni sanitarie attivate (cicli di cura) a favore del paziente, anche dopo l'interruzione del rapporto con la struttura.
3.5. Quanto al terzo motivo, allega come, con il rigetto e il respingimento delle domande svolte da a favore di si è determinato il necessario Parte_1 CP_1 addebito integrale delle spese di lite a carico della soccombente.
4. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.02.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
1.1. Quanto al primo motivo di appello, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato circa la legittimità del recesso e il rispetto del termine di preavviso. Infatti, le disposizioni dell'art. 1373 c.c. sono derogabili convenzionalmente, come previsto dall'ultimo comma della norma stessa.
Invero il divieto di recesso dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, previsto dall'art. 1373, comma 1, c.c. non si applica ai contratti ad esecuzione continuata ed è, comunque, derogabile per volontà delle parti. (cfr. Cass n. 14109/2024).
1.2. Quando i contraenti prevedono la facoltà di recedere dal contratto ad una determinata scadenza, il giudice non può subordinare l'esercizio di questa facoltà alla ricorrenza di presupposti che le parti non abbiano previsto e, in particolare, alla sussistenza di una giusta causa. Ciò esulerebbe dai limiti della interpretazione della volontà contrattuale (Cass. civ. n. 1888/1974).
pag. 6/9 1.3. Pertanto, le motivazioni del recesso che sarebbero state riferite ad da un Parte_1 manager di oltre ad essere sfornite di prova e negate dall'appellata, sono CP_1 anche irrilevanti, non essendo prescritta la necessità di una motivazione per il recesso, né dall'art. 1373 c.c., né contrattualmente.
1.4. Non è rinvenibile nel comportamento di neppure un abuso del diritto CP_1 in quanto è richiesta per la sua configurazione che vi sia l'intenzionalità di una vessazione perpetrata dall'altra impresa in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante, in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui
(Cass. civ. 1184/2020).
1.5. Inoltre, il recesso risulta essere stato esercitato nei termini contrattualmente previsti e l'appellante non ha descritto un comportamento serbato dalla integrante CP_1 la fattispecie dell'abuso del diritto.
1.6. Si legge infatti all'art. 15 della Convenzione (doc. 3 dimesso in primo CP_1 grado): “RECESSO [15.1] Decorso il termine di due anni dalla stipula della presente
Convenzione, e la Struttura odontoiatrica potranno esercitare in CP_1 qualunque momento il diritto di recesso, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR alla controparte con un preavviso di almeno 6 mesi dalla data in ciò il recesso dovrà avere esecuzione. [15.2] Resta inteso che la Struttura avrà comunque
l'obbligo di erogare - alle condizioni stabilite al momento della stipula della presente
Convenzione - le prestazioni autorizzate da entro il periodo di validità CP_1 della suddetta. Contestualmente si impegna a versare alla Struttura tutti i CP_1 corrispettivi già fatturati, nonché quelli ancora da fatturare, purché i relativi a prestazioni già autorizzate al momento dell'esercizio del recesso”. Pertanto, nel periodo di preavviso era consentito ad di fatturare solo le prestazioni già previamente Parte_1 autorizzate dalla convenuta, circostanza che risulta essersi effettivamente verificata.
1.7. Ugualmente priva di rilevanza è la circostanza allegata da parte appellante secondo cui gli apprezzamenti sulla qualità del lavoro svolto da parte di Intesa RBM Salute nel
2021 avrebbero ingenerato una aspettativa sulla prosecuzione del rapporto. Oltre ad essere stato oggetto di contestazione da parte dell'appellata, risulta circostanza pag. 7/9 irrilevante ai fini del decidere, in quanto, come anzidetto, le parti non avevano contrattualmente previsto alcuna motivazione legittimante il recesso.
2. Quanto al secondo motivo, va osservato che l'appellante produce l'elenco delle fatture emesse sino al dicembre 2021 e non ne deduce il mancato pagamento da parte di cosicché anche tale circostanza non risulta aver generato alcun danno. CP_1
2.1. Quanto alla riduzione del fatturato, la relativa quantificazione anche a detta della
Corte non risulta corretta. Infatti, condivisibilmente il Tribunale ha argomentato asserendo che la stessa non tenesse conto dei costi non sostenuti per l'erogazione delle prestazioni.
2.2. Inoltre, le parti non avevano convenzionalmente previsto un minimo di fatturato che avrebbe dovuto garantire ad CP_1 Parte_1
3. Quanto al terzo motivo, parte attrice si è vista respingere le domande formulate e parte convenuta non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale;
pertanto, il
Giudice di prime cure ha correttamente condannato alle spese di conseguenza.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
4.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 599/2023 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n.
599/2023, pubblicata in data 05.04.2023 nel procedimento R.G. n. 1348/2022;
2. condanna parte appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte appellata CP_1
pag. 8/9 in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€14.239,00 rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 976/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , in persona del l.r.p.t., assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. TURCO GIANNI appellante e
(C.F. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. CHINAGLIA P.IVA_2
GIUSEPPE appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
In via principale
- In accoglimento dell'appello riformare, per i motivi esposti nel presente atto, la sentenza n. 599/2023 del Tribunale di Treviso e pubblicata in data 05.04.2023 e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso comunicato in data 18.06.2021 dalla società alla società relativamente all'accordo Controparte_1 Parte_1 quadro e convenzione stipulato il 21.11.2018 avente ad oggetto la prestazione di servizi sanitari/assicurativi integrativi e per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale al citato accordo quadro della società e Controparte_1 correlativamente dichiarare la risoluzione dell'accordo quadro e conseguentemente condannare la società al pagamento, in favore della società Controparte_1 [...]
al risarcimento dell'importo di € 326.050,80 o della somma maggiore o Parte_1 minore che sarà accertata in corso di causa;
In ogni caso
- Sempre in accoglimento dell'appello riformare la sentenza n. 599/2023 del Tribunale di Treviso e pubblicata in data 05.04.2023, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ed in riforma della sentenza impugnata anche relativamente alle spese del giudizio di primo grado, compensare integralmente le spese lite tra le parti ed eventualmente disporre una compensazione parziale delle stesse, ciò in ragione della soccombenza reciproca delle parti”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento della presente impugnazione e previo rigetto di ogni altra contraria domanda, eccezione o istanza: in via preliminare: dichiarare l'atto d'appello ex adverso proposto inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 348 bis c.p.c; nel merito: respingere i motivi d'appello proposti da in quanto Parte_1 infondati in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale Civile di Treviso n. 599/2023, pubblicata il 5.04.2023, nell'ambito della vertenza rubricata al numero RG 1348/2022; in ogni caso, condannare parte appellante alla rifusione delle spese e delle competenze legali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. (d'ora in poi anche solo conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1
(d'ora in avanti anche solo Controparte_2
al fine di far accertare l'illegittimità del recesso contrattuale comunicato CP_1
pag. 2/9 da quest'ultima in data 18/06/2021 e, di conseguenza, sentirla condannare al risarcimento dei danni.
1.1. Riferiva che le parti avevano sottoscritto in data 21/11/2018 un “Accordo Quadro”, di durata triennale rinnovabile, inerente alla prestazione di servizi sanitari/assicurativi integrativi, cui aveva fatto seguito una Convenzione relativa alle modalità di concreta esecuzione del rapporto.
1.2. Riferiva poi che aveva poi immotivatamente deciso di recedere CP_1 dall'accordo quadro, peraltro senza il rispetto del termine di preavviso, in quanto aveva sin da subito impedito ad l'accesso al portale informatico necessario per Parte_1
l'acquisizione di nuovi clienti, nonché per il caricamento delle fatture dei clienti già in terapia.
1.3. L'attrice deduceva di aver così subito un notevole danno, quantificato in
€326.050,80, pari alla differenza di fatturato tra il periodo di preavviso ed il medesimo periodo dell'anno precedente.
1.4. si costituiva, contestando la ricostruzione dell'attrice: deduceva che in CP_1 data 13/11/2018 le parti avevano sottoscritto un Accordo Quadro di servizi e successivamente avevano dato esecuzione agli impegni assunti mediante la sottoscrizione in data 21/11/2018 di una Convenzione, con cui avevano disciplinato definitivamente il loro rapporto, cosicché l'accordo quadro aveva terminato di produrre i suoi effetti, tanto che il recesso era riferito alla convenzione e non all'accordo.
1.5. Di conseguenza, rilevava la carenza di interesse all'azione in capo ad Parte_1
1.6. Deduceva comunque l'infondatezza delle pretese attoree, essendo il recesso intervenuto in conformità alle previsioni della convenzione, nonché contestava la sussistenza e l'ammontare del danno.
1.7. Con sentenza n. 599/2023, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquidava in €17.252,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
1.8. Osservava il Giudice che l'eccezione preliminare di carenza di interesse all'azione sollevata dalla convenuta era infondata perché l'attrice, in principalità, chiedeva di pag. 3/9 accertarsi l'illegittimità del recesso con conseguente risarcimento del danno che assumeva di aver subito.
1.9. Quanto al merito, osservava che il recesso risultava essere stato esercitato nei termini contrattualmente previsti e il comportamento della convenuta descritto dall'attrice non era tale da integrare la fattispecie dell'abuso del diritto.
1.10. Quanto alla riduzione del fatturato, argomentava che la relativa richiesta di risarcimento non risultava corretta perché non teneva conto dei costi non sostenuti per l'erogazione delle prestazioni e perché le parti non avevano convenuto un minimo di fatturato garantito.
1.11. proponeva appello avverso la sentenza. Parte_1
I motivi di appello.
2. Con il primo motivo, deduce l'omessa valutazione di fatti e circostanze Parte_1 rilevanti relativamente al carattere abusivo del recesso formulato da CP_1 rispetto al rapporto con Parte_1
2.1. In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui viene riconosciuta la correttezza del recesso formulato da non considerando le risultanze CP_1 documentali relative al recesso.
2.2. Deduce che la sentenza impugnata determina la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. oltre che art. 2 Cost., dovendo il recesso stesso essere esercitato nel rispetto di un dovere di solidarietà.
2.3. Allega l'appellante come, appena un mese prima del recesso, la società CP_3
, società controllate di comunicava ad la piena
[...] CP_1 Parte_1 soddisfazione nella collaborazione, evidenziando come il 98,7% dei pazienti avessero espresso un giudizio favorevole sulle cure ricevute dalla struttura. Ciò avrebbe ingenerato in il legittimo affidamento che il rapporto di collaborazione Parte_1 convenzionale sarebbe stato mantenuto ancora per lungo tempo. Il recesso effettuato dopo una tale comunicazione denotava una totale mancanza di correttezza e buona fede in capo a tale da determinare l'illegittimità del recesso. CP_1
2.4. Sostiene che il recesso così come formulato da rappresenta una CP_1 condotta intenzionalmente volta a recare un ingiusto pregiudizio alla Parte_1
pag. 4/9 configurandosi in una ritorsione priva di correttezza rispetto all'elevato fatturato registrato dall'appellante in forza della convenzione.
2.5. Deduce che l'appellata sarebbe giunta alla formulazione del recesso in considerazione dell'altissima produttività della Struttura e quindi sulla base di un criterio del tutto contrario alla buona fede e correttezza.
2.6. Inoltre, sostiene che il Giudice di prime cure non avrebbe valutato la circostanza per cui, a seguito del recesso, non ha più potuto accedere al portale Claimnet, Parte_1 contrariamente a quanto previsto contrattualmente.
2.7. Con il secondo motivo deduce l'erronea e omessa valutazione degli elementi posti a fondamento della richiesta di risarcimento del danno da parte della società Parte_1
in particolare allegando come la condotta tenuta da abbia avuto una
[...] CP_1 diretta incidenza rispetto alla riduzione del fatturato di anche in Parte_1 considerazione dell'impossibilità, subito dopo il recesso, di accedere al portale
Claimnet.
2.8. Sostiene che il danno evidenziato dalla società è stato qualificato come Parte_1 riduzione del fatturato e quindi come lucro cessante in relazione al precedente anno di riferimento. In ogni caso, il Giudice ha la facoltà di procedere ad una liquidazione del danno in maniera equitativa.
2.9. Con il terzo motivo impugna la sentenza nella parte in cui, pur essendoci una soccombenza reciproca, rispetto alle domande formulate dalle parti, condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite.
3. Si costituiva contestando le allegazioni avversarie e instando per il CP_1 rigetto dell'appello.
3.1. Quanto al primo motivo, deduce l'appellata come, dalla semplice lettura dell'art. 15 della Convenzione, venga meno ogni dubbio circa la legittimità del comportamento dell'appellata. Infatti, dalla scrittura si evince che non solo entrambe le parti hanno diritto a recedere in qualsiasi momento e senza particolari motivazioni, ma che durante il periodo di preavviso semestrale, avrebbe dovuto portare a termine solo le Parte_1 prestazioni già previamente autorizzate e non certo acquisirne di nuove.
pag. 5/9 3.2. Deduce inoltre come sia priva di rilevanza l'asserita circostanza secondo cui gli apprezzamenti sulla qualità del lavoro svolto da parte di Intesa RBM Salute nel 2021 avrebbero ingenerato una aspettativa sulla prosecuzione del rapporto.
3.3. Quanto al secondo motivo di appello, deduce come la Convenzione non imponesse a di garantire, in termini di accessi alle strutture convenzionate da parte CP_1 dei pazienti, alcun minimo contrattuale, né contenesse alcuna disposizione che la vincolava ad approvare che i trattamenti venissero svolti esclusivamente da una determinata struttura sanitaria.
3.4. Unica obbligazione per l'appellata era quella di garantire la conclusione delle prestazioni sanitarie attivate (cicli di cura) a favore del paziente, anche dopo l'interruzione del rapporto con la struttura.
3.5. Quanto al terzo motivo, allega come, con il rigetto e il respingimento delle domande svolte da a favore di si è determinato il necessario Parte_1 CP_1 addebito integrale delle spese di lite a carico della soccombente.
4. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.02.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
1.1. Quanto al primo motivo di appello, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato circa la legittimità del recesso e il rispetto del termine di preavviso. Infatti, le disposizioni dell'art. 1373 c.c. sono derogabili convenzionalmente, come previsto dall'ultimo comma della norma stessa.
Invero il divieto di recesso dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, previsto dall'art. 1373, comma 1, c.c. non si applica ai contratti ad esecuzione continuata ed è, comunque, derogabile per volontà delle parti. (cfr. Cass n. 14109/2024).
1.2. Quando i contraenti prevedono la facoltà di recedere dal contratto ad una determinata scadenza, il giudice non può subordinare l'esercizio di questa facoltà alla ricorrenza di presupposti che le parti non abbiano previsto e, in particolare, alla sussistenza di una giusta causa. Ciò esulerebbe dai limiti della interpretazione della volontà contrattuale (Cass. civ. n. 1888/1974).
pag. 6/9 1.3. Pertanto, le motivazioni del recesso che sarebbero state riferite ad da un Parte_1 manager di oltre ad essere sfornite di prova e negate dall'appellata, sono CP_1 anche irrilevanti, non essendo prescritta la necessità di una motivazione per il recesso, né dall'art. 1373 c.c., né contrattualmente.
1.4. Non è rinvenibile nel comportamento di neppure un abuso del diritto CP_1 in quanto è richiesta per la sua configurazione che vi sia l'intenzionalità di una vessazione perpetrata dall'altra impresa in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante, in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui
(Cass. civ. 1184/2020).
1.5. Inoltre, il recesso risulta essere stato esercitato nei termini contrattualmente previsti e l'appellante non ha descritto un comportamento serbato dalla integrante CP_1 la fattispecie dell'abuso del diritto.
1.6. Si legge infatti all'art. 15 della Convenzione (doc. 3 dimesso in primo CP_1 grado): “RECESSO [15.1] Decorso il termine di due anni dalla stipula della presente
Convenzione, e la Struttura odontoiatrica potranno esercitare in CP_1 qualunque momento il diritto di recesso, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR alla controparte con un preavviso di almeno 6 mesi dalla data in ciò il recesso dovrà avere esecuzione. [15.2] Resta inteso che la Struttura avrà comunque
l'obbligo di erogare - alle condizioni stabilite al momento della stipula della presente
Convenzione - le prestazioni autorizzate da entro il periodo di validità CP_1 della suddetta. Contestualmente si impegna a versare alla Struttura tutti i CP_1 corrispettivi già fatturati, nonché quelli ancora da fatturare, purché i relativi a prestazioni già autorizzate al momento dell'esercizio del recesso”. Pertanto, nel periodo di preavviso era consentito ad di fatturare solo le prestazioni già previamente Parte_1 autorizzate dalla convenuta, circostanza che risulta essersi effettivamente verificata.
1.7. Ugualmente priva di rilevanza è la circostanza allegata da parte appellante secondo cui gli apprezzamenti sulla qualità del lavoro svolto da parte di Intesa RBM Salute nel
2021 avrebbero ingenerato una aspettativa sulla prosecuzione del rapporto. Oltre ad essere stato oggetto di contestazione da parte dell'appellata, risulta circostanza pag. 7/9 irrilevante ai fini del decidere, in quanto, come anzidetto, le parti non avevano contrattualmente previsto alcuna motivazione legittimante il recesso.
2. Quanto al secondo motivo, va osservato che l'appellante produce l'elenco delle fatture emesse sino al dicembre 2021 e non ne deduce il mancato pagamento da parte di cosicché anche tale circostanza non risulta aver generato alcun danno. CP_1
2.1. Quanto alla riduzione del fatturato, la relativa quantificazione anche a detta della
Corte non risulta corretta. Infatti, condivisibilmente il Tribunale ha argomentato asserendo che la stessa non tenesse conto dei costi non sostenuti per l'erogazione delle prestazioni.
2.2. Inoltre, le parti non avevano convenzionalmente previsto un minimo di fatturato che avrebbe dovuto garantire ad CP_1 Parte_1
3. Quanto al terzo motivo, parte attrice si è vista respingere le domande formulate e parte convenuta non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale;
pertanto, il
Giudice di prime cure ha correttamente condannato alle spese di conseguenza.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
4.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 599/2023 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n.
599/2023, pubblicata in data 05.04.2023 nel procedimento R.G. n. 1348/2022;
2. condanna parte appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte appellata CP_1
pag. 8/9 in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€14.239,00 rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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