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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°sez. Lavoro -
Il Giudice unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°16277\2023 del r. g. lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to E. Brinati in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso.
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t Parte_2
Convenuta
OGGETTO: conversione del contratto di lavoro a termine e pagamento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.5.2023 esponendo che Parte_1 aveva lavorato per dall'1.10.2022 Parte_2 al 31.12.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale presso il supermercato “Fresco Market”, che aveva svolto le mansioni di addetta al banco panetteria gastronomia inquadrato al livello V ccnl aziende commerciali, che aveva osservato un orario giornaliero dedotto, che non aveva ricevuto le retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2022, le competenze di fine rapporto ed il t.f.r., che l'apposizione del termine è illegittima poichè la convenuta non aveva adottato documento di prevenzione dei rischi ed aveva sforato i limiti quantitativi per l'impiego dei dipendenti a tempo determinato, che la ricorrente aveva impugnato il termine apposto al contratto di lavoro con missiva del 14.2.2023, ha chiesto il ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di fatto maturata fino all'effettiva reintegrazione ovvero la condanna della convenuta alla conversione in contratto a tempo indeterminato dall'1.10.2022 ed al pagamento delle retribuzioni maturate fino all'effettiva reintegra nonché all'ulteriore risarcimento del danno nonché al pagamento della somma di E.2910,29 per i titoli retributivi dedotti, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto la società convenuta non si è costituita e ne viene dichiarata la contumacia.
Preliminarmente si rileva che a seguito della liquidazione giudiziale della società convenuta, intervenuta in corso di causa, il giudizio è proseguito limitatamente alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della nullità del termine e la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro. Si richiama, sul punto, il costante orientamento della giurisprudenza secondo il quale “Ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum".(ex plurimis Cass.
Sez.lav.n.7129/2011).
Nel merito, in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, va accolta la domanda avente ad oggetto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato. Per effetto dell'art. 20 d. lgs. n.81\2015 “ L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:… d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”.
Nella contumacia della società convenuta rimane indimostrato l'adempimento dell'obbligo di valutazione dei rischi all'epoca di conclusione del contratto a termine dedotto sicchè deve dichiararsi l'intervenuta trasformazione del contratto a termine con in contratto a tempo indeterminato fin dal 10.1.2022.
La società convenuta è condannata alla conseguenteregolarizzazione contributiva.
Le conseguenze risarcitorie di tale accertamento rientrano nella competenza del Giudice della procedura concorsuale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella parte dispositiva.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, accertata la nullità della clausola terminale apposta al contratto di lavoro subordinato, dispone la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.10.2022 e condanna la società convenuta alla regolarizzazione contributiva.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.3600,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 12.2.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°sez. Lavoro -
Il Giudice unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°16277\2023 del r. g. lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to E. Brinati in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso.
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t Parte_2
Convenuta
OGGETTO: conversione del contratto di lavoro a termine e pagamento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.5.2023 esponendo che Parte_1 aveva lavorato per dall'1.10.2022 Parte_2 al 31.12.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale presso il supermercato “Fresco Market”, che aveva svolto le mansioni di addetta al banco panetteria gastronomia inquadrato al livello V ccnl aziende commerciali, che aveva osservato un orario giornaliero dedotto, che non aveva ricevuto le retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2022, le competenze di fine rapporto ed il t.f.r., che l'apposizione del termine è illegittima poichè la convenuta non aveva adottato documento di prevenzione dei rischi ed aveva sforato i limiti quantitativi per l'impiego dei dipendenti a tempo determinato, che la ricorrente aveva impugnato il termine apposto al contratto di lavoro con missiva del 14.2.2023, ha chiesto il ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di fatto maturata fino all'effettiva reintegrazione ovvero la condanna della convenuta alla conversione in contratto a tempo indeterminato dall'1.10.2022 ed al pagamento delle retribuzioni maturate fino all'effettiva reintegra nonché all'ulteriore risarcimento del danno nonché al pagamento della somma di E.2910,29 per i titoli retributivi dedotti, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto la società convenuta non si è costituita e ne viene dichiarata la contumacia.
Preliminarmente si rileva che a seguito della liquidazione giudiziale della società convenuta, intervenuta in corso di causa, il giudizio è proseguito limitatamente alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della nullità del termine e la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro. Si richiama, sul punto, il costante orientamento della giurisprudenza secondo il quale “Ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum".(ex plurimis Cass.
Sez.lav.n.7129/2011).
Nel merito, in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, va accolta la domanda avente ad oggetto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato. Per effetto dell'art. 20 d. lgs. n.81\2015 “ L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:… d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”.
Nella contumacia della società convenuta rimane indimostrato l'adempimento dell'obbligo di valutazione dei rischi all'epoca di conclusione del contratto a termine dedotto sicchè deve dichiararsi l'intervenuta trasformazione del contratto a termine con in contratto a tempo indeterminato fin dal 10.1.2022.
La società convenuta è condannata alla conseguenteregolarizzazione contributiva.
Le conseguenze risarcitorie di tale accertamento rientrano nella competenza del Giudice della procedura concorsuale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella parte dispositiva.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, accertata la nullità della clausola terminale apposta al contratto di lavoro subordinato, dispone la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.10.2022 e condanna la società convenuta alla regolarizzazione contributiva.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.3600,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 12.2.2025 Il Giudice