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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/07/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 203/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO Presidente dott.ssa Valeria ALBINO Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1947/2022 del 3/08/2022 del Tribunale di Genova, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1 C.F._1
Letterio Sulfaro, giusta procura in calce all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, P.zza De Marini, n. 3/54
APPELLANTE contro
, domiciliato ex lege l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Genova in Genova, Viale Brigate Partigiane 2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis e previe le pronunce tutte del caso, in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata sussistendone i gravi motivi esposti in narrativa ai sensi degli artt. 351 comma 2 e
283 c.p.c.; in via istruttoria ammettere la prova per testi dedotta da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. sui capitoli colà espressamente indicati e che qui si ritrascrivono integralmente 1) vero che nel corso degli anni tra il 2000 e il 2001 lei ha frequentato abitualmente la famiglia del sig. ed in particolare lui e la Persona_1 moglie sig.ra ; 2) vero che nell'arco di tempo in cui ha frequentato il sig. Parte_1
ha notato al polso dello stesso in diverse occasioni un orologio marca Persona_1
AT IP che riconosce nella documentazione fotografica che le viene rammostrata (si rammostrino i docc. 10,11 e 11A); 3) Vero che l'orologio di cui al capitolo che precede è un in oro giallo con cronografo-movimento n. 862574, cassa n. 623288 – Controparte_2 referenza 130 – anno di produzione 1950 c.a. - cassa massiccia, lucida, satinata dotata di due passanti a sezione rettangolare – quadrante bicolore dorato con numeri “breguet” applicati fascia minuti a binario, quadrantino ausiliario del contatore o – 30 minuti in riferimento ore 3 – quadrantino ausiliario dei secondi in riferimento ore 9 - scala tachimetro – lancetta a “foglia” in oro giallo – 23 rubini – diametro 33 mm.; 4) vero che nel corso della sua frequentazione con la famiglia del sig. durante il periodo di tempo di cui al capitolo 1 che Persona_1 precede ha notato al polso della moglie sig.ra il bracciante in oro giallo Parte_1 modello “tennis” che riconosce nella documentazione fotografica che le viene rammostrata (si rammostrino al teste i docc. 14-15); 5) vero che il bracciale di cui al capitolo che precede era un bracciale in oro giallo modello “tennis” con incastonati 35 diamanti taglio a brillante di peso indicativo carati 0,20 c.a. per una caratura complessiva di carati 7,00 circa G colour purezza
VS2 di peso indicativo gr. 30 c.a.; 6) vero che nel corso della sua frequentazione con la famiglia del sig. durante il periodo di tempo di cui al capitolo 1 che precede Persona_1 ha notato al collo della moglie sig.ra il collier rigido in oro satinato con Parte_1 incastonato un brillante che riconosce nella documentazione fotografica che le viene rammostrata (si rammostrino al teste i docc. 13-13A, 14, 15); 7) vero che la collana di cui al capitolo che precede era un girocollo in oro satinato 18 kt, rigido tipo fascia, di peso indicativo gr.40/45 c.a. Con incastonato nella parte centrale un diamante taglio a brillante di peso indicativo carati 2,50/3,00 c.a. – purezza VS2 c.a.; 8) vero che nel corso della sua CP_3 frequentazione con la famiglia del sig. durante il periodo di tempo di Persona_1 cui al capitolo 1 che precede ha notato al collo del predetto una collana in oro giallo e corallo rosa che riconosce nella documentazione fotografica che le viene rammostrata (si rammostrino al teste i docc. 12-12A, 14, 15; 9) vero che la collana di cui al capitolo che precede era in oro giallo con intarsi di corallo rosa tagliato a sfera di peso indicativo presupposto di gr. 30 c.a.;
10) vero che nell'autunno del 2010 lei quale ausiliario incaricato dalla Procura della Repubblica di Genova ha esaminato l'orologio AT IP come risulta dalla sentenza del Tribunale di
Genova 2649/14 che le viene rammostrata (si rammostri al teste il doc. 8 di parte convenuta);
11) vero che l'orologio sottoposto al suo esame era un in oro giallo con Controparte_2 cronografo-movimento n. 862574, cassa n. 623288 – referenza 130 – anno di produzione 1950
c.a. - cassa massiccia, lucida, satinata dotata di due passanti a sezione rettangolare – quadrante bicolore dorato con numeri “breguet” applicati fascia minuti a binario, quadrantino ausiliario del contatore o – 30 minuti in riferimento ore 3 – quadrantino ausiliario dei secondi in riferimento ore 9- scala tachimetro – lancetta a “foglia” in oro giallo – 23 rubini – diametro 33 mm (si rammostrino i docc. 10, 11 e 11A). Si indicano a testi sui capitoli da 1 a 9 le sigg.re
, e . Sui capitoli 10 e 11 il titolare della gioielleria Tes_1 Tes_2 Parte_1
Chiappe di Genova Via XX Settembre. Si insiste infine affinché venga disposta CTU volta a stabilire il valore di mercato dei preziosi oggetto di causa. Nel merito: in via principale in accoglimento del presente appello e per i motivi sopra esposti riformare la sentenza n. 1947 pronunciata dal Tribunale di Genova nella persona del Giudice Unico dr.ssa Cristiana
Buttiglione - II sez. civ. - in data 03.08.2022 e pubblicata in data 04.08.2022 all'esito del giudizio civile n. 13736/2019 R.G. e per l'effetto: - accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa all'atto di citazione la responsabilità del , in persona del Ministro Controparte_4 pro tempore, in ordine alla sparizione e/o dispersione dei beni preziosi di proprietà dell'esponente, indicati nella parte narrativa dell'atto di citazione, durante il periodo in cui i beni stessi si trovavano custoditi presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Genova, in seguito a sequestro penale degli stessi;
- conseguentemente dichiararlo tenuto e condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attore nella misura complessiva di € 74.500,00
o nella maggiore o minore misura che dovesse risultare in corso di causa a seguito di
CTU o in subordine in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. tenendo conto di tutti CP_5 gli elementi della fattispecie oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
- respingere l'avverso gravame, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza impugnata.
Vinte le spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio devono essere richiamati il contenuto degli scritti difensivi, le risultanze dei verbali d'udienza, ed in particolare il contenuto della sentenza non definitiva n. 1275/2024 del 25/10/2024 di questa Corte con cui:
“NON definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1947 emessa in data 03.08.2022 dal Tribunale di Genova, così decide:
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara la responsabilità del in ordine alla sottrazione dei beni preziosi Controparte_4 di proprietà dell'appellante, come sopra indicati, e per l'effetto dichiara tenuto il CP_4 appellato al risarcimento del danno;
- rimette la causa come da separata ordinanza in istruttoria;
- spese al definitivo”.
La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'espletamento di apposita
CTU al fine di accertare e quantificare il danno relativo al valore dei beni oggetto di controversia.
È stata, quindi, licenziata CTU, affidata a esperto gemmologo, sul seguente quesito: “Dica il
CTU quale sia il valore alla data del 29/3/2017 e all'attualità, ove diversi i valori, dei seguenti oggetti preziosi, come individuati nel verbale di sequestro del 7/8/2010 della Questura di
Genova: “braccialetto in metallo giallo e brillanti”, “una collana tipo collier rigido in metallo giallo con incastonato un brillante”, un “orologio di marca AT IP con cassa in metallo di colore giallo e cinturino in pelle”, una “catenina in metallo giallo e corallo” e ritratti nelle fotografie prod. Da 11 a 15 prodotte da parte attrice-appellante e, dandosi atto che l'orologio risulta essere stato smontato e assemblato con altri pezzi non originali (cfr. pag. 3 sentenza
Tribunale di Genova n. 2649/2014)”.
In data 20/02/2025 il CTU ha depositato la propria relazione e all'udienza svoltasi in data
11/03/2025 le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che è stata fissata in data 08/04/2025. Con ordinanza in data 10/04/2025 la causa era trattenuta in decisione collegiale, con concessione dei termini ex lege previsti per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il CTU sulla base dell'esame degli oggetti preziosi ritratti nelle fotografie prodotte dalla parte appellante ha stimato il valore dei predetti gioielli nel seguente modo:
“Valori totali stimati alla data di oggi, 20 febbraio 2025: euro 45.200,00
Valori totali stimati alla data del 29 marzo 2017: euro 35.200,00”.
La valutazione, dettagliata ed approfonditamente motivata con riferimenti ai singoli oggetti, sorretta da argomentazioni logiche convincenti, fondata sulle conoscenze tecniche e sull'esperienza del consulente, e svolta nel contraddittorio delle parti, viene fatta propria da questa Corte, non ravvisandosi motivi per discostarsene, oltre a non essere contestata.
Ne consegue che va riconosciuto a parte appellante un importo risarcitorio quale ristoro economico del danno subito in misura equivalente al valore degli oggetti preziosi non più restituiti.
Non vi è dubbio, come sostiene parte appellante, che trattandosi di obbligazione derivante da inadempimento l'importo da riconoscersi in suo favore costituisca un debito di valore (Cass. n.
11937/1997; n. 9517/2002). Tuttavia, il valore va individuato nell'importo che i preziosi avevano al momento dell'inadempimento, e non all'attualità.
Come infatti affermato dalla Corte Suprema (cfr. Cass. n. 37798/2022) “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti).”.
Ne consegue che l'importo risarcitorio va determinato - con riferimento alla data in cui la Corte
d'Appello di Genova, con ordinanza 29.03.2017 – resa nell'ambito del procedimento penale
RGCA 877/2015 – disponeva l'immediata restituzione di tutti i beni sequestrati in data
07.08.2010, poi non ritrovati - in quello di euro 35.200,00, somma da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi di natura compensativa dalla predetta data del 29.3.2017 fino alla presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo.
Pertanto, in riforma della sentenza ed in accoglimento dell'appello, come già stabilito nella sentenza non definitiva di questa Corte, il va condannato al Controparte_1 risarcimento del danno in favore dell'appellante, quantificato nell'importo di euro 35.200,00, oltre accessori come sopra indicati.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, secondo il valore del “decisum”.
P.Q.M.
DEFINITIVAMENTE pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1947/2022 del
3/08/2022 del Tribunale di Genova,
-condanna l'appellato al risarcimento del danno in favore Controparte_1 dell'appellante , che liquida in euro 35.200,00, oltre rivalutazione ed Persona_1 interessi di natura compensativa dalla data del 29.3.2017 fino alla presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo;
-condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio in favore dell'appellato , che liquida, quanto al primo Persona_1 grado in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, e quanto a questa fase di gravame, in euro 5.500,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 10/06/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO Presidente dott.ssa Valeria ALBINO Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1947/2022 del 3/08/2022 del Tribunale di Genova, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1 C.F._1
Letterio Sulfaro, giusta procura in calce all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, P.zza De Marini, n. 3/54
APPELLANTE contro
, domiciliato ex lege l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Genova in Genova, Viale Brigate Partigiane 2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis e previe le pronunce tutte del caso, in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata sussistendone i gravi motivi esposti in narrativa ai sensi degli artt. 351 comma 2 e
283 c.p.c.; in via istruttoria ammettere la prova per testi dedotta da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. sui capitoli colà espressamente indicati e che qui si ritrascrivono integralmente 1) vero che nel corso degli anni tra il 2000 e il 2001 lei ha frequentato abitualmente la famiglia del sig. ed in particolare lui e la Persona_1 moglie sig.ra ; 2) vero che nell'arco di tempo in cui ha frequentato il sig. Parte_1
ha notato al polso dello stesso in diverse occasioni un orologio marca Persona_1
AT IP che riconosce nella documentazione fotografica che le viene rammostrata (si rammostrino i docc. 10,11 e 11A); 3) Vero che l'orologio di cui al capitolo che precede è un in oro giallo con cronografo-movimento n. 862574, cassa n. 623288 – Controparte_2 referenza 130 – anno di produzione 1950 c.a. - cassa massiccia, lucida, satinata dotata di due passanti a sezione rettangolare – quadrante bicolore dorato con numeri “breguet” applicati fascia minuti a binario, quadrantino ausiliario del contatore o – 30 minuti in riferimento ore 3 – quadrantino ausiliario dei secondi in riferimento ore 9 - scala tachimetro – lancetta a “foglia” in oro giallo – 23 rubini – diametro 33 mm.; 4) vero che nel corso della sua frequentazione con la famiglia del sig. durante il periodo di tempo di cui al capitolo 1 che Persona_1 precede ha notato al polso della moglie sig.ra il bracciante in oro giallo Parte_1 modello “tennis” che riconosce nella documentazione fotografica che le viene rammostrata (si rammostrino al teste i docc. 14-15); 5) vero che il bracciale di cui al capitolo che precede era un bracciale in oro giallo modello “tennis” con incastonati 35 diamanti taglio a brillante di peso indicativo carati 0,20 c.a. per una caratura complessiva di carati 7,00 circa G colour purezza
VS2 di peso indicativo gr. 30 c.a.; 6) vero che nel corso della sua frequentazione con la famiglia del sig. durante il periodo di tempo di cui al capitolo 1 che precede Persona_1 ha notato al collo della moglie sig.ra il collier rigido in oro satinato con Parte_1 incastonato un brillante che riconosce nella documentazione fotografica che le viene rammostrata (si rammostrino al teste i docc. 13-13A, 14, 15); 7) vero che la collana di cui al capitolo che precede era un girocollo in oro satinato 18 kt, rigido tipo fascia, di peso indicativo gr.40/45 c.a. Con incastonato nella parte centrale un diamante taglio a brillante di peso indicativo carati 2,50/3,00 c.a. – purezza VS2 c.a.; 8) vero che nel corso della sua CP_3 frequentazione con la famiglia del sig. durante il periodo di tempo di Persona_1 cui al capitolo 1 che precede ha notato al collo del predetto una collana in oro giallo e corallo rosa che riconosce nella documentazione fotografica che le viene rammostrata (si rammostrino al teste i docc. 12-12A, 14, 15; 9) vero che la collana di cui al capitolo che precede era in oro giallo con intarsi di corallo rosa tagliato a sfera di peso indicativo presupposto di gr. 30 c.a.;
10) vero che nell'autunno del 2010 lei quale ausiliario incaricato dalla Procura della Repubblica di Genova ha esaminato l'orologio AT IP come risulta dalla sentenza del Tribunale di
Genova 2649/14 che le viene rammostrata (si rammostri al teste il doc. 8 di parte convenuta);
11) vero che l'orologio sottoposto al suo esame era un in oro giallo con Controparte_2 cronografo-movimento n. 862574, cassa n. 623288 – referenza 130 – anno di produzione 1950
c.a. - cassa massiccia, lucida, satinata dotata di due passanti a sezione rettangolare – quadrante bicolore dorato con numeri “breguet” applicati fascia minuti a binario, quadrantino ausiliario del contatore o – 30 minuti in riferimento ore 3 – quadrantino ausiliario dei secondi in riferimento ore 9- scala tachimetro – lancetta a “foglia” in oro giallo – 23 rubini – diametro 33 mm (si rammostrino i docc. 10, 11 e 11A). Si indicano a testi sui capitoli da 1 a 9 le sigg.re
, e . Sui capitoli 10 e 11 il titolare della gioielleria Tes_1 Tes_2 Parte_1
Chiappe di Genova Via XX Settembre. Si insiste infine affinché venga disposta CTU volta a stabilire il valore di mercato dei preziosi oggetto di causa. Nel merito: in via principale in accoglimento del presente appello e per i motivi sopra esposti riformare la sentenza n. 1947 pronunciata dal Tribunale di Genova nella persona del Giudice Unico dr.ssa Cristiana
Buttiglione - II sez. civ. - in data 03.08.2022 e pubblicata in data 04.08.2022 all'esito del giudizio civile n. 13736/2019 R.G. e per l'effetto: - accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa all'atto di citazione la responsabilità del , in persona del Ministro Controparte_4 pro tempore, in ordine alla sparizione e/o dispersione dei beni preziosi di proprietà dell'esponente, indicati nella parte narrativa dell'atto di citazione, durante il periodo in cui i beni stessi si trovavano custoditi presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Genova, in seguito a sequestro penale degli stessi;
- conseguentemente dichiararlo tenuto e condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attore nella misura complessiva di € 74.500,00
o nella maggiore o minore misura che dovesse risultare in corso di causa a seguito di
CTU o in subordine in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. tenendo conto di tutti CP_5 gli elementi della fattispecie oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
- respingere l'avverso gravame, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza impugnata.
Vinte le spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio devono essere richiamati il contenuto degli scritti difensivi, le risultanze dei verbali d'udienza, ed in particolare il contenuto della sentenza non definitiva n. 1275/2024 del 25/10/2024 di questa Corte con cui:
“NON definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1947 emessa in data 03.08.2022 dal Tribunale di Genova, così decide:
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara la responsabilità del in ordine alla sottrazione dei beni preziosi Controparte_4 di proprietà dell'appellante, come sopra indicati, e per l'effetto dichiara tenuto il CP_4 appellato al risarcimento del danno;
- rimette la causa come da separata ordinanza in istruttoria;
- spese al definitivo”.
La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'espletamento di apposita
CTU al fine di accertare e quantificare il danno relativo al valore dei beni oggetto di controversia.
È stata, quindi, licenziata CTU, affidata a esperto gemmologo, sul seguente quesito: “Dica il
CTU quale sia il valore alla data del 29/3/2017 e all'attualità, ove diversi i valori, dei seguenti oggetti preziosi, come individuati nel verbale di sequestro del 7/8/2010 della Questura di
Genova: “braccialetto in metallo giallo e brillanti”, “una collana tipo collier rigido in metallo giallo con incastonato un brillante”, un “orologio di marca AT IP con cassa in metallo di colore giallo e cinturino in pelle”, una “catenina in metallo giallo e corallo” e ritratti nelle fotografie prod. Da 11 a 15 prodotte da parte attrice-appellante e, dandosi atto che l'orologio risulta essere stato smontato e assemblato con altri pezzi non originali (cfr. pag. 3 sentenza
Tribunale di Genova n. 2649/2014)”.
In data 20/02/2025 il CTU ha depositato la propria relazione e all'udienza svoltasi in data
11/03/2025 le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che è stata fissata in data 08/04/2025. Con ordinanza in data 10/04/2025 la causa era trattenuta in decisione collegiale, con concessione dei termini ex lege previsti per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il CTU sulla base dell'esame degli oggetti preziosi ritratti nelle fotografie prodotte dalla parte appellante ha stimato il valore dei predetti gioielli nel seguente modo:
“Valori totali stimati alla data di oggi, 20 febbraio 2025: euro 45.200,00
Valori totali stimati alla data del 29 marzo 2017: euro 35.200,00”.
La valutazione, dettagliata ed approfonditamente motivata con riferimenti ai singoli oggetti, sorretta da argomentazioni logiche convincenti, fondata sulle conoscenze tecniche e sull'esperienza del consulente, e svolta nel contraddittorio delle parti, viene fatta propria da questa Corte, non ravvisandosi motivi per discostarsene, oltre a non essere contestata.
Ne consegue che va riconosciuto a parte appellante un importo risarcitorio quale ristoro economico del danno subito in misura equivalente al valore degli oggetti preziosi non più restituiti.
Non vi è dubbio, come sostiene parte appellante, che trattandosi di obbligazione derivante da inadempimento l'importo da riconoscersi in suo favore costituisca un debito di valore (Cass. n.
11937/1997; n. 9517/2002). Tuttavia, il valore va individuato nell'importo che i preziosi avevano al momento dell'inadempimento, e non all'attualità.
Come infatti affermato dalla Corte Suprema (cfr. Cass. n. 37798/2022) “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti).”.
Ne consegue che l'importo risarcitorio va determinato - con riferimento alla data in cui la Corte
d'Appello di Genova, con ordinanza 29.03.2017 – resa nell'ambito del procedimento penale
RGCA 877/2015 – disponeva l'immediata restituzione di tutti i beni sequestrati in data
07.08.2010, poi non ritrovati - in quello di euro 35.200,00, somma da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi di natura compensativa dalla predetta data del 29.3.2017 fino alla presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo.
Pertanto, in riforma della sentenza ed in accoglimento dell'appello, come già stabilito nella sentenza non definitiva di questa Corte, il va condannato al Controparte_1 risarcimento del danno in favore dell'appellante, quantificato nell'importo di euro 35.200,00, oltre accessori come sopra indicati.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, secondo il valore del “decisum”.
P.Q.M.
DEFINITIVAMENTE pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1947/2022 del
3/08/2022 del Tribunale di Genova,
-condanna l'appellato al risarcimento del danno in favore Controparte_1 dell'appellante , che liquida in euro 35.200,00, oltre rivalutazione ed Persona_1 interessi di natura compensativa dalla data del 29.3.2017 fino alla presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo;
-condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio in favore dell'appellato , che liquida, quanto al primo Persona_1 grado in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, e quanto a questa fase di gravame, in euro 5.500,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 10/06/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno