TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37530 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 3/3/2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. Cuffaro Pietro e Di Liello Francesca, in co- Parte_1
delega
ATTORE
E
con il patrocinio dagli avv. Di Gregorio Gloria, Mollo Andrea e Bellocci Lucia, in co- CP_1
delega
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento dei danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/12/2024, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta in atti e richiamate dal relativo verbale di udienza in pari data.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
1. Sullo svolgimento del processo ha convenuto in giudizio l' in qualità di soggetto gravato Parte_1 CP_1 dall'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
(biologico, morale e patrimoniale, vuoi sotto il profilo del danno emergente quanto alle spese mediche ed ai compensi per l'attività stragiudiziale prestata dal suo procuratore, vuoi con riferimento al lucro cessante, per le ripercussione dell'infortunio sulla sua attività lavorativa) patiti in data 06/07/2020, in quando, mentre camminava nel parco di Santa Maria della Pietà, percorrendo il vialetto CP_1 pedonale in prossimità dell'ingresso del Padiglione n. 29, inciampava e cadeva a terra a causa del manto stradale dissestato dalla presenza di radici di alberi, poco visibili, in quanto coperte da aghi di pino e sporcizia, riportando lesioni documentate in atti.
La convenuta - premesso che l'estensione del suddetto parco demaniale rendeva impossibile un continuo ed efficace controllo sullo stato dei luoghi - ha chiesto di respingere la domanda attorea o, in subordine, di ridurre l'ammontare del risarcimento richiesto a seguito del riconoscimento del concorso di colpa di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Assunte prove orali nei limiti dell'ordinanza di ammissione ed espletata CTU, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'azione ex art. 2051 c.c.
Prima dell'esame dei fatti oggetto di cognizione dell'organo giudicante, in diritto deve premettersi che:
a) il modello di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. va qualificato come speciale rispetto allo schema generale di cui all'art. 2043 c.c., configurandosi come modello di responsabilità oggettiva, con conseguente irrilevanza dell'elemento psicologico del custode/danneggiante e limitazione dell'onere probatorio posto in capo al danneggiato al solo nesso eziologico tra il bene in custodia ed il danno patito ai fini dell'an respondeatur;
b) a tal proposito, giova richiamare costante orientamento del Giudice di legittimità secondo cui: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. ex plurimis Cass., S.U., Ord. n. 20943 del
30/06/2022);
2 c) ne consegue che per ritenere integrata la responsabilità del custode sarà sufficiente, per il danneggiato, provare che il danno subito sia eziologicamente riconducibile, secondo il criterio della regolarità causale (o causalità adeguata) e tenuto conto dello standard probatorio del “più probabile che non”, al bene in custodia, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa;
per converso graverà sul custode l'onere della prova liberatoria, consistente nella prova del caso fortuito: per andare esente da responsabilità il custode dovrà provare che il danno non sia derivato dalla cosa in custodia, ma sia conseguenza di un fattore causale esterno alla sua sfera di dominio, che può consistere in un fatto naturale o in un fatto del terzo o dello stesso soggetto danneggiato e che dev'essere alternativo alla propria condotta, oltre che caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità; peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) sul punto, la giurisprudenza di merito e di legittimità sono costanti e concordi nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali. Pertanto, solo l'oggettiva impossibilità della custodia, che deve essere oggetto di specifica prova, rende inapplicabile la norma richiamata, con la conseguenza che la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata, solo in tale specifica ipotesi, alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. La Cassazione, peraltro, ha presunto “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato (Cass. n. 15779 del 2006). Più di recente, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che “affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o
l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15/10/2019, n. 25925).
3 e) si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
f) quanto, invece, alla condotta del danneggiato, deve rilevarsi, come anche affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 16568/2022), che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”;
g) più recentemente, la Suprema Corte ha, tuttavia, evidenziato (cfr. Cass. Sent. n. 13729/2022) che
“Il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità (nella specie, relativa ai danni occorsi ad un ciclista caduto a causa di un avvallamento presente sulla sede stradale, la Corte ha cassato la decisione del giudice di merito secondo cui la condotta del danneggiato integrava di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro, atteso che l'Ente gestore avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato)”.
Tanto premesso, la SI.ra assume di essere caduta in data 06.07.2020, h 07,50 circa, quando, PT
mentre camminava nel parco di Santa Maria della Pietà, percorrendo il vialetto pedonale in prossimità dell'ingresso al Padiglione n. 29, inciampava e cadeva a terra a causa del manto stradale dissestato per la presenza di radici di alberi, poco visibili in quanto coperte da aghi di pino e sporcizia.
La circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rilasciate da e , Testimone_1 Testimone_2
sentiti in qualità di testi nel presente giudizio (cfr. verbale ud. del 07/11/2023 in atti), che quel giorno si trovavano nel citato parco ed hanno assistito alla caduta. Più in particolare, stava Testimone_1
4 facendo jogging, percorrendo il vialetto nel medesimo senso di marcia della SI,ra , mentre PT
, figlio dell'odierna attrice, camminava dietro quest'ultima, poiché la stava Testimone_2 accompagnando al Municipio XIV per il rinnovo della carta d'identità.
Entrambi i testi, hanno dichiarato di aver assistito alla caduta, e, nel prestare tempestivo soccorso, hanno osservato che tale caduta era stata causata dall'inciampo della SI.ra nelle radici degli PT
alberi presenti sotto il manto stradale dissestato.
La suddetta disconnessione del manto stradale del vialetto pedonale è, peraltro, visibile nelle foto allegate all'atto di citazione (doc.1) e alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice (doc.
8).
Orbene, risulta provato il rapporto di derivazione causale della caduta rispetto al bene in custodia, recante evidenti difetti di manutenzione, per di più, localizzati in prossimità dell'ingresso all'edificio comunale presso il quale si stava recando la danneggiata.
Deve tenersi conto, tuttavia, della circostanza che i fatti sono avvenuti in pieno giorno, con condizioni di illuminazione favorevoli, e che la discontinuità della sede stradale, vista la sua ampiezza (come ricavabile dalle foto in atti), doveva ritenersi ben visibile, seppur non segnalata.
Tali circostanze, seppure non idonee a recidere il nesso causale, portano a ritenere sussistente un concorso di colpa di parte attrice, la quale avrebbe dovuto e potuto mantenere una condotta più attenta.
Ciò rileva ai fini dell'articolo 1227 c.c, dovendosi ribadire che: “Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (cfr. Cass, sent. n. 37059/2022).
Ciò posto, ferma la responsabilità della parte convenuta (visto che la caduta accidentale sulle radici determinanti il dissesto del manto stradale non è condotta che presenti caratteri di imprevedibilità o eccezionalità), deve ritenersi il concorso causale della condotta del danneggiato in ragione del 50%.
3. Sulla liquidazione del danno
Tanto premesso, deve aggiungersi che parte attrice, in conseguenza dell'infortunio, ha riportato danni fisici permanenti (meglio descritti nella consulenza tecnica, alla quale integralmente si rinvia) pari al
17% del totale rispetto alla integrità psico fisica del soggetto. Dal sinistro è, poi, derivata una Inabilità
5 Temporanea Assoluta di gg 30, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg 30 ed una Inabilità
Temporanea Parziale al 25% di gg 60, con spese mediche, siccome documentate e ritenute congrue dal CTU, di euro 70,00.
Quanto alla rilevanza probatoria della CTU nel presente giudizio, deve precisarsi che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (cd. ctu deducente), può anche costituire fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche
(ctu percipiente: cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. II, 30/01/2003, n. 1512; Cass. Civ. 21/7/2003, n.
11332).
Va, altresì, evidenziato che le operazioni peritali si sono svolte nel contraddittorio con i c.t.p. e che l'ausiliare ha motivato le conclusioni raggiunte, rispondendo alle critiche avanzate dai medesimi (cfr. elaborati peritali in atti).
Si deve, comunque, ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 6/10/2005 n 19475; Cass.
Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sulla integrità psico- fisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
A tal proposito, si sottolinea che l'eSIenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice, applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, il c.d. danno biologico subito da parte attrice (che aveva 64 anni all'epoca dei fatti) può esser così valutato:
- € 7.683,60 (128,07 x 30 = 3.842,10 + 64,03 x 30 = 1920,90 + 32,01 x 60 = 1920,60) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa (quest'ultima sia al 50% che al 25%);
6 - € 39.492,85 per l'invalidità permanente del 17%, in un soggetto leso di anni 64 alla data del sinistro.
A titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, invero, equo l'aumento di euro 7.000,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attrice a seguito dei traumi riportati, degli interventi subiti e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Tale voce di danno non può, infatti, ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico- relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Quanto alla richiesta risarcitoria del danno patrimoniale occorre distinguere, ai sensi dell'art. 1223
c.c., tra danno emergente e danno da lucro cessante.
Con riferimento alla prima voce risulta provato, dagli atti acquisiti al presente giudizio, il solo danno patrimoniale emergente conseguente alle spese mediche sostenute (doc. 6 atto di citazione), quantificate in Euro 70,00, mentre nessuna prova documentale è fornita a supporto della richiesta risarcitoria relativa ad un ulteriore danno patrimoniale emergente derivante dalle spese sostenute per l'espletamento di attività stragiudiziale non meglio precisata, comprese quelle relative al propedeutico procedimento di negoziazione, e quantificate da parte attrice in una somma pari ad Euro
4.500,00: in relazione a quest'ultima voce di danno risulta essere stata svolta l'attività di mediazione
(doc. 5 atto di citazione), ma non vi sono elementi idonei alla ricostruzione del relativo costo, dell'avvenuto pagamento o meno e del soggetto che lo abbia effettivamente sostenuto;
la relativa domanda, deve, pertanto, essere rigettata.
Quanto, invece, al danno patrimoniale c.d. da lucro cessante, consistente nel mancato guadagno dovuto alla perdita di capacità lavorativa, generica e specifica, da parte del danneggiato come conseguenza del danno da cosa in custodia, essa dev'essere rigettata, in quanto infondata per le ragioni che si esporranno.
A titolo di premessa, si rammenta che, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: “ Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente -
7 supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata” (Cass., Sez. 6, sent. n. 14517 del 10/07/2015).
Ad ulteriore rafforzamento del summenzionato principio, sempre il Giudice di legittimità ha statuito che: “Ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte,
e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica” (Cass.,
Sez. 3, sent. n. 19357 del 18/09/2007).
Pertanto, alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali, con riferimento al caso di specie, deve ritenersi assolutamente inadempiuto l'onere probatorio da parte del danneggiato, in relazione all'an del danno patrimoniale da lucro cessante, posto che parte attrice non indica alcun elemento volto a rappresentare, anche mediante il ricorso al ragionamento presuntivo, l'effettiva incidenza dell'infortunio su rapporti di lavoro preesistenti ovvero su concrete e comprovate opportunità di lavoro future, ma si limita ad allegare il patimento di tale danno in maniera generica, senza null'altro aggiungere.
Il rigetto di tale istanza risarcitoria trova, altresì, la propria giustificazione in alcuni dati oggettivi, emersi dall'istruttoria processuale, in particolare nel dato anagrafico rappresentato dall'età della danneggiata al momento dell'evento dannoso (64 anni) oltre che nel dato, riscontrabile dalla relazione del CTU, in base al quale la SI.ra risulta aver lavorato come infermiera ed essersi ritirata dal PT
lavoro nel 2011, ben 14 anni fa, non risultando lo svolgimento di ulteriori attività lavorative dopo quel periodo.
A fronte di tale ricostruzione non appaiono, dunque, integrati i presupposti di concretezza, puntualità
e serietà richiesti ai fini della prova del danno patrimoniale da lucro cessante, da intendersi come danno-conseguenza in ossequio alla categoria della causalità giuridica.
Concludendo tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 54.246,45 (euro 39.492,85 a titolo di invalidità permanente + euro 7.683,60 a titolo di invalidità temporanea + euro 7.000,00 a titolo di
8 danno morale + euro 70,00 per spese mediche); a tale somma dovrà essere applicata la riduzione per il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., quantificata nel 50%, pari ad un importo di Euro 27.123,22.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertata la responsabilità della parte convenuta nella misura del 50%, condanna 1 a CP_1
pagare a favore di a titolo di risarcimento del danno, liquidato ai valori Parte_1 attuali, la somma di € 27.123,22, oltre lucro cessante calcolato come da parte motiva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a pagare a favore di le spese del giudizio, CP_1 Parte_1
che liquida in Euro 7.616,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi, nonché 15 % spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Roma, 6/3/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
9 Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t. dott. Antonio Priamo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37530 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 3/3/2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. Cuffaro Pietro e Di Liello Francesca, in co- Parte_1
delega
ATTORE
E
con il patrocinio dagli avv. Di Gregorio Gloria, Mollo Andrea e Bellocci Lucia, in co- CP_1
delega
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento dei danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/12/2024, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta in atti e richiamate dal relativo verbale di udienza in pari data.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
1. Sullo svolgimento del processo ha convenuto in giudizio l' in qualità di soggetto gravato Parte_1 CP_1 dall'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
(biologico, morale e patrimoniale, vuoi sotto il profilo del danno emergente quanto alle spese mediche ed ai compensi per l'attività stragiudiziale prestata dal suo procuratore, vuoi con riferimento al lucro cessante, per le ripercussione dell'infortunio sulla sua attività lavorativa) patiti in data 06/07/2020, in quando, mentre camminava nel parco di Santa Maria della Pietà, percorrendo il vialetto CP_1 pedonale in prossimità dell'ingresso del Padiglione n. 29, inciampava e cadeva a terra a causa del manto stradale dissestato dalla presenza di radici di alberi, poco visibili, in quanto coperte da aghi di pino e sporcizia, riportando lesioni documentate in atti.
La convenuta - premesso che l'estensione del suddetto parco demaniale rendeva impossibile un continuo ed efficace controllo sullo stato dei luoghi - ha chiesto di respingere la domanda attorea o, in subordine, di ridurre l'ammontare del risarcimento richiesto a seguito del riconoscimento del concorso di colpa di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Assunte prove orali nei limiti dell'ordinanza di ammissione ed espletata CTU, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'azione ex art. 2051 c.c.
Prima dell'esame dei fatti oggetto di cognizione dell'organo giudicante, in diritto deve premettersi che:
a) il modello di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. va qualificato come speciale rispetto allo schema generale di cui all'art. 2043 c.c., configurandosi come modello di responsabilità oggettiva, con conseguente irrilevanza dell'elemento psicologico del custode/danneggiante e limitazione dell'onere probatorio posto in capo al danneggiato al solo nesso eziologico tra il bene in custodia ed il danno patito ai fini dell'an respondeatur;
b) a tal proposito, giova richiamare costante orientamento del Giudice di legittimità secondo cui: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. ex plurimis Cass., S.U., Ord. n. 20943 del
30/06/2022);
2 c) ne consegue che per ritenere integrata la responsabilità del custode sarà sufficiente, per il danneggiato, provare che il danno subito sia eziologicamente riconducibile, secondo il criterio della regolarità causale (o causalità adeguata) e tenuto conto dello standard probatorio del “più probabile che non”, al bene in custodia, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa;
per converso graverà sul custode l'onere della prova liberatoria, consistente nella prova del caso fortuito: per andare esente da responsabilità il custode dovrà provare che il danno non sia derivato dalla cosa in custodia, ma sia conseguenza di un fattore causale esterno alla sua sfera di dominio, che può consistere in un fatto naturale o in un fatto del terzo o dello stesso soggetto danneggiato e che dev'essere alternativo alla propria condotta, oltre che caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità; peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) sul punto, la giurisprudenza di merito e di legittimità sono costanti e concordi nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali. Pertanto, solo l'oggettiva impossibilità della custodia, che deve essere oggetto di specifica prova, rende inapplicabile la norma richiamata, con la conseguenza che la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata, solo in tale specifica ipotesi, alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. La Cassazione, peraltro, ha presunto “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato (Cass. n. 15779 del 2006). Più di recente, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che “affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o
l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15/10/2019, n. 25925).
3 e) si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
f) quanto, invece, alla condotta del danneggiato, deve rilevarsi, come anche affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 16568/2022), che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”;
g) più recentemente, la Suprema Corte ha, tuttavia, evidenziato (cfr. Cass. Sent. n. 13729/2022) che
“Il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità (nella specie, relativa ai danni occorsi ad un ciclista caduto a causa di un avvallamento presente sulla sede stradale, la Corte ha cassato la decisione del giudice di merito secondo cui la condotta del danneggiato integrava di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro, atteso che l'Ente gestore avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato)”.
Tanto premesso, la SI.ra assume di essere caduta in data 06.07.2020, h 07,50 circa, quando, PT
mentre camminava nel parco di Santa Maria della Pietà, percorrendo il vialetto pedonale in prossimità dell'ingresso al Padiglione n. 29, inciampava e cadeva a terra a causa del manto stradale dissestato per la presenza di radici di alberi, poco visibili in quanto coperte da aghi di pino e sporcizia.
La circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rilasciate da e , Testimone_1 Testimone_2
sentiti in qualità di testi nel presente giudizio (cfr. verbale ud. del 07/11/2023 in atti), che quel giorno si trovavano nel citato parco ed hanno assistito alla caduta. Più in particolare, stava Testimone_1
4 facendo jogging, percorrendo il vialetto nel medesimo senso di marcia della SI,ra , mentre PT
, figlio dell'odierna attrice, camminava dietro quest'ultima, poiché la stava Testimone_2 accompagnando al Municipio XIV per il rinnovo della carta d'identità.
Entrambi i testi, hanno dichiarato di aver assistito alla caduta, e, nel prestare tempestivo soccorso, hanno osservato che tale caduta era stata causata dall'inciampo della SI.ra nelle radici degli PT
alberi presenti sotto il manto stradale dissestato.
La suddetta disconnessione del manto stradale del vialetto pedonale è, peraltro, visibile nelle foto allegate all'atto di citazione (doc.1) e alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice (doc.
8).
Orbene, risulta provato il rapporto di derivazione causale della caduta rispetto al bene in custodia, recante evidenti difetti di manutenzione, per di più, localizzati in prossimità dell'ingresso all'edificio comunale presso il quale si stava recando la danneggiata.
Deve tenersi conto, tuttavia, della circostanza che i fatti sono avvenuti in pieno giorno, con condizioni di illuminazione favorevoli, e che la discontinuità della sede stradale, vista la sua ampiezza (come ricavabile dalle foto in atti), doveva ritenersi ben visibile, seppur non segnalata.
Tali circostanze, seppure non idonee a recidere il nesso causale, portano a ritenere sussistente un concorso di colpa di parte attrice, la quale avrebbe dovuto e potuto mantenere una condotta più attenta.
Ciò rileva ai fini dell'articolo 1227 c.c, dovendosi ribadire che: “Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (cfr. Cass, sent. n. 37059/2022).
Ciò posto, ferma la responsabilità della parte convenuta (visto che la caduta accidentale sulle radici determinanti il dissesto del manto stradale non è condotta che presenti caratteri di imprevedibilità o eccezionalità), deve ritenersi il concorso causale della condotta del danneggiato in ragione del 50%.
3. Sulla liquidazione del danno
Tanto premesso, deve aggiungersi che parte attrice, in conseguenza dell'infortunio, ha riportato danni fisici permanenti (meglio descritti nella consulenza tecnica, alla quale integralmente si rinvia) pari al
17% del totale rispetto alla integrità psico fisica del soggetto. Dal sinistro è, poi, derivata una Inabilità
5 Temporanea Assoluta di gg 30, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg 30 ed una Inabilità
Temporanea Parziale al 25% di gg 60, con spese mediche, siccome documentate e ritenute congrue dal CTU, di euro 70,00.
Quanto alla rilevanza probatoria della CTU nel presente giudizio, deve precisarsi che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (cd. ctu deducente), può anche costituire fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche
(ctu percipiente: cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. II, 30/01/2003, n. 1512; Cass. Civ. 21/7/2003, n.
11332).
Va, altresì, evidenziato che le operazioni peritali si sono svolte nel contraddittorio con i c.t.p. e che l'ausiliare ha motivato le conclusioni raggiunte, rispondendo alle critiche avanzate dai medesimi (cfr. elaborati peritali in atti).
Si deve, comunque, ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 6/10/2005 n 19475; Cass.
Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sulla integrità psico- fisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
A tal proposito, si sottolinea che l'eSIenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice, applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, il c.d. danno biologico subito da parte attrice (che aveva 64 anni all'epoca dei fatti) può esser così valutato:
- € 7.683,60 (128,07 x 30 = 3.842,10 + 64,03 x 30 = 1920,90 + 32,01 x 60 = 1920,60) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa (quest'ultima sia al 50% che al 25%);
6 - € 39.492,85 per l'invalidità permanente del 17%, in un soggetto leso di anni 64 alla data del sinistro.
A titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, invero, equo l'aumento di euro 7.000,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attrice a seguito dei traumi riportati, degli interventi subiti e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Tale voce di danno non può, infatti, ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico- relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Quanto alla richiesta risarcitoria del danno patrimoniale occorre distinguere, ai sensi dell'art. 1223
c.c., tra danno emergente e danno da lucro cessante.
Con riferimento alla prima voce risulta provato, dagli atti acquisiti al presente giudizio, il solo danno patrimoniale emergente conseguente alle spese mediche sostenute (doc. 6 atto di citazione), quantificate in Euro 70,00, mentre nessuna prova documentale è fornita a supporto della richiesta risarcitoria relativa ad un ulteriore danno patrimoniale emergente derivante dalle spese sostenute per l'espletamento di attività stragiudiziale non meglio precisata, comprese quelle relative al propedeutico procedimento di negoziazione, e quantificate da parte attrice in una somma pari ad Euro
4.500,00: in relazione a quest'ultima voce di danno risulta essere stata svolta l'attività di mediazione
(doc. 5 atto di citazione), ma non vi sono elementi idonei alla ricostruzione del relativo costo, dell'avvenuto pagamento o meno e del soggetto che lo abbia effettivamente sostenuto;
la relativa domanda, deve, pertanto, essere rigettata.
Quanto, invece, al danno patrimoniale c.d. da lucro cessante, consistente nel mancato guadagno dovuto alla perdita di capacità lavorativa, generica e specifica, da parte del danneggiato come conseguenza del danno da cosa in custodia, essa dev'essere rigettata, in quanto infondata per le ragioni che si esporranno.
A titolo di premessa, si rammenta che, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: “ Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente -
7 supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata” (Cass., Sez. 6, sent. n. 14517 del 10/07/2015).
Ad ulteriore rafforzamento del summenzionato principio, sempre il Giudice di legittimità ha statuito che: “Ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte,
e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica” (Cass.,
Sez. 3, sent. n. 19357 del 18/09/2007).
Pertanto, alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali, con riferimento al caso di specie, deve ritenersi assolutamente inadempiuto l'onere probatorio da parte del danneggiato, in relazione all'an del danno patrimoniale da lucro cessante, posto che parte attrice non indica alcun elemento volto a rappresentare, anche mediante il ricorso al ragionamento presuntivo, l'effettiva incidenza dell'infortunio su rapporti di lavoro preesistenti ovvero su concrete e comprovate opportunità di lavoro future, ma si limita ad allegare il patimento di tale danno in maniera generica, senza null'altro aggiungere.
Il rigetto di tale istanza risarcitoria trova, altresì, la propria giustificazione in alcuni dati oggettivi, emersi dall'istruttoria processuale, in particolare nel dato anagrafico rappresentato dall'età della danneggiata al momento dell'evento dannoso (64 anni) oltre che nel dato, riscontrabile dalla relazione del CTU, in base al quale la SI.ra risulta aver lavorato come infermiera ed essersi ritirata dal PT
lavoro nel 2011, ben 14 anni fa, non risultando lo svolgimento di ulteriori attività lavorative dopo quel periodo.
A fronte di tale ricostruzione non appaiono, dunque, integrati i presupposti di concretezza, puntualità
e serietà richiesti ai fini della prova del danno patrimoniale da lucro cessante, da intendersi come danno-conseguenza in ossequio alla categoria della causalità giuridica.
Concludendo tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 54.246,45 (euro 39.492,85 a titolo di invalidità permanente + euro 7.683,60 a titolo di invalidità temporanea + euro 7.000,00 a titolo di
8 danno morale + euro 70,00 per spese mediche); a tale somma dovrà essere applicata la riduzione per il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., quantificata nel 50%, pari ad un importo di Euro 27.123,22.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertata la responsabilità della parte convenuta nella misura del 50%, condanna 1 a CP_1
pagare a favore di a titolo di risarcimento del danno, liquidato ai valori Parte_1 attuali, la somma di € 27.123,22, oltre lucro cessante calcolato come da parte motiva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a pagare a favore di le spese del giudizio, CP_1 Parte_1
che liquida in Euro 7.616,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi, nonché 15 % spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Roma, 6/3/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
9 Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t. dott. Antonio Priamo
10