Articolo 11 della Legge 4 giugno 2010, n. 96
Articolo 10Articolo 12
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10 luglio 2010
Art. 11. (Attuazione della direttiva 2008/46/CE) 1. All' articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e successive modificazioni, dopo le parole: « direttiva 2004/40/CE » sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».

Note all'art. 11.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell' art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», come modificato dalla presente legge:
«3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE , e successive modificazioni; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'art. 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'art. 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'art. 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.».
Entrata in vigore il 10 luglio 2010
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