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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/08/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 10/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 331/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ANNA PASTORE Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro c.f. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
MASSIMILIANO GENCO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione – superiore inquadramento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e oggetto del giudizio
ha lavorato alle dipendenze dell'avv. dal 10 marzo 2020 al 13 maggio Parte_1 CP_1
2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, inquadrata nel terzo livello del CCNL Studi Professionali.
Prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato, aveva svolto un tirocinio Parte_1 formativo presso lo studio dal 15 ottobre 2018 al 14 aprile 2019; nel mese di giugno 2019 era poi stata assunta con contratto a tempo determinato della durata di un mese e dal 13 luglio 2019 al 13 dicembre 2019 aveva percepito l'indennità di maternità con pagamento diretto da parte dell' . CP_2
Il rapporto era cessato a seguito di licenziamento irrogato per giustificato motivo oggettivo.
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 331/2024
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l'avv. CP_1 lamentando:
a) L'erroneità dell'inquadramento.
Secondo la sua tesi, in luogo del terzo livello assegnato, ella aveva diritto ad essere inquadrata nel
1° livello CCNL Studi professionali, in ragione delle mansioni effettivamente svolte.
Ella, infatti, era “l'assistente legale” dell'avvocato e in tale veste di occupava di gestire le pratiche affidate in totale autonomia - accogliendo i clienti, decidendo la linea difensiva, svolgendo le ricerche giurisprudenziali e redigendo i conseguenti atti - nonché di impartire le disposizioni agli altri dipendenti dello studio.
b) Il mancato pagamento del lavoro straordinario svolto.
Ella ha dedotto di aver costantemente lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 – 9.00 alle ore
19.00 – 19.30, con un'ora di pausa pranzo, svolgendo così circa 35,67 ore di straordinario mensile, che non le erano mai state retribuite.
c) L'illegittimità del licenziamento.
Secondo la sua tesi il datore di lavoro l'avrebbe licenziata come illegittima reazione alle sue critiche in ordine alle decisioni datoriali relative alla conduzione dello studio. La ricorrente ha, infatti, allegato che nel mese di febbraio 2023 ella aveva palesato all'avv. la necessità che quegli CP_1 seguisse personalmente molte posizioni in scadenza, stante il sovraccarico di lavoro cui ella era sottoposta. Poiché lui le aveva rappresentato la necessità di concentrarsi sull'attività editoriale intrapresa dalla moglie, a partire da tale momento, la ricorrente si era emotivamente allontanata dallo studio “giungendo per la prima volta negli anni ad opporsi alle decisioni datoriali in merito alla gestione dello studio rilevatesi sempre più dannose per l'andamento dello stesso” (capo 30). In risposta l'avv. aveva posto in essere una serie di atti ostili nei suoi confronti e infatti: CP_1 nell'aprile del 2023, di ritorno dalle ferie pasquali, aveva trovato la propria postazione di lavoro allestita in una stanza diversa da quella precedentemente condivisa con l'avv. e situata CP_1 nell'ala opposta dello studio;
da quel momento non era più stata coinvolta nelle decisioni, né informata delle scadenze e le venivano assegnate le pratiche da lavorare il giorno prima per il giorno successivo;
dal mese di aprile le era stato inibito l'accesso alle password del portale Entratel, dell'agenzia delle entrate, dello spid e dell'accesso alla banca dati;
era stata sostituita la Per_1 serratura della porta di ingresso dello studio e non le erano state consegnate le chiavi;
il giorno 13 maggio 2023 l'avv. l'aveva chiamata rappresentandole la necessità di accedere al computer CP_1 in uso esclusivo alla stessa, ma lei aveva rifiutato facendo presente che non vi era alcuna necessità di accedervi e che all'interno ella aveva salvato i dati di pagamento intestati al marito.
Sulla base delle circostanze sopra esposte, ha, quindi, chiesto che il giudice: i) accertato il suo diritto al superiore inquadramento, condannasse l'avv. a pagarle l'importo lordo di € CP_1
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 331/2024
40.101,23 a titolo di differenze retributive, importo già comprensivo delle ore straordinarie;
ii) accertata la nullità del licenziamento ex art. 2 d.lgs. 23/2015, condannasse il datore di lavoro a reintegrarla e a corrisponderle le conseguenti indennità risarcitorie previste per legge. In via subordinata, accertata l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del recesso datoriale, condannasse il datore di lavoro a risarcirle il danno subito nei limiti di cui all'art. 3 d.lgs. 23/2015.
L'avv. si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione avversaria e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso. Ha dedotto, infatti, che le mansioni assegnate erano perfettamente corrispondenti all'inquadramento assegnato, anche in ragione delle competenze della ricorrente. Quanto allo straordinario ha osservato come la retribuzione era stata corrisposta sulla base delle ore dichiarate dalla stessa ricorrente e che ella mai aveva indicato ore di lavoro straordinario nei fogli presenza.
Ha difeso, inoltre, la legittimità del licenziamento, resosi necessario a causa della difficoltà economiche in cui stava versando le studio. In via riconvenzionale ha poi chiesto il pagamento dell'importo di € 11.441,14 a titolo di onorario conseguente all'attività prestata in suo favore ai fini della sua nomina quale tutore del nonno, NO , nell'ambito della procedura di Per_2 interdizione instaurata.
ha contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale eccependo che tra i due vi Parte_1 era un accordo secondo il quale l'avv. le avrebbe prestato gratuitamente assistenza legale. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo assunzione di prova testimoniale esclusivamente in punto orario di lavoro e licenziamento. È stata poi discussa e decisa all'udienza del 10 giugno 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
2. Il superiore inquadramento
La ricorrente, inquadrata al terzo livello del CCNL studi professionali, rivendica il diritto di essere inquadrata nel primo livello.
Secondo quanto previsto nel CCNL studi professionali, appartengono al primo livello “i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori
o progetti predeterminati dallo studio professionale”.
Alla luce della declaratoria su riportata la domanda non può dirsi fondata atteso che la ricorrente manca del requisito culturale necessario.
Il titolo di studio posseduto dalla stessa, infatti, è diploma di perito aziendale corrispondente in lingua estera (cfr. doc. 2 parte ricorrente).
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 331/2024
La ricorrente, dunque, non è in possesso della laurea né può dirsi che il diploma di scuola media superiore conseguito appartiene allo specifico settore di competenza dello studio. A diverse conclusioni non si giungerebbe neanche se si facesse riferimento all'allegazione della ricorrente secondo la quale ella sarebbe “qualificata come Perito aziendale corrispondente in lingua estera con specifica formazione in materia di diritto e tributaria ed economico-contabile”. A parte il fatto che non vi è prova della specifica formazione in ambito giuridico (nel diploma non è indicato), è dirimente il fatto che lo studio dell'avv. non è specializzato in diritto tributario. CP_1
In ogni caso, poi, ai sensi della declaratoria su riportata i lavoratori di primo livello devono avere
“responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionali dallo studio professionale” e sul punto manca qualsiasi allegazione da parte della ricorrente.
A simili conclusioni deve giungersi anche con riferimento al secondo livello di inquadramento, al quale appartengono “i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dolio studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori.
Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dal corrispondenti documenti) nonché i lavoratori che su incarico del titolare dello studio curano gli aspetti organizzativi della struttura assicurando il buon funzionamento della struttura occupandosi della gestione della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Analista CED (Centro elaborazione dati); Analista di costi aziendali;
Responsabile dell'ufficio; Collaboratore di studio addetto alla redazione del bilanci (lavoratore che dal bilancio di verifica compie autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative) Office manager”.
In relazione a detto livello si richiama nuovamente la mancanza del requisito culturale (laurea o diploma nello specifico settore di competenza).
La ricorrente, inoltre, non aveva la gestione amministrativa e contabile dello studio.
Per completezza si precisa che l'allegazione di cui al capo 17 in ordine alle responsabilità che la stessa aveva in studio (La ricorrente era coinvolta direttamente dal proprio titolare in merito alle decisioni aziendali e quindi le decisioni economiche, gestione del personale, gestione degli spazi riservati ai collaboratori) è generica e in ogni caso non è utile ai fini di rivendicare il superiore inquadramento posto che la stessa allegazione non parla di una sua responsabilità nella conduzione
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dello studio ma semplicemente di un suo coinvolgimento da parte del datore di lavoro nelle decisioni aziendali.
La ricorrente, inoltre, non potrebbe essere inquadrata neanche nel III livello super, al quale appartengono “i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscente teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondò te procedure stabilite dai titolare dello studio professionale.
Appartengono al livello terzo super i lavoratori che in possesso di specifiche competenze in campo informatico svolgono in condizioni di autonomia la gestione dell'hardware e del software di studio,
l'attività di aggiornamento dei gestionali utilizzati.
Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto a pratiche doganali e valutarie;
Contabile/impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi - evidenziare posizioni
Irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
Addetto ai settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, Imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e denunce periodiche - elaborare le relative dichiarazioni annuali;
Addetto alla gestione hardware e software”.
La ricorrente, infatti, non esplicava le sue mansioni in ambito contabile/amministrativo e non aveva particolari competenze informatiche.
In ragione di quanto sopra esposto risulta, dunque, corretto l'inquadramento nel terzo livello al quale appartengono “lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.
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Appartengono, inoltre, al Livello Terzo i lavoratori che per conto del titolare dello studio si occupano di gestire l'agenda personale, scrivere verbali, testi in genere, gestire e organizzare riunioni, viaggi e trasferte”.
La ricorrente, infatti, si occupava della predisposizione delle bozze degli atti, curava l'agenda dell'avv. coordinava il lavoro del resto del personale e gestiva i rapporti con la clientela. CP_1
3. Il lavoro straordinario
Parte ricorrente ha allegato di aver lavorato tutti i giorni dalle 8.30 – 9.00 sino alle 19.00 – 19.30 con un'ora di pausa pranzo.
In atti sono stati prodotti i fogli ore per il periodo da luglio 2020 ad aprile 2023. Tutti i fogli risultano firmati dalla ricorrente che non ha mai disconosciuto la firma.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che le buste paga venivano fatte sulla base di detti fogli ore, i quali venivano predisposti da e poi consegnati ai dipendenti i quali, dopo aver NE controllato la correttezza dei dati inseriti, provvedevano a firmarli (cfr. testimonianza Tes_2
e .
[...] Testimone_3
Alla luce degli elementi emersi in istruttoria non vi è dubbio che quanto indicato in detti documenti assume valore confessorio. Ne consegue che anche la domanda di straordinario non può essere accolta.
4. Il licenziamento
La lettera di licenziamento recita: “con la presente, Le comunico il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge 15 luglio n. 604 e ciò vista l'attuale crisi di mercato che perdura ormai da diversi anni che mi obbliga a riorganizzare lo studio con contestuale contenimento dei costi.
In considerazione di ciò, il Suo rapporto di lavoro cessa in data odierna, con garanzia di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, che Le sarà corrisposta, unitamente alle spettanze di fine rapporto, nei consueti tempi tecnici”.
La ricorrente, in primo luogo lamenta la natura ritorsiva del recesso datoriale.
Come noto il licenziamento è qualificabile come ritorsivo quando si palesa come la reazione ingiusta e arbitraria del datore di lavoro ad un legittimo comportamento del lavoratore. È pacifico, inoltre, che il motivo illecito posto a fondamento del recesso deve essere unico e determinante (art. 1345 c.c.).
Ricordata la definizione di licenziamento ritorsivo, la domanda non può dirsi fondata già sulla base delle allegazioni in ricorso. La lavoratrice, infatti, presenta il licenziamento come la risposta dell'avv. al fatto che ella: gli avesse contestato di dedicare troppo tempo all'attività CP_1
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editoriale della moglie, palesando la necessità che “lo stesso riprendesse la gestione di molte posizioni in scadenza” (capo 28); avesse iniziato ad “opporsi alle decisioni datoriali in merito alla gestione dello studio rilevatesi sempre più dannose per l'andamento dello stesso” (capo 30); avesse rifiutato l'accesso all'avv. al computer a lei assegnato in studio. CP_1
Ora non vi è dubbio che i comportamenti della ricorrente sono tali da integrare illeciti disciplinari.
Invero, un dipendente non può in alcun modo pretendere di dettare le regole di gestione dello studio
– per quanto il datore di lavoro possa assumere decisioni financo sconsiderate -, né può imporre al proprio datore di lavoro una presenza maggiore in studio né può negare l'accesso del datore di lavoro agli strumenti aziendali. Si noti peraltro che la ricorrente non avrebbe dovuto caricare dati relativi alla propria famiglia nel pc dello studio. Inoltre, risulta quanto meno singolare che la ricorrente lamenti che l'avv. avesse cambiato le password per accedere a siti dove vi sono CP_1 suoi dati personali (Agenzia delle entrate, Spid, ecc…), così impedendole l'accesso, e al contempo pretenda che il datore di lavoro non acceda al computer aziendale a lei in uso perché vi aveva salvato dati della propria famiglia.
Da ultimo, significativo del comportamento assunto dalla ricorrente, è anche la registrazione da lei prodotta quando l'avv. registrato a sua insaputa da parte del padre della ricorrente, dice a CP_1 questi che è stanco di essere da ricattato dalla figlia.
In tale contesto, dunque, un licenziamento ritorsivo non è proprio configurabile.
Ciò chiarito si procede a vagliare la domanda in relazione alla sola subordinata.
A fondamento del licenziamento è stata posta una crisi economica che ha costretto il datore di lavoro a riorganizzare lo studio al fine di contenere i costi.
Dall'istruttoria testimoniale svolta e dai documenti prodotti risulta effettivamente provata una situazione di crisi aziendale.
Tuttavia dall'istruttoria esperita è altresì emerso che pochi giorni dopo il licenziamento è stata assunta una segretaria ed è stato dato avvio ad un tirocinio, sempre per mansioni di segreteria (la ricorrente è stata licenziata il 13 maggio e il 30 maggio è stata assunta la nuova segretaria).
La teste , consulente del lavoro dello studio, ha dichiarato: “c'è stata l'assunzione Testimone_4 della NOa il 30 maggio 2023; è stata inquadrata come impiegata di IV livello a Parte_2
25 ore settimanali, a tempo determinato fino al 30 agosto 2023 e poi a tempo indeterminato.
C'è stato poi uno stage di dal 29 maggio 2023 al 17 settembre 2023 con Persona_3 una sospensione dal 7 agosto al 26 agosto per 30 ore settimanali. Il tirocinio era per “addetta funzioni di segreteria”. Consulto il progetto e viene indicato “registrazione, archiviazione documenti, ricezione smistamento telefonate” e niente di più”.
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Similmente la teste che ha dichiarato: “Successivamente è stata assunta la NOa NE
, a maggio o giugno 2023, poco dopo il licenziamento della NOa . Lei è Parte_2 Pt_1 in reception, riceve le telefonate, accoglie i clienti e fissa gli appuntamenti. Poi per tre mesi c'è stata anche;
come periodo direi da maggio – giugno a settembre 2023, lei Persona_3 ha fatto uno stage e ci ha dato una mano a mettere in ordine l'archivio perché era tutto in disordine”
Alla luce di dette circostanze, il licenziamento non può dirsi legittimo. La NOa , infatti, Pt_2 svolge attività di segreteria, la quale rientrava tra le attività proprie della ricorrente (cfr. capo 1 della memoria ove si legge che la NOa gestiva gli appuntamenti e riferiva ai clienti quanto Pt_1 indicatole dall'avv. , che in più si occupava anche della redazione delle bozze degli atti. E, CP_1 dunque, di fatto non vi è stata una vera riorganizzazione, ma una mera sostituzione di personale più costoso con altro meno costoso. Inoltre, prima di procedere al licenziamento, alla NOa Pt_1 non è stato offerto né un demansionamento né una riduzione di orario e ciò in violazione dell'obbligo di repechage.
In definitiva il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo con conseguente applicazione delle tutele di cui all'art. 3 d.lgs. 23/2015. La limitata anzianità della ricorrente nonché le contenute dimensioni aziendali, fanno ritenere congruo determinare l'indennità risarcitoria in tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che si indica in € 1.788,93 sulla base della busta paga di maggio 2023.
5. La domanda riconvenzionale
In via riconvenzionale l'avv. ha chiesto il pagamento del suo onorario per l'attività CP_1 professionale espletata in favore della ricorrente in relazione alla causa di interdizione del nonno.
La ricorrente non ha negato che l'attività è stata prestata ma ha eccepito l'esistenza di un accordo in ordine alla gratuità della prestazione professionale.
Secondo i consolidati principi, l'opera professionale si presume onerosa. Sarebbe, dunque, stato onere della ricorrente provare l'esistenza di uno specifico accordo contrario in relazione a detta specifica prestazione.
Detto onere probatorio non può dirsi assolto. Invero, le testimonianze sul punto hanno riferito di una generica intesa tra la ricorrente e l'avv. il quale le avrebbe detto che non si sarebbe mai CP_1 fatto pagare tutte le attività professionali svolte in suo favore. Tuttavia ciò non è sufficiente per vincere la presunzione di onerosità della prestazione professionale.
Non rileva poi il fatto che la ricorrente abbia collaborato alle attività necessarie ai fini del giudizio atteso che rientrava nei propri compiti lavorativi, per i quali era retribuita.
8 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 331/2024
Ai fini della quantificazione dell'onorario, la semplicità della questione giuridica, giustifica l'applicazione dei valori minimi previsti dal DM 55/2014, tabella cause innanzi al tribunale, valore indeterminabile – complessità bassa, e dunque l'importo di € 3.809, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a.
6. Le spese di lite.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato ad e per l'effetto condanna a pagarle un'indennità risarcitoria Parte_1 CP_1 pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (che si indica in € 1.788,93 sulla base della busta paga di maggio 2023 prodotta in atti);
- Rigetta la domanda di inquadramento in un livello superiore;
- Rigetta la domanda di differenze retributive per lavoro straordinario;
- Condanna a pagare all'avv. la somma di € 3.809, oltre 15% Parte_1 CP_1 spese generali, iva e c.p.a. a titolo di onorario;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Ivrea, il 10/06/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 10/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 331/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ANNA PASTORE Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro c.f. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
MASSIMILIANO GENCO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione – superiore inquadramento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e oggetto del giudizio
ha lavorato alle dipendenze dell'avv. dal 10 marzo 2020 al 13 maggio Parte_1 CP_1
2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, inquadrata nel terzo livello del CCNL Studi Professionali.
Prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato, aveva svolto un tirocinio Parte_1 formativo presso lo studio dal 15 ottobre 2018 al 14 aprile 2019; nel mese di giugno 2019 era poi stata assunta con contratto a tempo determinato della durata di un mese e dal 13 luglio 2019 al 13 dicembre 2019 aveva percepito l'indennità di maternità con pagamento diretto da parte dell' . CP_2
Il rapporto era cessato a seguito di licenziamento irrogato per giustificato motivo oggettivo.
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 331/2024
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l'avv. CP_1 lamentando:
a) L'erroneità dell'inquadramento.
Secondo la sua tesi, in luogo del terzo livello assegnato, ella aveva diritto ad essere inquadrata nel
1° livello CCNL Studi professionali, in ragione delle mansioni effettivamente svolte.
Ella, infatti, era “l'assistente legale” dell'avvocato e in tale veste di occupava di gestire le pratiche affidate in totale autonomia - accogliendo i clienti, decidendo la linea difensiva, svolgendo le ricerche giurisprudenziali e redigendo i conseguenti atti - nonché di impartire le disposizioni agli altri dipendenti dello studio.
b) Il mancato pagamento del lavoro straordinario svolto.
Ella ha dedotto di aver costantemente lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 – 9.00 alle ore
19.00 – 19.30, con un'ora di pausa pranzo, svolgendo così circa 35,67 ore di straordinario mensile, che non le erano mai state retribuite.
c) L'illegittimità del licenziamento.
Secondo la sua tesi il datore di lavoro l'avrebbe licenziata come illegittima reazione alle sue critiche in ordine alle decisioni datoriali relative alla conduzione dello studio. La ricorrente ha, infatti, allegato che nel mese di febbraio 2023 ella aveva palesato all'avv. la necessità che quegli CP_1 seguisse personalmente molte posizioni in scadenza, stante il sovraccarico di lavoro cui ella era sottoposta. Poiché lui le aveva rappresentato la necessità di concentrarsi sull'attività editoriale intrapresa dalla moglie, a partire da tale momento, la ricorrente si era emotivamente allontanata dallo studio “giungendo per la prima volta negli anni ad opporsi alle decisioni datoriali in merito alla gestione dello studio rilevatesi sempre più dannose per l'andamento dello stesso” (capo 30). In risposta l'avv. aveva posto in essere una serie di atti ostili nei suoi confronti e infatti: CP_1 nell'aprile del 2023, di ritorno dalle ferie pasquali, aveva trovato la propria postazione di lavoro allestita in una stanza diversa da quella precedentemente condivisa con l'avv. e situata CP_1 nell'ala opposta dello studio;
da quel momento non era più stata coinvolta nelle decisioni, né informata delle scadenze e le venivano assegnate le pratiche da lavorare il giorno prima per il giorno successivo;
dal mese di aprile le era stato inibito l'accesso alle password del portale Entratel, dell'agenzia delle entrate, dello spid e dell'accesso alla banca dati;
era stata sostituita la Per_1 serratura della porta di ingresso dello studio e non le erano state consegnate le chiavi;
il giorno 13 maggio 2023 l'avv. l'aveva chiamata rappresentandole la necessità di accedere al computer CP_1 in uso esclusivo alla stessa, ma lei aveva rifiutato facendo presente che non vi era alcuna necessità di accedervi e che all'interno ella aveva salvato i dati di pagamento intestati al marito.
Sulla base delle circostanze sopra esposte, ha, quindi, chiesto che il giudice: i) accertato il suo diritto al superiore inquadramento, condannasse l'avv. a pagarle l'importo lordo di € CP_1
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 331/2024
40.101,23 a titolo di differenze retributive, importo già comprensivo delle ore straordinarie;
ii) accertata la nullità del licenziamento ex art. 2 d.lgs. 23/2015, condannasse il datore di lavoro a reintegrarla e a corrisponderle le conseguenti indennità risarcitorie previste per legge. In via subordinata, accertata l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del recesso datoriale, condannasse il datore di lavoro a risarcirle il danno subito nei limiti di cui all'art. 3 d.lgs. 23/2015.
L'avv. si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione avversaria e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso. Ha dedotto, infatti, che le mansioni assegnate erano perfettamente corrispondenti all'inquadramento assegnato, anche in ragione delle competenze della ricorrente. Quanto allo straordinario ha osservato come la retribuzione era stata corrisposta sulla base delle ore dichiarate dalla stessa ricorrente e che ella mai aveva indicato ore di lavoro straordinario nei fogli presenza.
Ha difeso, inoltre, la legittimità del licenziamento, resosi necessario a causa della difficoltà economiche in cui stava versando le studio. In via riconvenzionale ha poi chiesto il pagamento dell'importo di € 11.441,14 a titolo di onorario conseguente all'attività prestata in suo favore ai fini della sua nomina quale tutore del nonno, NO , nell'ambito della procedura di Per_2 interdizione instaurata.
ha contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale eccependo che tra i due vi Parte_1 era un accordo secondo il quale l'avv. le avrebbe prestato gratuitamente assistenza legale. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo assunzione di prova testimoniale esclusivamente in punto orario di lavoro e licenziamento. È stata poi discussa e decisa all'udienza del 10 giugno 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
2. Il superiore inquadramento
La ricorrente, inquadrata al terzo livello del CCNL studi professionali, rivendica il diritto di essere inquadrata nel primo livello.
Secondo quanto previsto nel CCNL studi professionali, appartengono al primo livello “i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori
o progetti predeterminati dallo studio professionale”.
Alla luce della declaratoria su riportata la domanda non può dirsi fondata atteso che la ricorrente manca del requisito culturale necessario.
Il titolo di studio posseduto dalla stessa, infatti, è diploma di perito aziendale corrispondente in lingua estera (cfr. doc. 2 parte ricorrente).
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La ricorrente, dunque, non è in possesso della laurea né può dirsi che il diploma di scuola media superiore conseguito appartiene allo specifico settore di competenza dello studio. A diverse conclusioni non si giungerebbe neanche se si facesse riferimento all'allegazione della ricorrente secondo la quale ella sarebbe “qualificata come Perito aziendale corrispondente in lingua estera con specifica formazione in materia di diritto e tributaria ed economico-contabile”. A parte il fatto che non vi è prova della specifica formazione in ambito giuridico (nel diploma non è indicato), è dirimente il fatto che lo studio dell'avv. non è specializzato in diritto tributario. CP_1
In ogni caso, poi, ai sensi della declaratoria su riportata i lavoratori di primo livello devono avere
“responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionali dallo studio professionale” e sul punto manca qualsiasi allegazione da parte della ricorrente.
A simili conclusioni deve giungersi anche con riferimento al secondo livello di inquadramento, al quale appartengono “i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dolio studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori.
Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dal corrispondenti documenti) nonché i lavoratori che su incarico del titolare dello studio curano gli aspetti organizzativi della struttura assicurando il buon funzionamento della struttura occupandosi della gestione della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Analista CED (Centro elaborazione dati); Analista di costi aziendali;
Responsabile dell'ufficio; Collaboratore di studio addetto alla redazione del bilanci (lavoratore che dal bilancio di verifica compie autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative) Office manager”.
In relazione a detto livello si richiama nuovamente la mancanza del requisito culturale (laurea o diploma nello specifico settore di competenza).
La ricorrente, inoltre, non aveva la gestione amministrativa e contabile dello studio.
Per completezza si precisa che l'allegazione di cui al capo 17 in ordine alle responsabilità che la stessa aveva in studio (La ricorrente era coinvolta direttamente dal proprio titolare in merito alle decisioni aziendali e quindi le decisioni economiche, gestione del personale, gestione degli spazi riservati ai collaboratori) è generica e in ogni caso non è utile ai fini di rivendicare il superiore inquadramento posto che la stessa allegazione non parla di una sua responsabilità nella conduzione
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dello studio ma semplicemente di un suo coinvolgimento da parte del datore di lavoro nelle decisioni aziendali.
La ricorrente, inoltre, non potrebbe essere inquadrata neanche nel III livello super, al quale appartengono “i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscente teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondò te procedure stabilite dai titolare dello studio professionale.
Appartengono al livello terzo super i lavoratori che in possesso di specifiche competenze in campo informatico svolgono in condizioni di autonomia la gestione dell'hardware e del software di studio,
l'attività di aggiornamento dei gestionali utilizzati.
Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto a pratiche doganali e valutarie;
Contabile/impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi - evidenziare posizioni
Irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
Addetto ai settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, Imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e denunce periodiche - elaborare le relative dichiarazioni annuali;
Addetto alla gestione hardware e software”.
La ricorrente, infatti, non esplicava le sue mansioni in ambito contabile/amministrativo e non aveva particolari competenze informatiche.
In ragione di quanto sopra esposto risulta, dunque, corretto l'inquadramento nel terzo livello al quale appartengono “lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.
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Appartengono, inoltre, al Livello Terzo i lavoratori che per conto del titolare dello studio si occupano di gestire l'agenda personale, scrivere verbali, testi in genere, gestire e organizzare riunioni, viaggi e trasferte”.
La ricorrente, infatti, si occupava della predisposizione delle bozze degli atti, curava l'agenda dell'avv. coordinava il lavoro del resto del personale e gestiva i rapporti con la clientela. CP_1
3. Il lavoro straordinario
Parte ricorrente ha allegato di aver lavorato tutti i giorni dalle 8.30 – 9.00 sino alle 19.00 – 19.30 con un'ora di pausa pranzo.
In atti sono stati prodotti i fogli ore per il periodo da luglio 2020 ad aprile 2023. Tutti i fogli risultano firmati dalla ricorrente che non ha mai disconosciuto la firma.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che le buste paga venivano fatte sulla base di detti fogli ore, i quali venivano predisposti da e poi consegnati ai dipendenti i quali, dopo aver NE controllato la correttezza dei dati inseriti, provvedevano a firmarli (cfr. testimonianza Tes_2
e .
[...] Testimone_3
Alla luce degli elementi emersi in istruttoria non vi è dubbio che quanto indicato in detti documenti assume valore confessorio. Ne consegue che anche la domanda di straordinario non può essere accolta.
4. Il licenziamento
La lettera di licenziamento recita: “con la presente, Le comunico il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge 15 luglio n. 604 e ciò vista l'attuale crisi di mercato che perdura ormai da diversi anni che mi obbliga a riorganizzare lo studio con contestuale contenimento dei costi.
In considerazione di ciò, il Suo rapporto di lavoro cessa in data odierna, con garanzia di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, che Le sarà corrisposta, unitamente alle spettanze di fine rapporto, nei consueti tempi tecnici”.
La ricorrente, in primo luogo lamenta la natura ritorsiva del recesso datoriale.
Come noto il licenziamento è qualificabile come ritorsivo quando si palesa come la reazione ingiusta e arbitraria del datore di lavoro ad un legittimo comportamento del lavoratore. È pacifico, inoltre, che il motivo illecito posto a fondamento del recesso deve essere unico e determinante (art. 1345 c.c.).
Ricordata la definizione di licenziamento ritorsivo, la domanda non può dirsi fondata già sulla base delle allegazioni in ricorso. La lavoratrice, infatti, presenta il licenziamento come la risposta dell'avv. al fatto che ella: gli avesse contestato di dedicare troppo tempo all'attività CP_1
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editoriale della moglie, palesando la necessità che “lo stesso riprendesse la gestione di molte posizioni in scadenza” (capo 28); avesse iniziato ad “opporsi alle decisioni datoriali in merito alla gestione dello studio rilevatesi sempre più dannose per l'andamento dello stesso” (capo 30); avesse rifiutato l'accesso all'avv. al computer a lei assegnato in studio. CP_1
Ora non vi è dubbio che i comportamenti della ricorrente sono tali da integrare illeciti disciplinari.
Invero, un dipendente non può in alcun modo pretendere di dettare le regole di gestione dello studio
– per quanto il datore di lavoro possa assumere decisioni financo sconsiderate -, né può imporre al proprio datore di lavoro una presenza maggiore in studio né può negare l'accesso del datore di lavoro agli strumenti aziendali. Si noti peraltro che la ricorrente non avrebbe dovuto caricare dati relativi alla propria famiglia nel pc dello studio. Inoltre, risulta quanto meno singolare che la ricorrente lamenti che l'avv. avesse cambiato le password per accedere a siti dove vi sono CP_1 suoi dati personali (Agenzia delle entrate, Spid, ecc…), così impedendole l'accesso, e al contempo pretenda che il datore di lavoro non acceda al computer aziendale a lei in uso perché vi aveva salvato dati della propria famiglia.
Da ultimo, significativo del comportamento assunto dalla ricorrente, è anche la registrazione da lei prodotta quando l'avv. registrato a sua insaputa da parte del padre della ricorrente, dice a CP_1 questi che è stanco di essere da ricattato dalla figlia.
In tale contesto, dunque, un licenziamento ritorsivo non è proprio configurabile.
Ciò chiarito si procede a vagliare la domanda in relazione alla sola subordinata.
A fondamento del licenziamento è stata posta una crisi economica che ha costretto il datore di lavoro a riorganizzare lo studio al fine di contenere i costi.
Dall'istruttoria testimoniale svolta e dai documenti prodotti risulta effettivamente provata una situazione di crisi aziendale.
Tuttavia dall'istruttoria esperita è altresì emerso che pochi giorni dopo il licenziamento è stata assunta una segretaria ed è stato dato avvio ad un tirocinio, sempre per mansioni di segreteria (la ricorrente è stata licenziata il 13 maggio e il 30 maggio è stata assunta la nuova segretaria).
La teste , consulente del lavoro dello studio, ha dichiarato: “c'è stata l'assunzione Testimone_4 della NOa il 30 maggio 2023; è stata inquadrata come impiegata di IV livello a Parte_2
25 ore settimanali, a tempo determinato fino al 30 agosto 2023 e poi a tempo indeterminato.
C'è stato poi uno stage di dal 29 maggio 2023 al 17 settembre 2023 con Persona_3 una sospensione dal 7 agosto al 26 agosto per 30 ore settimanali. Il tirocinio era per “addetta funzioni di segreteria”. Consulto il progetto e viene indicato “registrazione, archiviazione documenti, ricezione smistamento telefonate” e niente di più”.
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Similmente la teste che ha dichiarato: “Successivamente è stata assunta la NOa NE
, a maggio o giugno 2023, poco dopo il licenziamento della NOa . Lei è Parte_2 Pt_1 in reception, riceve le telefonate, accoglie i clienti e fissa gli appuntamenti. Poi per tre mesi c'è stata anche;
come periodo direi da maggio – giugno a settembre 2023, lei Persona_3 ha fatto uno stage e ci ha dato una mano a mettere in ordine l'archivio perché era tutto in disordine”
Alla luce di dette circostanze, il licenziamento non può dirsi legittimo. La NOa , infatti, Pt_2 svolge attività di segreteria, la quale rientrava tra le attività proprie della ricorrente (cfr. capo 1 della memoria ove si legge che la NOa gestiva gli appuntamenti e riferiva ai clienti quanto Pt_1 indicatole dall'avv. , che in più si occupava anche della redazione delle bozze degli atti. E, CP_1 dunque, di fatto non vi è stata una vera riorganizzazione, ma una mera sostituzione di personale più costoso con altro meno costoso. Inoltre, prima di procedere al licenziamento, alla NOa Pt_1 non è stato offerto né un demansionamento né una riduzione di orario e ciò in violazione dell'obbligo di repechage.
In definitiva il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo con conseguente applicazione delle tutele di cui all'art. 3 d.lgs. 23/2015. La limitata anzianità della ricorrente nonché le contenute dimensioni aziendali, fanno ritenere congruo determinare l'indennità risarcitoria in tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che si indica in € 1.788,93 sulla base della busta paga di maggio 2023.
5. La domanda riconvenzionale
In via riconvenzionale l'avv. ha chiesto il pagamento del suo onorario per l'attività CP_1 professionale espletata in favore della ricorrente in relazione alla causa di interdizione del nonno.
La ricorrente non ha negato che l'attività è stata prestata ma ha eccepito l'esistenza di un accordo in ordine alla gratuità della prestazione professionale.
Secondo i consolidati principi, l'opera professionale si presume onerosa. Sarebbe, dunque, stato onere della ricorrente provare l'esistenza di uno specifico accordo contrario in relazione a detta specifica prestazione.
Detto onere probatorio non può dirsi assolto. Invero, le testimonianze sul punto hanno riferito di una generica intesa tra la ricorrente e l'avv. il quale le avrebbe detto che non si sarebbe mai CP_1 fatto pagare tutte le attività professionali svolte in suo favore. Tuttavia ciò non è sufficiente per vincere la presunzione di onerosità della prestazione professionale.
Non rileva poi il fatto che la ricorrente abbia collaborato alle attività necessarie ai fini del giudizio atteso che rientrava nei propri compiti lavorativi, per i quali era retribuita.
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Ai fini della quantificazione dell'onorario, la semplicità della questione giuridica, giustifica l'applicazione dei valori minimi previsti dal DM 55/2014, tabella cause innanzi al tribunale, valore indeterminabile – complessità bassa, e dunque l'importo di € 3.809, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a.
6. Le spese di lite.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato ad e per l'effetto condanna a pagarle un'indennità risarcitoria Parte_1 CP_1 pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (che si indica in € 1.788,93 sulla base della busta paga di maggio 2023 prodotta in atti);
- Rigetta la domanda di inquadramento in un livello superiore;
- Rigetta la domanda di differenze retributive per lavoro straordinario;
- Condanna a pagare all'avv. la somma di € 3.809, oltre 15% Parte_1 CP_1 spese generali, iva e c.p.a. a titolo di onorario;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Ivrea, il 10/06/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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