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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9597/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Parco Del Sole N. 22 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016601461000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016601461000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016601461000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120033933554000 CONTRAVV.NI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130002251063000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130002251063000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130002251063000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150042927411000 CONTRAVV.NI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160005910659000 SANZIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180024510827000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 30.9.2024 intimazione di pagamento anche per una cartella di € 5373.49 relativa ad ici anni 2006/2007/2008 dek Comune di Paternò.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva ADER opponendosi.
Non si costituiva il Comune di Paternò.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie ADER ha comprovato la notifica della cartella in esame in data 7.3.2013 (rifiutata dalla ricorrente). Del tutto pretestuose sono le eccezioni mosse dalla ricorrente avverso tale notifica, atteso che la stessa è assistita da fede privilegiata ed unico strumento che avrebbe dovuto azionare la ricorrente per contestare quanto attestato dal notificatore era la proposizione di una querela di falso.
Il concessionario ha – anche – comprovato che in data 12.12.2022 è stata notificata altra intimazione.
Parte ricorrente ha contestato la ritualità della notifica della detta intimazione, ma la stessa – per come emerge dalla documentazione in atti – si è perfezionata per compiuta giacenza, con il corretto adempimento delle formalità previste (sul punto è sufficiente ricordare che le attestazioni delle attività compiute dall'agente postale e/o dal messo notificatore sono assistite da fede privilegiata).
Ancora. Sul punto si ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni
(fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass.
09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n.
27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa
(ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […]
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso
- comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione (decennale) era maturata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER e Comune di Paternò, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ADER, liquidate in complessivi €
580.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cp come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9597/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Parco Del Sole N. 22 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016601461000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016601461000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016601461000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120033933554000 CONTRAVV.NI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130002251063000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130002251063000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130002251063000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150042927411000 CONTRAVV.NI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160005910659000 SANZIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180024510827000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 30.9.2024 intimazione di pagamento anche per una cartella di € 5373.49 relativa ad ici anni 2006/2007/2008 dek Comune di Paternò.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva ADER opponendosi.
Non si costituiva il Comune di Paternò.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie ADER ha comprovato la notifica della cartella in esame in data 7.3.2013 (rifiutata dalla ricorrente). Del tutto pretestuose sono le eccezioni mosse dalla ricorrente avverso tale notifica, atteso che la stessa è assistita da fede privilegiata ed unico strumento che avrebbe dovuto azionare la ricorrente per contestare quanto attestato dal notificatore era la proposizione di una querela di falso.
Il concessionario ha – anche – comprovato che in data 12.12.2022 è stata notificata altra intimazione.
Parte ricorrente ha contestato la ritualità della notifica della detta intimazione, ma la stessa – per come emerge dalla documentazione in atti – si è perfezionata per compiuta giacenza, con il corretto adempimento delle formalità previste (sul punto è sufficiente ricordare che le attestazioni delle attività compiute dall'agente postale e/o dal messo notificatore sono assistite da fede privilegiata).
Ancora. Sul punto si ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni
(fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass.
09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n.
27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa
(ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […]
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso
- comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione (decennale) era maturata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER e Comune di Paternò, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ADER, liquidate in complessivi €
580.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cp come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Giorgio Marino)