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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3323/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Liquidazione Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80131 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005486704000 BOLLO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5954/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3323/2025, depositato in modalità telematica, la società Ricorrente_1 n liquidazione, partita IVA P.IVA ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 100 2025 9005486704 000, notificata in data 31.03.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, relativa alla cartella di pagamento n. 100 2016 0022269836 000, emessa per il recupero di tasse automobilistiche emesse dalla
Regione Campania UOD tasse automobilistiche, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
- Prescrizione del credito azionato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, non si è costituita.
La Regione Campania, risulta costituita, e preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione passiva avverso l'atto emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, sulla quale ricade l'onere di provare in giudizio di aver portato a conoscenza secondo le forme di legge i suddetti atti della riscossione, chiedendo comunque a questa Corte di voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, esaminati gli atti, questa Corte, non può che dichiarare d'ufficio l'incompetenza territoriale non essendo preposto alla definizione del presente procedimento, in favore della competente Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Come è noto, l'articolo 4 del Decreto Legislativo n.546/1992, come modificato dall'art.9 del Decreto Legislativo
24.09.2015 n.156, “Le Commissioni tributarie provinciali (oggi Corti di Giustizia Tributaria di 1° grado) sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle
Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il Regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la
Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Le Commissioni tributarie regionali (attualmente Corti di Giustizia Tributaria di 2° grado) sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione”. Con sentenza n. 44 del 3 maggio 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art.4 del Decreto
Legislativo n.546 del 1992 nella parte in cui attribuiva la competenza alle (allora) Commissioni tributarie provinciali nella cui circoscrizione aveva sede il gestore dei tributi locali, essendo a tal proposito rilevante la sede dell'Ente locale impositore.
Nel caso che ci occupa, dato che il ruolo è stato emesso dalla Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali, la competenza territoriale, come già evidenziato, spetterà inderogabilmente alla summenzionata
Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli, assegnando termine ai sensi dell'articolo 5, comma cinque, del D. Lgs nr. 546/1992 per la riassunzione del processo.
Quanto sopra evidenziato comporta, dunque, il venir meno della competenza di questa Corte.
Motivi di opportunità consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Termini di legge per la riassunzione.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito essendo competente a decidere la controversia la
Corte di Napoli presso la quale va riassunto il giudizio nei termini di legge;
compensa le spese
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3323/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Liquidazione Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80131 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005486704000 BOLLO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5954/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3323/2025, depositato in modalità telematica, la società Ricorrente_1 n liquidazione, partita IVA P.IVA ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 100 2025 9005486704 000, notificata in data 31.03.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, relativa alla cartella di pagamento n. 100 2016 0022269836 000, emessa per il recupero di tasse automobilistiche emesse dalla
Regione Campania UOD tasse automobilistiche, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
- Prescrizione del credito azionato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, non si è costituita.
La Regione Campania, risulta costituita, e preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione passiva avverso l'atto emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, sulla quale ricade l'onere di provare in giudizio di aver portato a conoscenza secondo le forme di legge i suddetti atti della riscossione, chiedendo comunque a questa Corte di voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, esaminati gli atti, questa Corte, non può che dichiarare d'ufficio l'incompetenza territoriale non essendo preposto alla definizione del presente procedimento, in favore della competente Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Come è noto, l'articolo 4 del Decreto Legislativo n.546/1992, come modificato dall'art.9 del Decreto Legislativo
24.09.2015 n.156, “Le Commissioni tributarie provinciali (oggi Corti di Giustizia Tributaria di 1° grado) sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle
Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il Regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la
Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Le Commissioni tributarie regionali (attualmente Corti di Giustizia Tributaria di 2° grado) sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione”. Con sentenza n. 44 del 3 maggio 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art.4 del Decreto
Legislativo n.546 del 1992 nella parte in cui attribuiva la competenza alle (allora) Commissioni tributarie provinciali nella cui circoscrizione aveva sede il gestore dei tributi locali, essendo a tal proposito rilevante la sede dell'Ente locale impositore.
Nel caso che ci occupa, dato che il ruolo è stato emesso dalla Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali, la competenza territoriale, come già evidenziato, spetterà inderogabilmente alla summenzionata
Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli, assegnando termine ai sensi dell'articolo 5, comma cinque, del D. Lgs nr. 546/1992 per la riassunzione del processo.
Quanto sopra evidenziato comporta, dunque, il venir meno della competenza di questa Corte.
Motivi di opportunità consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Termini di legge per la riassunzione.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito essendo competente a decidere la controversia la
Corte di Napoli presso la quale va riassunto il giudizio nei termini di legge;
compensa le spese