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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/12/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Maria Giovanna Deceglie Consigliere alla pubblica udienza del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1
APPELLANTE
contro
: rappresentata e difesa dall'Avv. NOCCO Controparte_1
MI AB
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 28.5.2024, il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda proposta dal lavoratore indicato in epigrafe intesa ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle previste dall'inquadramento formale di riferimento (posizione economica “A/A1” del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e FDG con la qualifica di operaio addetto alle pulizie) dichiarando il suo diritto all'inquadramento nella superiore categoria “B1” - posizione economica “B1”, con decorrenza dal
01.12.2011 con la conseguente condanna della in persona Controparte_1
del proprio Amministratore Unico pro tempore, il pagamento della somma di euro
4.527,84, per il riconoscimento della predetta posizione economica “B1” oltre interessi legali e rivalutazione.
2. Il proponeva appello mediante ricorso depositato il 14.11.2024. Pt_1
L'appellata resisteva in giudizio ed invocava il rigetto del gravame.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3.Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Deve prendersi atto che le parti hanno sottoscritto in data odierna un verbale di conciliazione con cui hanno definito transattivamente la presente controversia.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, pertanto, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez.
III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso
2 del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III,
20 maggio 1998, n. 5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 14.11.2024, avverso la sentenza resa in data 28.5.2024 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti della così Controparte_1
provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, anche in ordine alle spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 09/12/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Maria Giovanna Deceglie Consigliere alla pubblica udienza del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1
APPELLANTE
contro
: rappresentata e difesa dall'Avv. NOCCO Controparte_1
MI AB
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 28.5.2024, il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda proposta dal lavoratore indicato in epigrafe intesa ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle previste dall'inquadramento formale di riferimento (posizione economica “A/A1” del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e FDG con la qualifica di operaio addetto alle pulizie) dichiarando il suo diritto all'inquadramento nella superiore categoria “B1” - posizione economica “B1”, con decorrenza dal
01.12.2011 con la conseguente condanna della in persona Controparte_1
del proprio Amministratore Unico pro tempore, il pagamento della somma di euro
4.527,84, per il riconoscimento della predetta posizione economica “B1” oltre interessi legali e rivalutazione.
2. Il proponeva appello mediante ricorso depositato il 14.11.2024. Pt_1
L'appellata resisteva in giudizio ed invocava il rigetto del gravame.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3.Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Deve prendersi atto che le parti hanno sottoscritto in data odierna un verbale di conciliazione con cui hanno definito transattivamente la presente controversia.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, pertanto, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez.
III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso
2 del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III,
20 maggio 1998, n. 5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 14.11.2024, avverso la sentenza resa in data 28.5.2024 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti della così Controparte_1
provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, anche in ordine alle spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 09/12/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
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