Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2002, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 05 6 92 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME H LA CORTE SUPN MA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 14624/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.16930 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. UI VIDIRI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LO NE NN, elettivamente domiciliata in ROMA presso DI CASSAZIONE, la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CIVITELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DA SRL, in persona del legale AN rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che lo rappresenta e difende ANTONIO FRANCHINA, giusta 2002 unitamente all'avvocato 350 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 12997/98 del Tribunale di AN, depositata il 28/11/98 - R.G.N. 497/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. UI VIDIRI;
uditi gli Avvocati FRANCHINA e MANCUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 10 luglio 1996 AN Lo AN adiva il PR di AN lamentando che la s.r.l. FU con lettera del 17 giugno 1996 l'avesse licenziata per superamento del periodo di comporto. Deduceva che il licenziamento era illegittimo perchè la datrice di lavoro non aveva considerato che il periodo di comporto andava prorogato per le ferie maturate e non godute pari a 5 settimane, 102 ore di lavoro per l'anno 1995 nonchè 36 ore per l'anno 1996 Deduceva altresì di non essere stata messa in My grado di usufruire dell'aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 39 del contratto collettivo delle UI ДИ imprese di pulizia. Tutto ciò premesso, chiedeva la declaratoria di nullità illegittimità del licenziamento e la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Dopo la costituzione del contraddittorio,il PR rigettava il ricorso. A seguito del gravame della Lo AN, il Tribunale di AN con sentenza del 26 novembre 1998 confermava l'impugnata sentenza e condannava l'appellante alle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che anche la presenza di una 1 previsione contrattuale diretta come quella applicabile al caso di specie (art. 34 del contratto a stabilire un periodocollettivo di categoria) dell'anno in cui godere le ferie (nella fattispecie in oggetto: 1 giugno-30 settembre) non poteva determinare un computo automatico, aggiuntivo al comporto, delle ferie maturate. Permaneva, infatti, la potestativa del diritto del lavoratore di natura utilizzare le ferie maturate a prolungamento del comporto e, quindi, l'esclusione categorica di qualsiasi automaticità in proposito, trattandosi in ogni caso di un mutamento della funzione delle ferie rispetto alla loro specifica finalità ricreativa e di ristoro delle energie psico-fisiche e non potendo tale mutamento che essere in ogni caso rimesso al solo soggetto titolare del diritto. Per concludere, nell'insussistenza di un obbligo del datore di lavoro di avvertire il lavoratore dell'avvicinarsi della scadenza del termine di comporto, la Lo AN non poteva dolersi dell'intimato licenziamento non avendo richiesto di potere utilizzare le ferie maturate nè di usufruire dell'aspettativa non retribuita alla stregua dell'art. 39 del contratto collettivo. Avverso tale sentenza, AN Lo AN propone ricorso 2 per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la s.r.l. AN FU. MOTIVI DELLA DECISIONE Va in primo luogo esaminata l'eccezione, sollevata dalla società resistente, di inammissibilità del ricorso. Sostiene, infatti, detta società che nella fattispecie in esame manca una valida procura, per essere la procura stessa posta a margine del ricorso - priva di data e per non contenere nè l'indicazione del giudizio per il quale è stata conferita nè la specificazione del provvedimento gravato. Ai fini del rigetto dell'eccezione è sufficiente ribadire l'indirizzo di questa Corte, che ha statuito дивестиви che nel caso in cui la procura non espliciti in modo la volontà dichiaro proporre ricorso in cassazione (principale o incidentale) per essersi - fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza mentre - l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di 3 inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione,a proposito degli atti del processo,l'art. 159 c.p.c. (cfr. in tali sensi : Cass. 10 aprile 2000 n. 108). Con il primo motivo di ricorso la Lo AN 1. e/o falsa applicazione degli denunzia violazione artt. 36 Cost. e art. 2109 c.c. in relazione all'art. 34 del c.c.n.l. degli addetti alla pulizia (art. 360 n. 3 c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione degli Laite quedo bide artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione al suddetto art. e, in ogni caso, 34 nonchè omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Più specificamente deduce la ricorrente che, come anche affermato dai giudici di legittimità, la concessione delle ferie al dipendente in malattia deve reputarsi automatica anche in mancanza di una richiesta del lavoratore sicchè lo scadere del comporto viene automaticamente spostato all'esaurimento degli eventuali giorni di ferie spettanti al lavoratore siccome non fruiti ancorchè maturati. Ne conseguiva che al momento del licenziamento avendo essa ricorrente completamente maturato tutto il periodo di ferie annuali previsto dall'art. 34 del contratto di lavoro, e pari a 22 giorni lavorativi, la s.r.l. FU AN aveva, prima di risolvere il rapporto di lavoro, l'obbligo di concedere tali ferie a prescindere da una esplicita richiesta del lavoratore. Per di più la mancata concessione delle ferie da parte del datore di lavoro configurava, oltre che una violazione degli obblighi contrattuali ed una autonoma causa di illegittimità del licenziamento, anche una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che devono presiedere l'esecuzione del contratto di categoria atteso che il disposto dell'art. 34 di Guides Volu detto contratto faceva specifico obbligo al datore di lavoro di concedere al dipendente le ferie nel periodo corrente dal 1 giugno al 30 settembre.
1.1. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Nel vigente ordinamento non sussiste un principio generale di convertibilità delle cause di assenza dal lavoro nè è configurabile una regola di automatico prolungamento del periodo di comporto per malattia (anche in assenza di una richiesta del lavoratore) per un periodo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti;
l'eventuale violazione del diritto di riposo annuale (che comunque non potrebbe essere goduto 5 durante la malattia) può infatti dar luogo solo una prestazione pecuniariaall'attribuzione di sostitutiva ma non alla prosecuzione del rapporto per un tempo corrispondente alle ferie non godute (cfr in tali sensi : Cass. 4 giugno 1999 n. 5528). Questa Corte ha, poi, statuito che, pur in presenza del principio della irrinunciabilità delle ferie (di cui all'art. 36, terzo comma, Cost.), il lavoratore per conservare un diritto prioritario e di preminente valore ed interesse, come quello al posto di lavoro, può in ogni caso chiedere che sia imputato a ferie un periodo di malattia, così di fatto prolungando il decorso del comporto, ed in tal modo rinunziando al GU diritto di usufruire delle ferie secondo la destinazione cui queste sono preordinate ( per trovarsi egli in una situazione di obiettiva incompatibilità con il loro reale godimento). Il mutamento del titolo della assenza da malattia a ferie richiede però, in ogni caso, che via sia una richiesta in tal senso da parte del lavoratore e che tale richiesta, con l'indicazione del momento a decorrere dal quale si intenda effettuare detto mutamento, sia avanzata prima della scadenza del termine di comporto, vale a dire prima che il datore di lavoro abbia riacquistato il diritto di recedere 6 ai sensi dell'art. 2110 c.c. ( cfr. in tali sensi Cass. gennaio 1997 n. 873 11 maggio 2000 n. 6043;Cass. 28 cui adde, in epoca più risalente, Cass. 4 maggio 1985 n. 2807). La necessità di individuare un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco ed il conforto ad una soluzione di equo contemperamento di detti interessi, ricavabile da una interpretazione oltre che letterale anche logico-sistematica dell'art. 2109 c.c. (in base al cui disposto le ferie vengono godute nel tempo che l'imprenditore stabilisce, informandone preventivamente il lavoratore>, dovendo il datore di Gundelden lavoro tener conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro>), spiegano anche l'ulteriore indirizzo giurisprudenziale che, pur negando al l'incondizionata facoltà dilavoratore sostituire alla malattia il godimento di ferie maturate quale titolo alla sua assenza allo scopo di bloccare il decorso del periodo di comporto, afferma però che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo diritto alla determinazione del tempo delle ferie è sempre che si sia in presenza di una tenuto - richiesta in tali sensi del lavoratore - a prendere in debita considerazione il fondamentale interesse ad evitare la perdita del posto di lavoro a seguito della 7 scadenza del periodo di comporto, con l'onere, in caso di mancato accoglimento della richiesta, di dimostrarne i motivi(cfr. in tali termini Cass. 8 novembre 2000 n. 14490 cui adde in motivazione : Cass. 14 maggio 1997 n. 4217, per l'affermazione che il datore di lavoro, resosi inadempiente all'obbligo di concedere le ferie maturate nell'anno, è tenuto a concedere senz'altro dette ferie non apparendo certo conforme a diritto, e specificamente all'art. 2109 c.c., ed alle clausole generali di correttezza e buona fede, l'eventuale offerta dell'indennità sostitutiva). 1.2. -Quanto sinora esposto induce per concludere ER sul punto - ad escludere che nel nostro ordinamento sussista una regola di conversione delle cause di assenza dal lavoro che legittimi l'utilizzazione in via automatica delle ferie maturate (e non godute) ai fini del prolungamento del periodo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva. Ad ulteriore conforto delle conclusioni cui si è giunti va osservato, da un lato, che ammettere una possibilità di conversione a seguito di una tardiva (successiva cioè al completo richiesta decorso del periodo di comporto) di utilizzazione delle ferie lungi dall'attuare quel contemperamento di interessi, che si è visto essere alla base del 8 disposto dell'art. 2109, comma 2, c.c., ne violerebbe invece palesemente la ratio perchè ogni programmazione della forza lavoro sarebbe condizionata a scelte unilaterali (e non tempestive comunicate) del lavoratore, con possibili ricadute pregiudizievoli sull'intera organizzazione aziendale. Dall'altro lato, la possibilità di conversione automatica (tale da prescindere, cioè, da una esplicita richiesta del lavoratore) va esclusa sulla base della considerazione le ferie, diretto a che un istituto, come salvaguardare il bene indisponibile della salute del lavoratore, può essere utilizzato a fini non propri Gundelde unicamente in ragione della summenzionata regola della comparazione degli interessi in gioco e del preminente valore che può assumere per il lavoratore la che vaconservazione del posto. Comparazione questa lasciata unicamente alla personale e consapevole scelta di ogni singolo lavoratore,attesa l'incapacità di qualsiasi meccanismo automatico a fornire risposte sempre adeguate ad interessi suscettibili di assumere nella realtà fattuale portata e consistenza diverse. Con il secondo motivo la ricorrente deduce 2. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all'art. 39 c.c.n.l. nonchè omessa, insufficiente e in ogni caso contraddittoria 9 motivazione circa un punto decisivo della controversia relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In in particolare la ricorrente premesso che il suddetto art 39 prevede, su richiesta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore ai quattro mesi una volta superati i limiti di conservazione del posto di lavoro deduce che la società datrice di lavoro nel licenziarla, subito dopo l'esaurimento del periodo di comporto, ha violato i principi di correttezza e buona fede perchè ha impedito ad essa ricorrente di chiedere il godimento dell'aspettativa ed alla società di valutare detta richiesta, che giusta la disposizione contrattuale non poteva che essere avanzata a comporto già scaduto.
2.1. Questa Corte ha più volte ribadito che qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta 1'omessa o insufficiente motivazione della sentenza per l'asserita mancata valutazione di impugnata processuali (un documento, deposizioni risultanze testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata(o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi ove ricorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel 10 ricorso - la circostanza che egli asserisce decisiva e non valutata (o insufficientemente valutata), dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative(cfr. ex plurimis: Cass. 15 giugno 1999 n. 5945;Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161; Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972). Orbene, alla stregua di tale principio la censura della Lo AN avrebbe potuto trovare ingresso in in ricorso gli estremi della richiesta di godimento Garbolder questa sede solo se la stessa Lo AN avesse indicato dell'aspettativa non retributiva, se avesse in particolare specificato il contenuto e la data di detta richiesta e se avesse, infine, anche precisato cessazione del periodo di comporto. la data di L'incompletezza, quindi, nei sensi ora indicati, del ricorso non consente in alcun modo di formulare alcun giudizio sulla denunziata violazione da parte della s.r.l. AN FU dei criteri di buona fede e correttezza idonei a legittimare, nella ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, la domanda di reintegra nel posto di lavoro. 11 3. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2002. IL CONSIGLILIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Gludo When M IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 19 APR 2002 Quore 12