Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 3113/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 02.04.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3113/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( - avv. D'AVINO DAVIDE Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2024, la parte ricorrente di cui in CP_ epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui l
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aveva revocato e chiesto la restituzione delle somme percepite a titolo di
Reddito di Cittadinanza nei periodi compresi tra luglio 2019 e ottobre 2020
(€ 7.500,00) e dicembre 2020 e maggio 2022 (€ 9.000,00), notificati in data
30.05.2024 e motivati con un asserito sintetico richiamo alla “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013” –
“Violazione dell'art. 3, comma 12, Legge n. 26/2019 – mancata presentazione nuova DSU per variazione del nucleo familiare entro due mesi dalla variazione”. Eccepiva, in particolare, che la genericità della motivazione aveva impedito di difendersi compiutamente e rivendicava la correttezza degli adempimenti amministrativi/anagrafici già posti in essere, nel pieno rispetto delle disposizioni normative disciplinanti l'erogazione della prestazione, nonché la corrispondenza al vero della dichiarazione.
Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro adito, di accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio e, per l'effetto, di dichiarare non dovuta la richiesta di restituzione delle somme percepite.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio, a seguito di rinotifica, con memoria difensiva depositata in data
12.03.2025, concludendo come in atti per il rigetto della domanda attorea.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione attorea circa il difetto di CP_ motivazione degli atti recuperatori inoltrati dall , atteso che in essi è agevolmente evincibile il motivo per il quale l'istituto ha proceduto alla revoca del beneficio assistenziale ovvero la non veridicità dell'autodichiarazione sui componenti del nucleo familiare.
Ciò detto, va ora osservato in diritto che il d.l. 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) - conv. nella l.
26/2019 - ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di Cittadinanza.
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La legislazione ha posto dei particolari obblighi di comunicazione in capo ai percettori del beneficio e ciò tanto nell'ambito della procedura di richiesta quanto in corso di fruizione. Invero, si stabilisce la decadenza nel caso in cui uno dei componenti della famiglia non effettui comunicazioni
(ovvero presenti comunicazioni mendaci) relative alle variazioni patrimoniali conseguenti l'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, IX comma, ottenendo così un benefit superiore a quello spettante;
oppure non presenti una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata ex art. 3, XII comma, in caso di variazioni nel nucleo familiare
(art. 7, V comma, lett. f-g); o ancora, quando, a seguito di un'attività ispettiva, sia sorpreso a svolgere attività di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale, in assenza, rispettivamente, delle comunicazioni obbligatorie o di quelle ex art. 3, IX comma (art. 7, V comma, lett. h); infine, di nuovo, se all'atto della richiesta del RdC fornisca dichiarazioni mendaci, od ometta le prescritte comunicazioni, in modo tale da ottenere un sussidio maggiore di quello dovuto (art. 7, VI comma).
Per la parte che qui interessa, occorre rilevare che il beneficiario del reddito di cittadinanza non è di per sé il richiedente, ma il nucleo familiare, ed il valore economico si calcola proprio in relazione alla sua composizione;
ne deriva che la composizione nel tempo del nucleo familiare e le vicende personali e lavorative dei singoli componenti incidono non solo sull'importo del beneficio, ma anche sullo stesso diritto alla sua percezione. In tal senso, infatti, l'art. 3 comma 12 prevede espressamente che “In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc”. È quindi disposta la decadenza dal beneficio
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quando il richiedente non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12.
Orbene nel caso di specie, dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti risulta che il ricorrente, nelle varie e successive
DSU inoltrate all'istituto, ha sempre dichiarato di risiedere in Scafati alla via
Passanti n. 49, mentre in ricorso fa riferimento come indirizzo di residenza al civico 47, luogo, quest'ultimo, coincidente con quanto attestato dal certificato di residenza storico del 06.06.2024 (cfr. doc. in atti). Quest'ultimo indirizzo corrisponderebbe, poi, proprio all'immobile di provenienza ereditaria oggetto di rinuncia da parte del ricorrente nel 2006 e alienato a terzi dalle di lui sorelle nel 2018. Peraltro, il ricorrente non ha neppure esibito una ragione in base alla quale si può giustificare la sua residenza, atteso che, nell'autodichiarazione, ha indicato la casa di abitazione come immobile non di proprietà, né condotto in locazione, ma abitato in base ad altro titolo, non altrimenti individuato e provato. CP_ D'altro canto, va rimarcato che l'eccezione sostenuta dall , ossia che alla medesima anagrafica del ricorrente risulterebbe residente anche la di lui sorella ( ), di guisa che alla modifica della Persona_1 composizione del nucleo familiare non avrebbe fatto seguito l'invio di una
Dsu aggiornata, è rimasta di fatto insuperata. Ciò in quanto lo stesso ricorrente ha dedotto nel suo atto introduttivo - al punto 3) di pag.
3 - che abbia come località di residenza proprio la sua, rimanendo Persona_1 come del tutto assertiva e apodittica, oltre che non smentita da altri elementi di prova, la affermazione che tale residenza sia solo formale e non sostanziale.
In definitiva, in completa dissonanza con quanto dichiarato al fine dell'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto, la parte ricorrente ha stabilito il suo luogo di residenza in altro immobile, precedentemente oggetto di rinuncia all'eredità, in coabitazione con la sorella. Tali dati depongono, quindi, per la revoca del beneficio, risultando CP_ la procedura recuperatoria azionata dall immune da censure di legittimità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall , liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, 02.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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