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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5538/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 5538/2023
tra
Parte_1
in proprio e nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul Pt_2 Parte_1 figlio minore Persona_1
RICORRENTI
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 12.20 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per , Per IN PROPRIO e Parte_1 Parte_3 nell'esercizio della potestà genitoriale sul minore l'avv. SAITTA Persona_1 IA e l'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._1 UBALDI 8 ROMA, oggi sostituito dall'avv. Sara Pini;
Per nessuno già contumace;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5538/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAITTA Parte_1 C.F._2
IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._1
UBALDI 8 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI N. 8
ROMApresso il difensore avv. SAITTA IA
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEL Parte_3
MINORE (C.F. ), con il patrocinio Persona_1 C.F._3 dell'avv. SAITTA IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA C.F._1
BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI
N. 8 ROMA presso il difensore avv. SAITTA IA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 deciesc.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...]
IM (RN) il 15/12/1881, emigrato in Brasile dove si sposava con , senza mai Persona_3 naturalizzarsi cittadino brasiliano.
In particolare, i ricorrenti, hanno dedotto le circostanze di fatto che seguono: “ 1. La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta del sig. Persona_2 nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. 1).
Il predetto non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (doc. 2).
2. Dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva la sig.ra (doc. 3). Per_2 Persona_3 Per_4
3. Dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. (doc. 4) nasceva nel 1954 la Per_4 Persona_5 sig.ra (doc. 5), a cui pertanto veniva trasmessa la cittadinanza italiana dalla madre. Difatti, per Pt_4
i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
pagina 3 di 9 4. La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 6) e procreavano il sig. Pt_4 Persona_6
(doc. 7) e il sig. (doc. 8). Pt_1 Pt_3
5. Quindi il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra (doc. 9) e Pt_3 Persona_7 dalla loro unione nasceva il sig. doc. 10). Per_1
6. Gli odierni richiedenti hanno presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il
Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (doc. 11) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano, in assenza di eventi interruttivi. In precedenza, questi avevano già tentato ripetutamente, invano, di presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano di San Paolo, in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano, in assenza di eventi interruttivi (si allegano solo alcuni dei numerosi tentativi di accesso al sistema automatico di prenotazione;
doc.12). Il portale del Consolato Generale d'Italia a San Paolo (Brasile) informa che, per poter accedere al servizio di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e prenotare l'appuntamento, sta adottando la modalità di prenotazione on line, tramite il servizio prenot@mi (doc.
13). Tuttavia, la possibilità di prenotazione on-line e, di conseguenza, di accesso al servizio non è libera ed illimitata, ma riserva solo pochi posti giornalieri ai richiedenti, tanto da comportare, di fatto,
l'impossibilità di accedere al servizio stesso, impedendo al contempo l'esercizio di un diritto soggettivo.
Pertanto, i richiedenti presentavano un'istanza di riconoscimento a mezzo posta raccomandata, allegando i relativi documenti di identità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 D.P.R.
445/2000 e 65 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii., al Consolato (cfr. doc. 11).
Ciononostante, la parte ricorrente non ha ricevuto nessuna risposta e/o convocazione dalla quale evincere una data certa in cui la documentazione dovrebbe essere esaminata ed il procedimento amministrativo concluso. Il predetto Consolato non è in grado di stimare neppure un termine temporale per la convocazione dei richiedenti solo per la presentazione dei documenti, né tanto meno per l'effettiva conclusione della pratica.
Difatti, il Consolato di San Paolo pubblica sul proprio portale istituzionale le convocazioni per i richiedenti entrati nella fila dell'anno 2012 (cfr. doc. 13). A fronte di ciò, non è neppure possibile fare alcuna previsione in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento, atteso che il momento della convocazione non coincide con quello dell'emissione del provvedimento finale, ma solo con l'inizio dell'eventuale fase istruttoria, senza alcuna garanzia di conclusione in tempi certi e ragionevoli.
In ragione della totale incertezza in ordine ai tempi per il riconoscimento del proprio diritto pagina 4 di 9 soggettivo, l'odierna ricorrente è stata costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana.”
All'udienza del 13 settembre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, è stata dichiarata la contumacia della resistente e, disposto diversi rinvii, la causa è stata posta in decisione.
Con decreto 83/2025 il presento procedimento veniva assegnato alla scrivente in data 27.10.2025.
1. La domanda è fondata.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale
«salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Agli atti del presente procedimento risulta, altresì, che gli odierni ricorrenti si siano preventivamente rivolti agli uffici consolari del Brasile per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana senza però ottenere, allo stato, la fissazione di alcuna data per un appuntamento o una pagina 5 di 9 convocazione (docc. nn. 11-12). Ciò è dovuto al fatto, peraltro notorio e agevolmente desumibile dalla pagina web del Consolato Generale d'Italia che, presso tali organi consolari, i richiedenti debbano affrontare un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benché dovuto ad un notevole numero di richieste di cittadinanza, crea, di fatto uno stato di paralisi dei servizi competenti ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività. Tale circostanza, come riconosciuto da pronunce giurisprudenziali determina il decorso di un lasso di tempo significativamente lungo (in termini di svariati anni) di attesa a carico dei ricorrenti richiedenti la cittadinanza e sostanzialmente corrispondente ad un diniego della domanda ed è, quindi, idonea a fondare l'interesse ad agire delle stesse dinanzi all'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento del diritto non altrimenti conseguibile in tempi congrui e ragionevoli.
In punto di diritto, si deve osservare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (Doc. 2 ricorso), sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Si ritiene dunque provata la trasmissione ai ricorrenti medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
pagina 6 di 9 Non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di con cittadino straniero Per_4
, celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di Persona_5 legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n.
4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del
1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello
"status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»).
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto di naturalizzazione, per la quale occorreva manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
pagina 7 di 9 Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
La domanda va dunque accolta.
Attesa la novità e complessità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA la cittadinanza italiana di :
nato in [...] il [...], Parte_1
nato in Brasile il [...], in [...] e in qualità di genitore esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sul minore nato in [...] il [...], Persona_1 pagina 8 di 9 - ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 19 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 5538/2023
tra
Parte_1
in proprio e nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul Pt_2 Parte_1 figlio minore Persona_1
RICORRENTI
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 12.20 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per , Per IN PROPRIO e Parte_1 Parte_3 nell'esercizio della potestà genitoriale sul minore l'avv. SAITTA Persona_1 IA e l'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._1 UBALDI 8 ROMA, oggi sostituito dall'avv. Sara Pini;
Per nessuno già contumace;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5538/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAITTA Parte_1 C.F._2
IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._1
UBALDI 8 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI N. 8
ROMApresso il difensore avv. SAITTA IA
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEL Parte_3
MINORE (C.F. ), con il patrocinio Persona_1 C.F._3 dell'avv. SAITTA IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA C.F._1
BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI
N. 8 ROMA presso il difensore avv. SAITTA IA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 deciesc.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...]
IM (RN) il 15/12/1881, emigrato in Brasile dove si sposava con , senza mai Persona_3 naturalizzarsi cittadino brasiliano.
In particolare, i ricorrenti, hanno dedotto le circostanze di fatto che seguono: “ 1. La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta del sig. Persona_2 nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. 1).
Il predetto non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (doc. 2).
2. Dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva la sig.ra (doc. 3). Per_2 Persona_3 Per_4
3. Dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. (doc. 4) nasceva nel 1954 la Per_4 Persona_5 sig.ra (doc. 5), a cui pertanto veniva trasmessa la cittadinanza italiana dalla madre. Difatti, per Pt_4
i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
pagina 3 di 9 4. La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 6) e procreavano il sig. Pt_4 Persona_6
(doc. 7) e il sig. (doc. 8). Pt_1 Pt_3
5. Quindi il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra (doc. 9) e Pt_3 Persona_7 dalla loro unione nasceva il sig. doc. 10). Per_1
6. Gli odierni richiedenti hanno presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il
Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (doc. 11) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano, in assenza di eventi interruttivi. In precedenza, questi avevano già tentato ripetutamente, invano, di presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano di San Paolo, in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano, in assenza di eventi interruttivi (si allegano solo alcuni dei numerosi tentativi di accesso al sistema automatico di prenotazione;
doc.12). Il portale del Consolato Generale d'Italia a San Paolo (Brasile) informa che, per poter accedere al servizio di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e prenotare l'appuntamento, sta adottando la modalità di prenotazione on line, tramite il servizio prenot@mi (doc.
13). Tuttavia, la possibilità di prenotazione on-line e, di conseguenza, di accesso al servizio non è libera ed illimitata, ma riserva solo pochi posti giornalieri ai richiedenti, tanto da comportare, di fatto,
l'impossibilità di accedere al servizio stesso, impedendo al contempo l'esercizio di un diritto soggettivo.
Pertanto, i richiedenti presentavano un'istanza di riconoscimento a mezzo posta raccomandata, allegando i relativi documenti di identità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 D.P.R.
445/2000 e 65 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii., al Consolato (cfr. doc. 11).
Ciononostante, la parte ricorrente non ha ricevuto nessuna risposta e/o convocazione dalla quale evincere una data certa in cui la documentazione dovrebbe essere esaminata ed il procedimento amministrativo concluso. Il predetto Consolato non è in grado di stimare neppure un termine temporale per la convocazione dei richiedenti solo per la presentazione dei documenti, né tanto meno per l'effettiva conclusione della pratica.
Difatti, il Consolato di San Paolo pubblica sul proprio portale istituzionale le convocazioni per i richiedenti entrati nella fila dell'anno 2012 (cfr. doc. 13). A fronte di ciò, non è neppure possibile fare alcuna previsione in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento, atteso che il momento della convocazione non coincide con quello dell'emissione del provvedimento finale, ma solo con l'inizio dell'eventuale fase istruttoria, senza alcuna garanzia di conclusione in tempi certi e ragionevoli.
In ragione della totale incertezza in ordine ai tempi per il riconoscimento del proprio diritto pagina 4 di 9 soggettivo, l'odierna ricorrente è stata costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana.”
All'udienza del 13 settembre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, è stata dichiarata la contumacia della resistente e, disposto diversi rinvii, la causa è stata posta in decisione.
Con decreto 83/2025 il presento procedimento veniva assegnato alla scrivente in data 27.10.2025.
1. La domanda è fondata.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale
«salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Agli atti del presente procedimento risulta, altresì, che gli odierni ricorrenti si siano preventivamente rivolti agli uffici consolari del Brasile per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana senza però ottenere, allo stato, la fissazione di alcuna data per un appuntamento o una pagina 5 di 9 convocazione (docc. nn. 11-12). Ciò è dovuto al fatto, peraltro notorio e agevolmente desumibile dalla pagina web del Consolato Generale d'Italia che, presso tali organi consolari, i richiedenti debbano affrontare un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benché dovuto ad un notevole numero di richieste di cittadinanza, crea, di fatto uno stato di paralisi dei servizi competenti ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività. Tale circostanza, come riconosciuto da pronunce giurisprudenziali determina il decorso di un lasso di tempo significativamente lungo (in termini di svariati anni) di attesa a carico dei ricorrenti richiedenti la cittadinanza e sostanzialmente corrispondente ad un diniego della domanda ed è, quindi, idonea a fondare l'interesse ad agire delle stesse dinanzi all'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento del diritto non altrimenti conseguibile in tempi congrui e ragionevoli.
In punto di diritto, si deve osservare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (Doc. 2 ricorso), sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Si ritiene dunque provata la trasmissione ai ricorrenti medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
pagina 6 di 9 Non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di con cittadino straniero Per_4
, celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di Persona_5 legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n.
4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del
1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello
"status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»).
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto di naturalizzazione, per la quale occorreva manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
pagina 7 di 9 Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
La domanda va dunque accolta.
Attesa la novità e complessità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA la cittadinanza italiana di :
nato in [...] il [...], Parte_1
nato in Brasile il [...], in [...] e in qualità di genitore esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sul minore nato in [...] il [...], Persona_1 pagina 8 di 9 - ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 19 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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