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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/11/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2161/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2161/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRA Parte_1 P.IVA_1 PAOLO e dell'avv. MERONI MARISA OLGA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 NARDELLA ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono infondate e vanno pertanto rigettate.
, quale cessionaria dei crediti originariamente maturati in capo ad , Parte_1 CP_2 ha convenuto in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: Cont
“In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 4.828,73 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
pagina 1 di 3 d. € 5.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02;
e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_1 Cont rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
Cont In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
[...] delle diverse somme, a titolo di: Controparte_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02; che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Controparte_1 Cont
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
[...]
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona Controparte_1 Cont del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato Controparte_1 arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_1
Orbene, preliminarmente va rilevato come, per espressa previsione normativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano rivestire a pena di nullità la forma scritta, sicchè non può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date (ex plurimis Cass. 9491/2021), essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Ancora in via preliminare va osservato come, in tema d'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento di una prestazione abbia l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, spettando, invece, al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. ord. 13685/2019, tra le altre).
Nella specie, oggetto di causa sono i crediti maturati da nei confronti del CP_2 CP_1
asserito beneficiario delle prestazioni erogate in forza di validi titoli contrattuali, e da
[...] questa ceduti alla società attrice.
A norma dell'art. 1262 c.c., il cedente è obbligato a consegnare al cessionario, nella specie
[...]
i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, quindi, nello Parte_1 specifico i contratti stipulati con l'ente pubblico e le fatture rimaste impagate.
Sarebbe stato dunque onere dell'attrice allegare i contratti in forma scritta a suo tempo stipulati tra l'ente comunale e le società erogatrici delle forniture nonché le fatture periodicamente emesse e rimaste inevase, fornendo, altresì, il riscontro che tali fatture abbiano formato specifico oggetto dei contratti di cessioni di credito intervenuti in favore di . Parte_1
A sostegno delle domande svolte, la società attrice si è invece limitata a produrre l'atto di cessione di crediti intervenuto tra essa ed ed un elenco unilateralmente predisposto delle fatture Controparte_4 emesse dalla società cedente a carico del Controparte_1 CP_1
Non avendo, pertanto, l'attrice fornito idonea prova dei fatti costitutivi dei crediti secondo i canoni di un giudizio ordinario, le domande formulate in via principale e subordinata vanno rigettate.
pagina 2 di 3 Quanto all'ulteriore domanda subordinata ex art. 2041 c.c., il Supremo Collegio insegna come "L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento" (Cass. ord. 14944/2022).
Conformemente i giudici di legittimità hanno, altresì, chiarito come la domanda ex art. 2041 cc non possa essere utilizzata subordinatamente rispetto alla domanda ex contractu per eluderne l'esito sfavorevole conseguente alla carenza di prova (Cass. 18502/13).
Nella specie parte attrice, pur postulando la sussistenza di validi titoli contrattuali tra il CP_1 e la società cedente, non ne ha dato idonea dimostrazione.
[...]
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dell'ulteriore domanda subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia e la non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 13.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2161/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRA Parte_1 P.IVA_1 PAOLO e dell'avv. MERONI MARISA OLGA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 NARDELLA ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono infondate e vanno pertanto rigettate.
, quale cessionaria dei crediti originariamente maturati in capo ad , Parte_1 CP_2 ha convenuto in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: Cont
“In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 4.828,73 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
pagina 1 di 3 d. € 5.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02;
e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_1 Cont rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
Cont In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
[...] delle diverse somme, a titolo di: Controparte_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02; che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Controparte_1 Cont
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
[...]
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona Controparte_1 Cont del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato Controparte_1 arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_1
Orbene, preliminarmente va rilevato come, per espressa previsione normativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano rivestire a pena di nullità la forma scritta, sicchè non può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date (ex plurimis Cass. 9491/2021), essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Ancora in via preliminare va osservato come, in tema d'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento di una prestazione abbia l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, spettando, invece, al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. ord. 13685/2019, tra le altre).
Nella specie, oggetto di causa sono i crediti maturati da nei confronti del CP_2 CP_1
asserito beneficiario delle prestazioni erogate in forza di validi titoli contrattuali, e da
[...] questa ceduti alla società attrice.
A norma dell'art. 1262 c.c., il cedente è obbligato a consegnare al cessionario, nella specie
[...]
i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, quindi, nello Parte_1 specifico i contratti stipulati con l'ente pubblico e le fatture rimaste impagate.
Sarebbe stato dunque onere dell'attrice allegare i contratti in forma scritta a suo tempo stipulati tra l'ente comunale e le società erogatrici delle forniture nonché le fatture periodicamente emesse e rimaste inevase, fornendo, altresì, il riscontro che tali fatture abbiano formato specifico oggetto dei contratti di cessioni di credito intervenuti in favore di . Parte_1
A sostegno delle domande svolte, la società attrice si è invece limitata a produrre l'atto di cessione di crediti intervenuto tra essa ed ed un elenco unilateralmente predisposto delle fatture Controparte_4 emesse dalla società cedente a carico del Controparte_1 CP_1
Non avendo, pertanto, l'attrice fornito idonea prova dei fatti costitutivi dei crediti secondo i canoni di un giudizio ordinario, le domande formulate in via principale e subordinata vanno rigettate.
pagina 2 di 3 Quanto all'ulteriore domanda subordinata ex art. 2041 c.c., il Supremo Collegio insegna come "L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento" (Cass. ord. 14944/2022).
Conformemente i giudici di legittimità hanno, altresì, chiarito come la domanda ex art. 2041 cc non possa essere utilizzata subordinatamente rispetto alla domanda ex contractu per eluderne l'esito sfavorevole conseguente alla carenza di prova (Cass. 18502/13).
Nella specie parte attrice, pur postulando la sussistenza di validi titoli contrattuali tra il CP_1 e la società cedente, non ne ha dato idonea dimostrazione.
[...]
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dell'ulteriore domanda subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia e la non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 13.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3