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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.1126 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f.: ) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, dagli avvocati Emanuela GUARINO e Monica CANEPA, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati in Brindisi, alla Piazza
Matteotti, presso la Casa comunale;
CP_1
[...]
(P. Iva , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_2
Concetta Sorrentino, presso il cui studio in Roma, al Largo Arrigo VII n.4, è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA- All'udienza collegiale del 22.01.2025, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa risultano così riportati nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, ritualmente
notificato, il in persona del Commissario Straordinario e l.r.p.t., si opponeva al Parte_2
decreto ingiuntivo n.1007/17 del 30/06/2017, emesso dal Tribunale di Brindisi e notificato il
27/7/2017, con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore di dell'importo di euro CP_1
41.923,34, oltre interessi ex D.lgs. n.231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e spese
processuali della fase monitoria.
La agiva per il saldo di alcune fatture non pagate, emesse dall'Azienda a fronte di CP_1
prestazioni rese in favore del nell'ambio dell'appalto per manutenzione, pulizia Parte_2
e custodia degli impianti sportivi comunali.
Secondo l'amministrazione comunale opponente, le fatture - dedotte nell'impugnato decreto
ingiuntivo - si riferivano a rimborso utenze per consumi di energia elettrica e acqua afferenti agli
impianti “Stadio Fanuzzi”, “torretta Paradiso” e “pista di atletica SE”, che sarebbero
ricomprese nelle attività oggetto dell'appalto stesso e, quindi, da remunerarsi con il canone
corrisposto dal alla IE opposta. Parte_2
Si costituiva adducendo che, nell'appalto aggiudicatosi, non erano ricompresi né la CP_1
pista di atletica SE, né il campo di calcio “Torretta Paradiso”, e precisando, altresì, che
successivamente all'avvio della gestione e manutenzione dei 17 impianti sportivi di cui all'appalto
(Capitolato spec. All. A), il riteneva necessario ed opportuno affidare, alla società stessa, Pt_2
anche la pista d'atletica ed il campo Torretta, originariamente non ricomprese nell'appalto.
Dunque, l'opposta si vedeva costretta a chiedere il rimborso delle spese sostenute per le utenze idro-
elettriche di impianti estranei all'appalto, i cui costi non erano coperti dall'appalto stesso. Del che veniva fornita da ampia prova documentale;
così come i verbali di consegna CP_1
degli impianti, prodotti dalla stessa Amministrazione Comunale, non facevano che confortare le
ragioni della società opposta, la quale precisava, inoltre, che la fattura n.124/2014 di euro 2.741,86,
la fattura n.129/2014 di euro 7.803,82 e la fattura n.126/2014 di euro 2.127,38 riguardavano il
rimborso dell'utenza di energia elettrica e dell'utenza di fornitura acqua, relativa al Campo sportivo
detto “Torretta”, sito nel quartiere “Paradiso”; mentre la fattura n.125/2014 di euro 2.016,20 e la
fattura n.171/2014 di euro 5.158,87, riguardavano il rimborso dell'utenza di energia elettrica fornita
alla Pista d'Atletica in contrada SE (impianti entrambi non compresi nell'appalto di gestione
manutenzione per gli impianti comunali elencati nell'allegato A del Capitolato speciale, ma aggiunti
in data 30/9/2013, dopo l'avvio dell'esecuzione dell'appalto); e che, infine, la fattura n.130/2014 di
euro 21.639,61, era relativa al rimborso dei consumi straordinari di acqua nello stadio Fanuzzi, a
seguito di una perdita delle tubazioni.
Adduceva, altresì, l'opposta che, dal nel corso dell'esecuzione del contratto di Parte_2
appalto, più volte richiamato nel presente giudizio, mai erano state mosse dall'Amministrazione
comunale opponente contestazioni, osservazioni e/o riserve, circa l'operato della società opposta,
che si era trovata a sostenere costi di utenze non ricomprese nell'originario accordo fra le odierne
parti e, quindi, nel prezzo di aggiudicazione pari ad euro 967.923,00 annui.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 1435/2021,
pubblicata in data 5/11.2021, con cui il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, 1)
rigettava l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermava il d.i.
opposto n.1007/17 del 30/6/2017, emesso dal Tribunale di Brindisi e notificato il 27/7/2017; 3)
dichiarava dovute dal a le somme, portate dal d.i. opposto Parte_2 CP_1
n.10007/17 del 30/6/2017 emesso dal Tribunale di Brindisi e notificato il 27/7/2017, richieste
dall'opposta all'opponente con ingiunzione e con le fatture di cui in narrativa;
4) condannava,
pertanto il al pagamento in favore di dell'importo pari ad euro Parte_2 CP_1
41.923,34 oltre interessi moratori nella misura e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 D.lgs. 231/2002; 5) condannava, infine, il opponente al pagamento in favore della società opposta Pt_2
delle spese d competenze del giudizio nonché di quelle della fase monitoria.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto ritualmente notificato, il in Parte_2
persona del sindaco p.t., cui si opponeva in persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, CP_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza collegiale del 22.01.2025, previo deposito di memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'ente appellante deduce error in procedendo;
nullità della
sentenza per motivazione inesistente e/o apparente.
Segnatamente evidenzia come la sentenza de qua si componga sostanzialmente di una prima parte, in cui il primo giudice descrive lo svolgimento del processo, riproducendo sostanzialmente il contenuto delle difese della IE opposta e, in particolare, la circostanza per cui le fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferissero ad impianti non ricompresi nel contratto di appalto;
ed una seconda parte nella quale il Tribunale adito conclude per l'infondatezza dell'opposizione con conseguente conferma del decreto monitorio opposto.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce error in iudicando; segnatamente reitera l'eccezione di nullità del rapporto sul quale si fondano le pretese azionate, in via monitoria, dalla verso il attesa la inesistenza di un contratto e di un impegno di CP_2 Pt_2 Parte_2
spesa legittimante dette pretese.
Evidenzia l'appellante come sebbene avesse ottenuto il decreto ingiuntivo de quo per CP_1
il pagamento di alcune fatture che, asseritamente, si riferivano a servizi dalla stessa svolti in virtù del contratto di appalto Rep. n. 11734 del 26.3.2013 stipulato con il - avente ad Parte_2
oggetto la “gestione del servizio di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia degli impianti sportivi
del (fatture nn. 124/2014, 129/2014, 126/2014, 125/2014, 171/2014 e 130/14) - Parte_2 costituendosi nel giudizio di opposizione - promosso dall'ente territoriale - precisava che gli importi oggetto di ingiunzione si riferivano a fatture (nn. 124/2014, 129/2014, 126/2014, 125/2014 e 171/14)
afferenti strutture (Torretta e SE) non ricomprese nell'elenco allegato al citato contratto,
ovvero a lavori (fatt.n.171/13) che, pur riferendosi ad un impianto rientrate nello stipulato appalto
(Stadio Fanizzi), riguardavano una prestazione esulante dalla tipologia di lavori oggetto del citato contratto.
3. Dette censure sono fondate.
Ed invero, preliminarmente va rilevata la tempestività delle eccezioni di inesistenza e/o nullità del rapporto sul quale si sono fondate le avverse pretese creditorie – stante l'assenza di un contratto scritto e di un impegno ex art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000 – in quanto sollevata dal Parte_2
alla prima udienza del giudizio di opposizione in primo grado, nonché ribadite nelle note ex
[...]
art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., allorché la società opposta, costituendosi ha precisato la propria domanda.
Difatti la IE , costituendosi nel giudizio di opposizione, diversamente da quanto CP_1
sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, precisava che: a) i servizi cui si riferivano le fatture nn. 124/2014, 129/2014, 126/2014, 125/2014 e 171/2014, afferivano alle strutture “Torretta” e
“SE”, non ricomprese nell'elenco di cui all'originario contratto di appalto n. 11734/13; b) la fattura n. 130/2014, pur riferendosi ad un impianto sportivo rientrante nel citato contratto di appalto
(Stadio Fanuzzi), riguardava una prestazione esulante dalla tipologia dei lavori appaltati (e dunque non rientrante nel canone annuo concordato) sebbene afferiva sempre ad un rimborso di consumi di acqua ma derivanti dalla rottura di un impianto.
Tanto premesso, deve ritenersi principio consolidato che “la volontà di obbligarsi della P.A. non può
desumersi per implicito da atti o fatti, dovendo essere manifestata nelle forme prescritte dalla legge,
tra cui l'atto scritto ad substantiam, rispondendo tale requisito all'esigenza di identificare con
precisione il contenuto negoziale e consentire i controlli previsti dalla legge (da ultimo Cass. 16
luglio 1998, n. 6966; 30 giugno 1998, n. 6406; 8 aprile 1998, n. 3662). In particolare, per il perfezionamento dei contratti stipulati dai Comuni, è necessaria la
manifestazione documentale della volontà negoziale da parte del sindaco, che è l'organo
rappresentativo del Comune, abilitato a manifestarne la volontà nei confronti dei terzi (Cass. 24
giugno 1997, n. 5642). Tale volontà, inoltre, deve avere per oggetto la conclusione del contratto, e
non può essere ritenuta implicita in atti, ancorché in forma scritta, aventi contenuto diverso, essendo
la forma scritta finalizzata, come si è detto, alla precisa identificazione del contenuto negoziale ed
all'esercizio dei controlli stabiliti dalla legge: finalità che resterebbe frustrata ove si ammettesse la
validità di vincoli contrattuali implicitamente derivanti da atti non diretti a costituirli e non preceduti
o seguiti, pertanto, dall'iter procedimentale previsto dalla legge.”
Ne deriva che il giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto che le prestazioni in oggetto, relative ai campi sportivi non ricompresi nell'elenco allegato al contratto di appalto, potessero validamente ricondursi all'ente territoriale, in virtù del verbale di consegna del 30/9/2013 (successivo al contratto di appalto) e di una delibera - nella quale veniva genericamente aumentata la spesa per la manutenzione degli impianti sportivi - non potendo, per quanto sopra detto, i contratti con la P.A.
essere stipulati per fatti concludenti, né per rinvio ad atti scritti e/o implicitamente.
Parimenti i costi sostenuti per la rottura dell'impianto idrico dello stadio Fanuzzi – impianto questo ricompreso nell'elenco allegato al citato contratto di appalto – esulano pacificamente dall'oggetto delle prestazioni in esso ricomprese e, pertanto, non essendo riferibili né ad un contratto scritto né ad un impegno di spesa assunto ad hoc, in virtù di quanto disposto all'art 191, comma 1°, del D. Lgs. n.
267/2000, non possono gravare sull'ente pubblico.
3. All'esito del presente giudizio conseguono, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione proposta dal appellante, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Pt_2
opposto, e la condotta della società appellata alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.147/2022 applicabile ratione temporis.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dal in persona del sindaco p.t., nei Parte_2
confronti di in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1435/2021 del Tribunale di CP_1
Brindisi, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta dal con atto di citazione del 6/10/2017, con Parte_2
conseguente revoca del d.i. opposto, n.1007/17 emesso il 30/6/2017 dal Tribunale di Brindisi;
b) condanna la società alla rifusione, in favore dell'ente territoriale, delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi euro 2.259,00 di cui euro 259,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, e complessivi euro 2.040,00 per il presente gravame, di cui euro 840,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 27
maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.1126 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f.: ) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, dagli avvocati Emanuela GUARINO e Monica CANEPA, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati in Brindisi, alla Piazza
Matteotti, presso la Casa comunale;
CP_1
[...]
(P. Iva , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_2
Concetta Sorrentino, presso il cui studio in Roma, al Largo Arrigo VII n.4, è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA- All'udienza collegiale del 22.01.2025, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa risultano così riportati nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, ritualmente
notificato, il in persona del Commissario Straordinario e l.r.p.t., si opponeva al Parte_2
decreto ingiuntivo n.1007/17 del 30/06/2017, emesso dal Tribunale di Brindisi e notificato il
27/7/2017, con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore di dell'importo di euro CP_1
41.923,34, oltre interessi ex D.lgs. n.231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e spese
processuali della fase monitoria.
La agiva per il saldo di alcune fatture non pagate, emesse dall'Azienda a fronte di CP_1
prestazioni rese in favore del nell'ambio dell'appalto per manutenzione, pulizia Parte_2
e custodia degli impianti sportivi comunali.
Secondo l'amministrazione comunale opponente, le fatture - dedotte nell'impugnato decreto
ingiuntivo - si riferivano a rimborso utenze per consumi di energia elettrica e acqua afferenti agli
impianti “Stadio Fanuzzi”, “torretta Paradiso” e “pista di atletica SE”, che sarebbero
ricomprese nelle attività oggetto dell'appalto stesso e, quindi, da remunerarsi con il canone
corrisposto dal alla IE opposta. Parte_2
Si costituiva adducendo che, nell'appalto aggiudicatosi, non erano ricompresi né la CP_1
pista di atletica SE, né il campo di calcio “Torretta Paradiso”, e precisando, altresì, che
successivamente all'avvio della gestione e manutenzione dei 17 impianti sportivi di cui all'appalto
(Capitolato spec. All. A), il riteneva necessario ed opportuno affidare, alla società stessa, Pt_2
anche la pista d'atletica ed il campo Torretta, originariamente non ricomprese nell'appalto.
Dunque, l'opposta si vedeva costretta a chiedere il rimborso delle spese sostenute per le utenze idro-
elettriche di impianti estranei all'appalto, i cui costi non erano coperti dall'appalto stesso. Del che veniva fornita da ampia prova documentale;
così come i verbali di consegna CP_1
degli impianti, prodotti dalla stessa Amministrazione Comunale, non facevano che confortare le
ragioni della società opposta, la quale precisava, inoltre, che la fattura n.124/2014 di euro 2.741,86,
la fattura n.129/2014 di euro 7.803,82 e la fattura n.126/2014 di euro 2.127,38 riguardavano il
rimborso dell'utenza di energia elettrica e dell'utenza di fornitura acqua, relativa al Campo sportivo
detto “Torretta”, sito nel quartiere “Paradiso”; mentre la fattura n.125/2014 di euro 2.016,20 e la
fattura n.171/2014 di euro 5.158,87, riguardavano il rimborso dell'utenza di energia elettrica fornita
alla Pista d'Atletica in contrada SE (impianti entrambi non compresi nell'appalto di gestione
manutenzione per gli impianti comunali elencati nell'allegato A del Capitolato speciale, ma aggiunti
in data 30/9/2013, dopo l'avvio dell'esecuzione dell'appalto); e che, infine, la fattura n.130/2014 di
euro 21.639,61, era relativa al rimborso dei consumi straordinari di acqua nello stadio Fanuzzi, a
seguito di una perdita delle tubazioni.
Adduceva, altresì, l'opposta che, dal nel corso dell'esecuzione del contratto di Parte_2
appalto, più volte richiamato nel presente giudizio, mai erano state mosse dall'Amministrazione
comunale opponente contestazioni, osservazioni e/o riserve, circa l'operato della società opposta,
che si era trovata a sostenere costi di utenze non ricomprese nell'originario accordo fra le odierne
parti e, quindi, nel prezzo di aggiudicazione pari ad euro 967.923,00 annui.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 1435/2021,
pubblicata in data 5/11.2021, con cui il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, 1)
rigettava l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermava il d.i.
opposto n.1007/17 del 30/6/2017, emesso dal Tribunale di Brindisi e notificato il 27/7/2017; 3)
dichiarava dovute dal a le somme, portate dal d.i. opposto Parte_2 CP_1
n.10007/17 del 30/6/2017 emesso dal Tribunale di Brindisi e notificato il 27/7/2017, richieste
dall'opposta all'opponente con ingiunzione e con le fatture di cui in narrativa;
4) condannava,
pertanto il al pagamento in favore di dell'importo pari ad euro Parte_2 CP_1
41.923,34 oltre interessi moratori nella misura e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 D.lgs. 231/2002; 5) condannava, infine, il opponente al pagamento in favore della società opposta Pt_2
delle spese d competenze del giudizio nonché di quelle della fase monitoria.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto ritualmente notificato, il in Parte_2
persona del sindaco p.t., cui si opponeva in persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, CP_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza collegiale del 22.01.2025, previo deposito di memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'ente appellante deduce error in procedendo;
nullità della
sentenza per motivazione inesistente e/o apparente.
Segnatamente evidenzia come la sentenza de qua si componga sostanzialmente di una prima parte, in cui il primo giudice descrive lo svolgimento del processo, riproducendo sostanzialmente il contenuto delle difese della IE opposta e, in particolare, la circostanza per cui le fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferissero ad impianti non ricompresi nel contratto di appalto;
ed una seconda parte nella quale il Tribunale adito conclude per l'infondatezza dell'opposizione con conseguente conferma del decreto monitorio opposto.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce error in iudicando; segnatamente reitera l'eccezione di nullità del rapporto sul quale si fondano le pretese azionate, in via monitoria, dalla verso il attesa la inesistenza di un contratto e di un impegno di CP_2 Pt_2 Parte_2
spesa legittimante dette pretese.
Evidenzia l'appellante come sebbene avesse ottenuto il decreto ingiuntivo de quo per CP_1
il pagamento di alcune fatture che, asseritamente, si riferivano a servizi dalla stessa svolti in virtù del contratto di appalto Rep. n. 11734 del 26.3.2013 stipulato con il - avente ad Parte_2
oggetto la “gestione del servizio di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia degli impianti sportivi
del (fatture nn. 124/2014, 129/2014, 126/2014, 125/2014, 171/2014 e 130/14) - Parte_2 costituendosi nel giudizio di opposizione - promosso dall'ente territoriale - precisava che gli importi oggetto di ingiunzione si riferivano a fatture (nn. 124/2014, 129/2014, 126/2014, 125/2014 e 171/14)
afferenti strutture (Torretta e SE) non ricomprese nell'elenco allegato al citato contratto,
ovvero a lavori (fatt.n.171/13) che, pur riferendosi ad un impianto rientrate nello stipulato appalto
(Stadio Fanizzi), riguardavano una prestazione esulante dalla tipologia di lavori oggetto del citato contratto.
3. Dette censure sono fondate.
Ed invero, preliminarmente va rilevata la tempestività delle eccezioni di inesistenza e/o nullità del rapporto sul quale si sono fondate le avverse pretese creditorie – stante l'assenza di un contratto scritto e di un impegno ex art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000 – in quanto sollevata dal Parte_2
alla prima udienza del giudizio di opposizione in primo grado, nonché ribadite nelle note ex
[...]
art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., allorché la società opposta, costituendosi ha precisato la propria domanda.
Difatti la IE , costituendosi nel giudizio di opposizione, diversamente da quanto CP_1
sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, precisava che: a) i servizi cui si riferivano le fatture nn. 124/2014, 129/2014, 126/2014, 125/2014 e 171/2014, afferivano alle strutture “Torretta” e
“SE”, non ricomprese nell'elenco di cui all'originario contratto di appalto n. 11734/13; b) la fattura n. 130/2014, pur riferendosi ad un impianto sportivo rientrante nel citato contratto di appalto
(Stadio Fanuzzi), riguardava una prestazione esulante dalla tipologia dei lavori appaltati (e dunque non rientrante nel canone annuo concordato) sebbene afferiva sempre ad un rimborso di consumi di acqua ma derivanti dalla rottura di un impianto.
Tanto premesso, deve ritenersi principio consolidato che “la volontà di obbligarsi della P.A. non può
desumersi per implicito da atti o fatti, dovendo essere manifestata nelle forme prescritte dalla legge,
tra cui l'atto scritto ad substantiam, rispondendo tale requisito all'esigenza di identificare con
precisione il contenuto negoziale e consentire i controlli previsti dalla legge (da ultimo Cass. 16
luglio 1998, n. 6966; 30 giugno 1998, n. 6406; 8 aprile 1998, n. 3662). In particolare, per il perfezionamento dei contratti stipulati dai Comuni, è necessaria la
manifestazione documentale della volontà negoziale da parte del sindaco, che è l'organo
rappresentativo del Comune, abilitato a manifestarne la volontà nei confronti dei terzi (Cass. 24
giugno 1997, n. 5642). Tale volontà, inoltre, deve avere per oggetto la conclusione del contratto, e
non può essere ritenuta implicita in atti, ancorché in forma scritta, aventi contenuto diverso, essendo
la forma scritta finalizzata, come si è detto, alla precisa identificazione del contenuto negoziale ed
all'esercizio dei controlli stabiliti dalla legge: finalità che resterebbe frustrata ove si ammettesse la
validità di vincoli contrattuali implicitamente derivanti da atti non diretti a costituirli e non preceduti
o seguiti, pertanto, dall'iter procedimentale previsto dalla legge.”
Ne deriva che il giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto che le prestazioni in oggetto, relative ai campi sportivi non ricompresi nell'elenco allegato al contratto di appalto, potessero validamente ricondursi all'ente territoriale, in virtù del verbale di consegna del 30/9/2013 (successivo al contratto di appalto) e di una delibera - nella quale veniva genericamente aumentata la spesa per la manutenzione degli impianti sportivi - non potendo, per quanto sopra detto, i contratti con la P.A.
essere stipulati per fatti concludenti, né per rinvio ad atti scritti e/o implicitamente.
Parimenti i costi sostenuti per la rottura dell'impianto idrico dello stadio Fanuzzi – impianto questo ricompreso nell'elenco allegato al citato contratto di appalto – esulano pacificamente dall'oggetto delle prestazioni in esso ricomprese e, pertanto, non essendo riferibili né ad un contratto scritto né ad un impegno di spesa assunto ad hoc, in virtù di quanto disposto all'art 191, comma 1°, del D. Lgs. n.
267/2000, non possono gravare sull'ente pubblico.
3. All'esito del presente giudizio conseguono, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione proposta dal appellante, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Pt_2
opposto, e la condotta della società appellata alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.147/2022 applicabile ratione temporis.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dal in persona del sindaco p.t., nei Parte_2
confronti di in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1435/2021 del Tribunale di CP_1
Brindisi, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta dal con atto di citazione del 6/10/2017, con Parte_2
conseguente revoca del d.i. opposto, n.1007/17 emesso il 30/6/2017 dal Tribunale di Brindisi;
b) condanna la società alla rifusione, in favore dell'ente territoriale, delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi euro 2.259,00 di cui euro 259,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, e complessivi euro 2.040,00 per il presente gravame, di cui euro 840,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 27
maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele