Ordinanza cautelare 18 luglio 2018
Sentenza 20 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/12/2022, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 02020/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2018, proposto da
"Club Royale S.r.l.s" di CO TO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Paladini, Salvatore Elia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Paladini in Lecce, v.le F. Lo Re n.6;
contro
Questura Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento CAT. 13B/2018 emesso dal Questore di Lecce in data 5 marzo 2018, e notificato in data 6 marzo 2018, di diniego di installazione di apparecchi VLT;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa del decreto 13/B/2018, con cui il Questore di Lecce ha denegato il rilascio di licenza per l’installazione e l’esercizio di apparecchi da gioco VLT presso un locale sito in Lecce al Viale Otranto n.115, in quanto – tra l’altro - ubicato ad una distanza non regolamentare, ovvero situato a meno di 500 mt lineari da luoghi cosiddetti “sensibili” (e in particolare a 350 ml. da istituto scolastico);
- letti i motivi di ricorso e ritenutane l’infondatezza. Invero:
a) ed invero, ai sensi dell’art. 7 co. 2 L.R. n. 43/13, la licenza all’esercizio di gioco non viene concessa nel caso di ubicazione del locale in un raggio inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette;
b) stante il chiaro tenore della normativa, che appare del tutto compatibile con i principi della Carta Costituzionale, non appare significativa in senso contrario la dedotta circostanza secondo cui l’esercizio verrebbe aperto solo in ore serali;
c) stante la natura assorbente del rilievo che precede, non appare rilevante ai fini del decidere l’affermazione secondo cui Club Royale s.r.l.s. risultasse già titolare di licenza di gioco, considerato peraltro che dalla documentazione in atti emerge il trasferimento degli apparecchi da gioco presso altro e diverso locale avente ingresso autonomo e che la predetta società eserciva attività come “circolo privato”;
d) per tali ragioni, l’impugnato diniego di licenza deve ritenersi immune dalle dedotte censure, avendo l’Amministrazione verificato – con accertamenti di natura tecnica che la parte ricorrente non contesta nel merito – l’insistenza, a meno di 500 mt dall’esercizio commerciale in parola, di siti “sensibili”;
- ritenuto pertanto di respingere il proposto ricorso, atteso che l’evidente infondatezza nel merito consente di prescindere dalla valutazione dei profili di inammissibilità dello stesso, come evidenziati in motivazione nell’ordinanza cautelare TAR Lecce Sez Terza n 371/2018;
- ritenuto che la natura del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO