Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2015, n. 18468
CASS
Sentenza 21 settembre 2015

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Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del "devolutum" e dell'"appellatum".

Commentario1

  • 1Corte costituzionale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2015, n. 18468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18468
Data del deposito : 21 settembre 2015

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