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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 01/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6093/2024 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall'avv. Michele Jacono;
Parte_1
OPPONENTE
Contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/5/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Sia accertata l'infondatezza, l'erroneità, l'illegittimità del provvedimento allegato in atti adottato dall in data 29.12.2021 CP_1 con il quale è stato comminato alla il pagamento Parte_1 della somma di un importo complessivo di euro 119.735,00 (debiti per contributi euro 69.603,90 – sanzioni civili euro 43.466,56 – interessi di dilazione euro 6.665,04) e, per l'effetto, sia annullato il suddetto provvedimento, con conseguente ordine di restituzione delle somme pagate ingiustamente dalla 2. Per l'effetto sia Parte_1 ricalcolata anche tramite CTU la regolarizzazione contributiva in favore del sig. in relazione al contenuto della sentenza n. Controparte_2
691/2022 del Tribunale di Trani Sezione Lavoro resa nel giudizio iscritto n. 6922/2017 RG e passata in giudicato che ha statuito definitivamente sul quantum debeatur in relazione al credito retributivo del predetto dipendente.
3. In via gradata e qualora l'On.le sig. Giudice adito non ritenga di accogliere le conclusioni che precedono, si chiede sempre previo annullamento del suddetto provvedimento che sia disposta la rideterminazione delle somme dovute dalla Parte_1 decurtando dall'importo dovuto almeno la somma di euro 43.466,56 a titolo di sanzioni civili per evidente inapplicabilità al caso di specie dell'art.116 co.8 lettera a) della Legge n.388/2000, con conseguente ordine di restituzione delle somme pagate ingiustamente dalla Pt_1 Parte_2
Con la condanna dell
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] delle spese e dei compensi di causa, oltre rimborso per spese generali, Iva
e Cap come per legge”.
Si costituiva l domandando il rigetto delle avverse pretese. CP_1
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, l'odierna ricorrente contesta sostanzialmente sia l'erronea quantificazione della contribuzione dovuta dalla società (in ragione dell'intervenuta condanna della stessa alla reintegra del lavoratore , sia l'illegittima applicazione delle sanzioni CP_2 applicate dall . CP_1
Ai fini della decisione del caso in esame, giova evidenziare che il
Tribunale di Trani, con ordinanza n. 38549 del 28.12.2015, non ricorrendo gli estremi della giusta causa, annullava il licenziamento (intervenuto in data 04.07.2014) e condannava la società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto e pari a 12 mensilità, nonché al relativo versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La società proponeva opposizione avverso la suddetta ordinanza. Il
Tribunale di Trani, con sentenza n. 1954 del 21.12.2016, rigettava l'opposizione confermando l'opposta ordinanza con la quale era stata disposta la reintegra del lavoratore de quo.
La società proponeva reclamo avverso la sentenza del Tribunale innanzi alla
Corte d'Appello di Bari, la quale, con sentenza n. 1107 del 19.04.2017
(R.G.n. 75/2017), rigettava il reclamo principale confermando quanto deciso dal Tribunale.
Il lavoratore, a mezzo procuratore, con pec del 10.10.2017 notiziava l CP_1 dell'avvenuto passaggio in giudicato dei provvedimenti nonché dell'avvio di nuovo procedimento per riconoscimento somme e contributi da esso derivanti, poi iscritto in data 16.09.2017 al n. 6922/2017 e definito con sentenza del
Tribunale di Trani n. 691/2022.
Sicché, come rappresentato dal ricorrente, con nota pec del 11.10.2017,
l diffidava immediatamente la società alla regolarizzazione della CP_1 posizione contributiva del lavoratore in ragione della suddetta statuizione della Corte d'Appello di Bari, n. 1107/2017, la quale confermava la sentenza n. 1954/2016 del Tribunale di Trani, che a sua volta confermava l'opposta ordinanza n. 38549 del 28.12.2015 del Tribunale di Trani.
Dunque, alla luce dell'intervenuto giudicato, parte datoriale era tenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva sin dalla data del licenziamento del lavoratore alla luce della decisione del tribunale di
Trani (cfr. ordinanza in atti). Tutto ciò, indipendentemente dall'ulteriore giudizio introdotto dal ricorrente per la quantificazione delle somme spettanti a titolo di retribuzione nonché di indennità risarcitoria, poiché il datore di lavoro era già a conoscenza della base imponibile ai fini contributivi sino al mese antecedente il licenziamento (giugno 2014).
Peraltro, come evidenziato dal Tribunale di Trani con la sentenza n. 691/22 che ha definito il giudizio n. 6922/2017, inerente il riconoscimento delle somme suddette nonché dei contributi dovuti al “Per quanto CP_2 riguarda la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale, essa
è inammissibile in relazione al periodo compreso tra il licenziamento e
l'ordinanza di reintegrazione, per violazione del ne bis in idem, poiché è tale ordinanza ad aver regolamento il suddetto aspetto; invece, per quanto riguarda il periodo successivo all'ordinanza di reintegrazione, la domanda non può essere accolta, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti dell ”. CP_1 Pertanto, non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui la stessa non avrebbe potuto regolarizzare la posizione previdenziale del lavoratore in pendenza del nuovo giudizio introdotto dal CP_2
Infatti, il datore di lavoro avrebbe dovuto dar seguito al suddetto giudicato, procedendo alla regolarizzazione della posizione del lavoratore ai fini previdenziali sulla base della relativa regolamentazione.
Peraltro - a prescindere dalla decisione dell'istituto previdenziale di non dar seguito momentaneamente alla diffida del 11.10.2017 (cfr. pec del
30.01.2018), alla luce della notizia di pendenza dell'ulteriore giudizio - si ritiene che permanesse comunque in capo al medesimo istituto la facoltà di agire al fine di realizzare la pretesa contributiva sin dalla citata ordinanza del Tribunale di Trani ed in ragione dell'intervenuto giudicato.
A ciò si aggiunga che il datore di lavoro non ha prontamente notiziato l'istituto previdenziale (il quale, invece, è stato informato solo dal lavoratore) dell'intervenuto giudicato ai fini della regolarizzazione della posizione previdenziale del lavoratore de quo. Inoltre, lo stesso ha provveduto a procedere alla regolarizzazione solo a seguito dell'accoglimento dell'istanza del 27.12.2021 di rateazione (24 rate mensili), accolta poi dall'istituto in data 29.12.2021, il cui saldo è stato poi ultimato nelle more del presente giudizio introdotto a maggio
2024.
Considerato che ai sensi dell'art. 116, comma 8, “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
(109)
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con
l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante
l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata
d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e
b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46”.
Alla luce di quanto suddetto, non può ignorarsi dunque il comportamento dell'odierna ricorrente, la quale non ha prontamente notiziato/denunciato all'istituto previdenziale (come detto, informato, invece, dal lavoratore) sia gli intervenuti provvedimenti dell'autorità giudiziaria sia l'intervenuto giudicato ai fini appunto della regolarizzazione della posizione previdenziale del sin dal mese di luglio 2014; CP_2 inoltre, la società ha provveduto, al solo fine di evitare l'emissione del
Durc negativo, alla regolarizzazione della posizione soltanto a seguito di istanza di rateazione del 27.12.2021 (approvata in data 29.12.2021 dall ), dunque, in notevole ritardo rispetto alla debenza di tali CP_1 spettanze dall'intervenuto giudicato.
Pertanto, il comportamento della società ed il ritardo in cui è incorsa hanno legittimato il calcolo operato dall con riferimento alla CP_1 provvista previdenziale, in atti, non oggetto di specifiche contestazioni contabili (per il periodo dal 07.2014 al 09.2020), sia degli interessi di mora, previsti ex lege dall'art. 18 legge n.300/70, nonché degli interessi da dilazione, anch'essi previsti ex lege, ma anche delle sanzioni civili previste, ex lege, dall'art. 116, comma 8, lett. b) l. 388/2000.
Peraltro, parte ricorrente ha genericamente contestato le sanzioni applicate dall (i cui criteri di quantificazione, lo si ribadisce, CP_3 sono previsti dal dato normativo summenzionato) senza tuttavia allegare dei conteggi propri - tenendo conto del dato normativo citato - al fine quantomeno di operare un mero raffronto con le sanzioni operate dall CP_1 rispetto a quelle eventualmente da applicarsi secondo la ricorrente. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità e peculiarità delle questioni trattate, si ritiene quo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso.
- compensa le spese di lite.
Bari, 01.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)