Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 7.5.2025
Causa n. 118 / 2024
MONDO /INPS
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Tosetto e per la parte convenuta l'Avv. Guarino
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il procuratore di parte opponente dichiara che non sono state proposte domande nei confronti della e prende atto della documentazione CP_1
trasmessa dall'Agenzia delle Entrate. Insiste nelle conclusioni svolte in ricorso
L'avv. Guarino si riporta al ricorso e chiede in caso di accoglimento parziale la compensazione delle spese
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 7.5.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 118 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
23/01/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TOSETTO ROBERTO e dell'avv. BEMBO ROSSANA, Avv, Parte_2
[...]
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_2 P.IVA_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 23.1.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 422 2023 000 22893 48 000 notificato
CP_ dall' sede di Verona in data 16/12/2023 esponendo che mediante
CP_ l'avviso di addebito opposto l aveva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 30.126,79 per contributi e sanzioni accertati come dovuti a titolo di gestione commercianti, con riferimento agli anni 2015 e 2016; che si trattava in particolare di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi rispettivamente alla rata 1, 2 e saldo per il 2015 e la rata 1,
2 per il 2016, comprensivi anche di sanzioni per la morosità; che nell'avviso posto era citata una antecedente comunicazione di debito del 27/10/2022;
1 di non aver mai ricevuto intimazione di pagamento precedenti rispetto alla notifica dell'avviso di addebito.
Ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi l'insussistenza del
CP_ credito azionato nei suoi confronti dall' per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi e sanzioni richiesti con l'avviso di addebito opposto.
CP_ Si costituiva in giudizio l' ed esponeva che il credito azionato con l'avviso di addebito impugnato discendeva dalla verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate da cui risultava che nel quadro RR della dichiarazione reddituale
2017 vi era un importo dovuto di € 9149 per contributi eccedente il minimale, mai versati;
che l'Agenzia delle entrate aveva inviato con raccomandata del
24/05/2019, ricevuta il 03/06/2019, una dichiarazione di irregolarità della dichiarazione;
che la contribuzione oggetto di causa era stata richiesta
CP_ dall' con comunicazione di debito del 31/08/2022 notificata per compiuta giacenza il 27.10.2022.
CP_ L' pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione allegando la tempestiva interruzione della prescrizione quinquennale dei contributi e delle sanzioni richiesti con l'avviso di addebito opposto.
All'udienza del 26/09/2024 il difensore di parte opponente eccepiva che
CP_ l non aveva prodotto la prova del ricevimento della raccomandata inviata dall'Agenzia delle Entrate per la notifica dell'irregolarità della dichiarazione reddituale.
Il giudice ordinava all'Agenzia delle Entrate il deposito della copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata di cui sopra. L'Agenzia delle Entrate
trasmetteva alla cancelleria il documento in questione con comunicazione via e-mail del 14/01/2025.
2 All'udienza del 07/05/2025 la causa veniva discussa oralmente e il giudice pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione.
***
L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
La difesa di ricorrente a pagina 7 del ricorso ha allegato il prospetto delle
CP_ rate richieste dall' , con le relative scadenze di pagamento e la prescrizione quinquennale, incrementata del periodo di sospensione previsto dalla legislazione emanata nel periodo di emergenza per la pandemia Covid 19. Le rate e le date indicate nel prospetto che si riporta di
CP_ seguito non sono state contestate dall'
scadenza prescrizione 5 prescr. con sosp. contributi versamenti anni Covid contributi 2015
1° acconto 06/07/2015 06/07/2020 13/05/2021
2° acconto 30/11/2015 30/11/2020 07/10/2021
saldo 06/07/2016 06/07/2016 13/05/2022
contributi 2016
1° acconto 06/07/2016 06/07/2021 13/05/2022
2° acconto 30/11/2016 30/11/2021 07/10/2022
saldo 20/07/2017 20/07/2022 27/05/2023
La prescrizione quinquennale è stata tempestivamente interrotta, anche a
CP_ favore dell' , per quanto riguarda i contributi dovuti per l'anno 2016, con la notifica della dichiarazione di irregolarità della dichiarazione reddituale
2017 eseguita dall'Agenzia delle Entrate mediante raccomandata ricevuta personalmente dal ricorrente il 03/06/2019, come attestato nell'avviso di
3 ricevimento trasmesso dall'Agenzia in esecuzione dell'ordine emesso ex art. 213 c.p.c.
CP_ Per quanto riguarda invece i contributi richiesti dall' per l'anno 2015, la
CP_ comunicazione di debito del 31/08/2022 (doc. 3 ) risulta pervenuta all'indirizzo del ricorrente il 20/09/2022, come annotato sulla busta del piego
CP_ restituito al mittente per compiuta giacenza il 27/10/2022 (doc. 4 ). La
richiesta di pagamento, per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 2015,
è quindi pervenuta all'indirizzo del ricorrente successivamente allo spirare della prescrizione quinquennale, come indicato nel prospetto sopra riportato.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta in parte e, previo accertamento della prescrizione quinquennale dei contributi e sanzioni richiesti per l'anno
2015, l'opponente deve essere condannato al pagamento dei contributi e sanzioni richiesti nell'avviso di addebito opposto per l'anno 2016, oltre alle ulteriori sanzioni maturate nella misura di legge sino al saldo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti i contributi richiesti per l'anno 2015 e condanna il ricorrente a pagare
CP_ all' le somme richieste con l'avviso di addebito opposto a titolo di contributi e sanzioni per l'anno 2016, oltre alle ulteriori sanzioni nella misura di legge sino al saldo;
2) Dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Verona, 7.5.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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