TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4056 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio Lasio, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/01/1950, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simone Raimondo Anni, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/06/1976, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
(CA) il 01.05.1949, residente in [...], Località Sa Guardiedda, snc, CF. e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16.01.1950, residente in [...], CF.
autorizzando gli stessi a vivere separati e liberi di C.F._2 risiedere ove riterranno opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto e della tempestiva comunicazione in caso di cambiamento della residenza, dandosi sin d'ora l'assenso per il rilascio dei passaporti.
2) In ordine ai rapporti economici e patrimoniali, il signor si impegna Parte_1
a corrispondere alla IG , quale mantenimento, entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese l'importo di € 150,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Settimo San Pietro, Località Sa Guardiedda, snc, distinta al catasto fabbricati del Comune di Settimo San Pietro al Foglio 10, particella 335, Partita 5345, resta nella disponibilità del signor , fermo restando la proprietà in comunione dei beni della Parte_1 stessa.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4056 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio Lasio, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/01/1950, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simone Raimondo Anni, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/06/1976, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
(CA) il 01.05.1949, residente in [...], Località Sa Guardiedda, snc, CF. e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16.01.1950, residente in [...], CF.
autorizzando gli stessi a vivere separati e liberi di C.F._2 risiedere ove riterranno opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto e della tempestiva comunicazione in caso di cambiamento della residenza, dandosi sin d'ora l'assenso per il rilascio dei passaporti.
2) In ordine ai rapporti economici e patrimoniali, il signor si impegna Parte_1
a corrispondere alla IG , quale mantenimento, entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese l'importo di € 150,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Settimo San Pietro, Località Sa Guardiedda, snc, distinta al catasto fabbricati del Comune di Settimo San Pietro al Foglio 10, particella 335, Partita 5345, resta nella disponibilità del signor , fermo restando la proprietà in comunione dei beni della Parte_1 stessa.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2