Art. 47. Modifiche all'articolo 204 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 204 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari. ». Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 204 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 204 (Libretto o scheda personale). - 1. Prima della partenza della nave, il comando di bordo deve munire ogni componente dell'equipaggio di un libretto o scheda personale che contenga oltre alle generalita':
a) la qualifica relativa allo specifico servizio assegnatogli a bordo;
b) le destinazioni nei casi di emergenza e le relative consegne da seguire.
2. Tutti i componenti l'equipaggio devono conoscere il contenuto del proprio libretto o scheda personale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».
« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari. ». Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 204 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 204 (Libretto o scheda personale). - 1. Prima della partenza della nave, il comando di bordo deve munire ogni componente dell'equipaggio di un libretto o scheda personale che contenga oltre alle generalita':
a) la qualifica relativa allo specifico servizio assegnatogli a bordo;
b) le destinazioni nei casi di emergenza e le relative consegne da seguire.
2. Tutti i componenti l'equipaggio devono conoscere il contenuto del proprio libretto o scheda personale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».