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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 4461/2024, promossa con ricorso depositato il 28/10/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Maria Cristina Fontana;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Giancarlo Beraldo;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 27 maggio 2000 (anno
2000 atto n. 33 parte I); i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione coniugale non sono nati figli.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/10/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. il Sig. rilascerà l'abitazione coniugale entro la data del 1.11.2024; Parte_2
3. la Sig.ra contestualmente al deposito del ricorso, verserà a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento una tantum al Sig. l'importo di € 40.000,00 Parte_2
(euro quarantamila/00) tramite bonifico bancario.
4. Le parti dichiarano che i beni mobili sono stati d'intesa divisi e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 31/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi,
pagina 2 di 3 atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal
19/12/2024).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Pt_1 Parte_2
(VA) il 18.03.1963, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
27/05/2000 in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (VA) (anno 2000 atto n. 33 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 4461/2024, promossa con ricorso depositato il 28/10/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Maria Cristina Fontana;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Giancarlo Beraldo;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 27 maggio 2000 (anno
2000 atto n. 33 parte I); i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione coniugale non sono nati figli.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/10/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. il Sig. rilascerà l'abitazione coniugale entro la data del 1.11.2024; Parte_2
3. la Sig.ra contestualmente al deposito del ricorso, verserà a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento una tantum al Sig. l'importo di € 40.000,00 Parte_2
(euro quarantamila/00) tramite bonifico bancario.
4. Le parti dichiarano che i beni mobili sono stati d'intesa divisi e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 31/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi,
pagina 2 di 3 atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal
19/12/2024).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Pt_1 Parte_2
(VA) il 18.03.1963, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
27/05/2000 in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (VA) (anno 2000 atto n. 33 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3