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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1260/2020 promossa da:
ià (P.IVA Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Monica Fazio e
Ivano Fazio
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio Parte_2 il dinanzi il Tribunale di Avezzano al fine di Controparte_1 ottenere la condanna al pagamento in suo favore dei crediti cedutigli dalla
[...] dell'importo pari ad € 7.744,54, oltre interessi di mora di € 2.159,37 e CP_2 di € 209,09, interessi anatocistici e somme di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n.
231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, pari ad € 6.520,00.
L'attrice chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il Parte_1 Controparte_1
( ), in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in
[...] P.IVA_2 favore di elle seguenti somme: Parte_1
- € 7.744,54 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 24/09/20, ad € 2.159,37 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 209,09 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 6 e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 6.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
3) Nessuno si costituiva in giudizio per il Comune convenuto e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia in data 10/03/2022.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalla sola parte attrice e mediante l'espletamento della prova testimoniale.
5) All'udienza del 22/04/2024 parte attrice precisava le rispettive conclusioni e dava atto che in corso di causa dell'avvenuto pagamento della NDI, per € 209,09, ma non anche le somme dovute a titolo di interessi anatocistici. La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza differita.
6) Tanto premesso in estrema sintesi, si osserva che la domanda attorea non è fondata e quindi deve essere rigettata.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
7) Il credito vantato dall'attrice si fonda su cessioni di crediti pro soluto derivanti dal mancato pagamento di fornitura di energia della cedente Controparte_2
A fondamento della pretesa creditoria, l'attrice ha depositato, tabelle riepilogative delle somme vantate a vario titolo, contratti di cessione di crediti, comunicazioni varie, la Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011, le FAQS del 16 febbraio 2011 relative a detta Direttiva con pedissequi chiarimenti.
Non stato è però depositato il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria, ovvero il contratto posto a base del credito fatto valere, idoneo a provare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento a carico del Controparte_1
[...]
Sul tema, risulta noto che per la contrattazione pubblica e quindi per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, è imposta la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, prevedendo la contestuale presenza e sottoscrizione di apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.
6827/2010; Cass. Civ. n. 6555/2014), con l'unica eccezione di quelli stipulati con ditte commerciali per i quali a norma dell'art. 17 del citato R.D., detto requisito può ritenersi soddisfatto anche in presenza di contratti conclusi a distanza (e quindi senza la contestuale presenza delle parti), purché, debitamente sottoscritti dalla parte privata e dalla parte pubblica, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della p.a., né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr. Cass. Civ. n. 1452/2019; Cass. Civ. n.
26174/2009).
“Qualora il fatto costituivo del diritto azionato sia integrato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam - come nel caso di specie, trattandosi di contratti stipulati con un Ente Pubblico - “a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere è provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”(cfr. App. L'Aquila n. 822/2023).
“I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali.
L'attività negoziale della Pubblica Amministrazione (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta. Il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa. Per i contratti conclusi con imprese commerciali (ex art.
17 R.D. n. 2240 del 1923) è pertanto la legge stessa che autorizza la conclusione a distanza (ossia, senza la contestuale presenza, ovvero tra assenti) a mezzo di corrispondenza, di contratti fermo in ogni caso il requisito di forma.
Il requisito di forma può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923 laddove la manifestazione del consenso promani da soggetti espressamente abilitati ad esprimerla con efficacia quindi vincolante e produttiva di effetti giuridici e vi sia un'elaborazione comune del testo contrattuale”
(cfr. App. L'Aquila n. 1214/2023).
La forma scritta ab substantiam è, pertanto, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti ed obblighi che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi di prova e, quindi, neanche dall'eventuale comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente (cfr. Cass. Civ. n. 2103/2020,
n. 20690/2016, n. 22537/2009, n. 1606/2007).
Altresì risulta diritto vivente che le su indicate norme, nonostante sia venuto meno il richiamo ad esse operato per i Comuni e per le Province dagli artt. 87 e 140 del R.D.
n. 383/1934, per effetto dell'abrogazione ad opera del D.Lgs n. 267/2000 (art. 274, lett. a), continuino ad applicarsi a detti Enti, non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 4570/2012, n. 9340/2008), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente locale (cfr. Cass. Civ.
n. 21477/2013, n. 1606/2007, n. 22537/2007) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare i principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. n. 9775/2022 e n. 20684/2018; Cass. Civ. n. 1752/2007).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
Alla luce di quanto sopra, in assenza di un contratto sottoscritto sia dalla parte privata che della parte pubblica, il credito preteso dalla va ritenuto Parte_2 non provato e la domanda di pagamento deve essere rigettata.
Non coglie nel segno quanto dedotto dall'attrice circa la mancata contestazione ad opera del - perché contumace - dei fatti e dei documenti posti a fondamento CP_1 della pretesa creditoria, pur se in sostanza confermati dai testi escussi.
Deve infatti rilevarsi che la mancata contestazione in tal senso non esonera comunque la parte dall'onere della prova della produzione del contratto posto a fondamento del credito fatto valere.
Allora, se è pacifico che vi sia stata la fornitura di energia in favore del
[...] ad opera della cedente circostanza Controparte_1 Controparte_2 confermata dai testimoni escussi, non è stata provata la fonte negoziale delle forniture idonea a provare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento.
9) Assorbita ogni altra questione.
10) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande dell'attore;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 27/03/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1260/2020 promossa da:
ià (P.IVA Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Monica Fazio e
Ivano Fazio
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio Parte_2 il dinanzi il Tribunale di Avezzano al fine di Controparte_1 ottenere la condanna al pagamento in suo favore dei crediti cedutigli dalla
[...] dell'importo pari ad € 7.744,54, oltre interessi di mora di € 2.159,37 e CP_2 di € 209,09, interessi anatocistici e somme di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n.
231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, pari ad € 6.520,00.
L'attrice chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il Parte_1 Controparte_1
( ), in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in
[...] P.IVA_2 favore di elle seguenti somme: Parte_1
- € 7.744,54 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 24/09/20, ad € 2.159,37 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 209,09 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 6 e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 6.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
3) Nessuno si costituiva in giudizio per il Comune convenuto e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia in data 10/03/2022.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalla sola parte attrice e mediante l'espletamento della prova testimoniale.
5) All'udienza del 22/04/2024 parte attrice precisava le rispettive conclusioni e dava atto che in corso di causa dell'avvenuto pagamento della NDI, per € 209,09, ma non anche le somme dovute a titolo di interessi anatocistici. La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza differita.
6) Tanto premesso in estrema sintesi, si osserva che la domanda attorea non è fondata e quindi deve essere rigettata.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
7) Il credito vantato dall'attrice si fonda su cessioni di crediti pro soluto derivanti dal mancato pagamento di fornitura di energia della cedente Controparte_2
A fondamento della pretesa creditoria, l'attrice ha depositato, tabelle riepilogative delle somme vantate a vario titolo, contratti di cessione di crediti, comunicazioni varie, la Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011, le FAQS del 16 febbraio 2011 relative a detta Direttiva con pedissequi chiarimenti.
Non stato è però depositato il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria, ovvero il contratto posto a base del credito fatto valere, idoneo a provare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento a carico del Controparte_1
[...]
Sul tema, risulta noto che per la contrattazione pubblica e quindi per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, è imposta la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, prevedendo la contestuale presenza e sottoscrizione di apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.
6827/2010; Cass. Civ. n. 6555/2014), con l'unica eccezione di quelli stipulati con ditte commerciali per i quali a norma dell'art. 17 del citato R.D., detto requisito può ritenersi soddisfatto anche in presenza di contratti conclusi a distanza (e quindi senza la contestuale presenza delle parti), purché, debitamente sottoscritti dalla parte privata e dalla parte pubblica, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della p.a., né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr. Cass. Civ. n. 1452/2019; Cass. Civ. n.
26174/2009).
“Qualora il fatto costituivo del diritto azionato sia integrato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam - come nel caso di specie, trattandosi di contratti stipulati con un Ente Pubblico - “a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere è provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”(cfr. App. L'Aquila n. 822/2023).
“I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali.
L'attività negoziale della Pubblica Amministrazione (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta. Il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa. Per i contratti conclusi con imprese commerciali (ex art.
17 R.D. n. 2240 del 1923) è pertanto la legge stessa che autorizza la conclusione a distanza (ossia, senza la contestuale presenza, ovvero tra assenti) a mezzo di corrispondenza, di contratti fermo in ogni caso il requisito di forma.
Il requisito di forma può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923 laddove la manifestazione del consenso promani da soggetti espressamente abilitati ad esprimerla con efficacia quindi vincolante e produttiva di effetti giuridici e vi sia un'elaborazione comune del testo contrattuale”
(cfr. App. L'Aquila n. 1214/2023).
La forma scritta ab substantiam è, pertanto, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti ed obblighi che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi di prova e, quindi, neanche dall'eventuale comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente (cfr. Cass. Civ. n. 2103/2020,
n. 20690/2016, n. 22537/2009, n. 1606/2007).
Altresì risulta diritto vivente che le su indicate norme, nonostante sia venuto meno il richiamo ad esse operato per i Comuni e per le Province dagli artt. 87 e 140 del R.D.
n. 383/1934, per effetto dell'abrogazione ad opera del D.Lgs n. 267/2000 (art. 274, lett. a), continuino ad applicarsi a detti Enti, non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 4570/2012, n. 9340/2008), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente locale (cfr. Cass. Civ.
n. 21477/2013, n. 1606/2007, n. 22537/2007) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare i principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. n. 9775/2022 e n. 20684/2018; Cass. Civ. n. 1752/2007).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
Alla luce di quanto sopra, in assenza di un contratto sottoscritto sia dalla parte privata che della parte pubblica, il credito preteso dalla va ritenuto Parte_2 non provato e la domanda di pagamento deve essere rigettata.
Non coglie nel segno quanto dedotto dall'attrice circa la mancata contestazione ad opera del - perché contumace - dei fatti e dei documenti posti a fondamento CP_1 della pretesa creditoria, pur se in sostanza confermati dai testi escussi.
Deve infatti rilevarsi che la mancata contestazione in tal senso non esonera comunque la parte dall'onere della prova della produzione del contratto posto a fondamento del credito fatto valere.
Allora, se è pacifico che vi sia stata la fornitura di energia in favore del
[...] ad opera della cedente circostanza Controparte_1 Controparte_2 confermata dai testimoni escussi, non è stata provata la fonte negoziale delle forniture idonea a provare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento.
9) Assorbita ogni altra questione.
10) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande dell'attore;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 27/03/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5