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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2404/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2404/2023 promossa da:
AN AR (c.f. ); C.F._1
NI SI (c.f. ; C.F._2
NI IS (c.f. ); C.F._3
NI MA (c.f. ; C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. Fato Luwanga Nuru, elettivamente domiciliati presso il difensore in
Faenza (RA) Via G. Galilei n°2 (Studio Giama & Partners Srl)
RICORRENTI contro
ZA CA VA (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Ragazzini, C.F._5 elettivamente domiciliata presso il difensore in Faenza (RA) Via Portisano n°5
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/04/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato AN AR, IA SI, IA IS e
IA MA, nella loro qualità di comproprietarie dell'immobile ad uso abitativo sito in Riolo Terme
(RA) Via Samorè n°6 P. 1° ed autorimessa al P.T., chiedevano che venisse accertato il possesso di detti immobili in assenza di qualsiasi titolo da parte della resistente AB CA VA che li occupava indebitamente fin dal mese di ottobre 2022 e conseguentemente, stante la mancata spontanea riconsegna da parte del detentore, la condanna della medesima alla riconsegna degli immobili al fine di far cessare l'illegittima occupazione, chiedevano altresì l'indennizzo per l'occupazione abusiva.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Sottolineavano i ricorrenti che la AB aveva svolto attività di accudienza a favore della AN, anziana e non autosufficiente, anche dopo la nomina di un amministratore di sostegno e che, dopo il trasferimento della beneficiaria in struttura, era rimasta nella detenzione dell'abitazione nonostante il sollecito al rilascio dell'amministratore di sostegno.
La mediazione obbligatoria esperita preventivamente dalla ricorrente non sortiva alcun esito per la mancata comparizione della controparte.
Si costituiva la resistente affermando, tra altre svariate contestazioni non pertinenti col presente procedimento, che nell'ottobre 2022, dopo aver ricevuto il sollecito da parte dell'AdS aveva spontaneamente restituito le chiavi dell'immobile a IA IO, figlio della AN, andando poi ad abitare presso un'amica.
Concludeva per il rigetto della domanda con condanna per lite temeraria.
Nel corso del procedimento i ricorrenti riottenevano il possesso dell'immobile libero da persone e cose in data 29/11/2023.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi di parte resistente ed è stata poi discussa all'udienza del 28/04/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla richiesta di restituzione dell'immobile ottenuta in corso di causa.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere è un'ipotesi di estinzione del procedimento di elaborazione giurisprudenziale che può essere dichiarata d'ufficio ogni qualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del procedimento o comunque sopravvenga una situazione che faccia venire meno l'interesse delle parti ad agire e contraddire (cfr. Trib. Imperia
07/02/2022 n°77).
Per quanto attiene invece alla domanda risarcitoria la stessa appare infondata in quanto del tutto priva di qualsiasi principio di prova in proposito che possa consentire una valutazione di un ipotetico valore locatizio e rimane altresì preclusa qualsiasi valutazione equitativa laddove le ricorrenti ben avrebbero potuto fornire elementi e criteri di quantificazione in proposito.
Dall'istruttoria svolta è emerso che la AB, dopo aver ricevuto lo specifico sollecito in merito da parte dell'AdS (cfr. doc. 8), avrebbe spontaneamente lasciato l'immobile nel giro di una decina di giorno (cfr. teste IA IO) consegnando le chiavi al medesimo IA IO (cfr. testi
IA e OS), figlio della AN.
Non si può non rilevare il comportamento complessivamente negligente della AB che da un lato, pur sapendo dell'esistenza dell'AdS ed avendo da questo ricevuto sollecito al rilascio, ha riconsegnato le chiavi ad un “terzo” (figlio della AN e padre delle altre ricorrenti) a ciò non legittimato, e dall'altro
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 per non aver partecipato alla mediazione che avrebbe probabilmente precluso la presente azione giudiziale.
A discolpa della AB depone il fatto che la stessa forse non era a conoscenza dei rapporti negativi intercorrenti tra le parti che indubbiamente costituiscono il motivo principale del presente procedimento.
Appare evidente che comunque non sussistano i requisiti di lite temeraria.
Il complessivo esame della questione, la sussistenza di negligenze riferibili ad entrambe le parti e la sostanziale reciproca soccombenza, consente eccezionalmente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito al rilascio dell'immobile di cui è causa;
- rigetta la domanda risarcitoria di parte ricorrente;
- rigetta ogni altra domanda;
- spese integralmente compensate tra le parti.
Ravenna, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2404/2023 promossa da:
AN AR (c.f. ); C.F._1
NI SI (c.f. ; C.F._2
NI IS (c.f. ); C.F._3
NI MA (c.f. ; C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. Fato Luwanga Nuru, elettivamente domiciliati presso il difensore in
Faenza (RA) Via G. Galilei n°2 (Studio Giama & Partners Srl)
RICORRENTI contro
ZA CA VA (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Ragazzini, C.F._5 elettivamente domiciliata presso il difensore in Faenza (RA) Via Portisano n°5
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/04/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato AN AR, IA SI, IA IS e
IA MA, nella loro qualità di comproprietarie dell'immobile ad uso abitativo sito in Riolo Terme
(RA) Via Samorè n°6 P. 1° ed autorimessa al P.T., chiedevano che venisse accertato il possesso di detti immobili in assenza di qualsiasi titolo da parte della resistente AB CA VA che li occupava indebitamente fin dal mese di ottobre 2022 e conseguentemente, stante la mancata spontanea riconsegna da parte del detentore, la condanna della medesima alla riconsegna degli immobili al fine di far cessare l'illegittima occupazione, chiedevano altresì l'indennizzo per l'occupazione abusiva.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Sottolineavano i ricorrenti che la AB aveva svolto attività di accudienza a favore della AN, anziana e non autosufficiente, anche dopo la nomina di un amministratore di sostegno e che, dopo il trasferimento della beneficiaria in struttura, era rimasta nella detenzione dell'abitazione nonostante il sollecito al rilascio dell'amministratore di sostegno.
La mediazione obbligatoria esperita preventivamente dalla ricorrente non sortiva alcun esito per la mancata comparizione della controparte.
Si costituiva la resistente affermando, tra altre svariate contestazioni non pertinenti col presente procedimento, che nell'ottobre 2022, dopo aver ricevuto il sollecito da parte dell'AdS aveva spontaneamente restituito le chiavi dell'immobile a IA IO, figlio della AN, andando poi ad abitare presso un'amica.
Concludeva per il rigetto della domanda con condanna per lite temeraria.
Nel corso del procedimento i ricorrenti riottenevano il possesso dell'immobile libero da persone e cose in data 29/11/2023.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi di parte resistente ed è stata poi discussa all'udienza del 28/04/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla richiesta di restituzione dell'immobile ottenuta in corso di causa.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere è un'ipotesi di estinzione del procedimento di elaborazione giurisprudenziale che può essere dichiarata d'ufficio ogni qualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del procedimento o comunque sopravvenga una situazione che faccia venire meno l'interesse delle parti ad agire e contraddire (cfr. Trib. Imperia
07/02/2022 n°77).
Per quanto attiene invece alla domanda risarcitoria la stessa appare infondata in quanto del tutto priva di qualsiasi principio di prova in proposito che possa consentire una valutazione di un ipotetico valore locatizio e rimane altresì preclusa qualsiasi valutazione equitativa laddove le ricorrenti ben avrebbero potuto fornire elementi e criteri di quantificazione in proposito.
Dall'istruttoria svolta è emerso che la AB, dopo aver ricevuto lo specifico sollecito in merito da parte dell'AdS (cfr. doc. 8), avrebbe spontaneamente lasciato l'immobile nel giro di una decina di giorno (cfr. teste IA IO) consegnando le chiavi al medesimo IA IO (cfr. testi
IA e OS), figlio della AN.
Non si può non rilevare il comportamento complessivamente negligente della AB che da un lato, pur sapendo dell'esistenza dell'AdS ed avendo da questo ricevuto sollecito al rilascio, ha riconsegnato le chiavi ad un “terzo” (figlio della AN e padre delle altre ricorrenti) a ciò non legittimato, e dall'altro
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 per non aver partecipato alla mediazione che avrebbe probabilmente precluso la presente azione giudiziale.
A discolpa della AB depone il fatto che la stessa forse non era a conoscenza dei rapporti negativi intercorrenti tra le parti che indubbiamente costituiscono il motivo principale del presente procedimento.
Appare evidente che comunque non sussistano i requisiti di lite temeraria.
Il complessivo esame della questione, la sussistenza di negligenze riferibili ad entrambe le parti e la sostanziale reciproca soccombenza, consente eccezionalmente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito al rilascio dell'immobile di cui è causa;
- rigetta la domanda risarcitoria di parte ricorrente;
- rigetta ogni altra domanda;
- spese integralmente compensate tra le parti.
Ravenna, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3