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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2161/2024
Tribunale Ordinario di Lecce
SEZIONE LAVORO
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE vista l'istanza di accertamento tecnico preventivo proposta da , nel Parte_1CP_ contraddittorio con l' visto l'art. 445 bis c.p.c.; letta la relazione di consulenza tecnica;
atteso che le parti non hanno dichiarato, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto con il quale sono state avvertite del deposito della relazione tecnica, di voler contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio;
considerato che
la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda sulle spese del procedimento, anche di quelle sostenute dalle parti;
CP_ ritenuto di dover porre a carico dell' le spese di questo procedimento perché la sussistenza del requisito sanitario utile per l'eventuale concessione della prestazione assistenziale è stato accertato con decorrenza dalla revoca.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, riconoscendone l'utilità, in favore di
, Parte_1
per la concessione dei benefici di cui all'art.
3. comma 3 della legge n. 104/1992 con decorrenza dalla revoca e il conseguente pagamento delle prestazioni assistenziali, previa verifica da parte degli enti amministrativi competenti di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
condanna l' al pagamento delle spese di questo procedimento, che liquida in complessivi € CP_1
1.314,00 oltre spese generali, IVA e CAP con distrazione all'avv. URSO LUCIANO; CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. dichiara chiusa la relativa procedura.
Lecce, 28/04/2025
Il Giudice
Alessandro Maggiore
Tribunale Ordinario di Lecce
SEZIONE LAVORO
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE vista l'istanza di accertamento tecnico preventivo proposta da , nel Parte_1CP_ contraddittorio con l' visto l'art. 445 bis c.p.c.; letta la relazione di consulenza tecnica;
atteso che le parti non hanno dichiarato, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto con il quale sono state avvertite del deposito della relazione tecnica, di voler contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio;
considerato che
la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda sulle spese del procedimento, anche di quelle sostenute dalle parti;
CP_ ritenuto di dover porre a carico dell' le spese di questo procedimento perché la sussistenza del requisito sanitario utile per l'eventuale concessione della prestazione assistenziale è stato accertato con decorrenza dalla revoca.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, riconoscendone l'utilità, in favore di
, Parte_1
per la concessione dei benefici di cui all'art.
3. comma 3 della legge n. 104/1992 con decorrenza dalla revoca e il conseguente pagamento delle prestazioni assistenziali, previa verifica da parte degli enti amministrativi competenti di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
condanna l' al pagamento delle spese di questo procedimento, che liquida in complessivi € CP_1
1.314,00 oltre spese generali, IVA e CAP con distrazione all'avv. URSO LUCIANO; CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. dichiara chiusa la relativa procedura.
Lecce, 28/04/2025
Il Giudice
Alessandro Maggiore