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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/08/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1279 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e vertente
TRA
C.F. in persona del suo l.r.p.t. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 domiciliato in Settingiano al corso B. Telesio n. 69, presso lo studio dell'Avv. Yves
Catanzaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Catanzaro alla Via Eraclea n. 36/G, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Piterà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le rispettive note di trattazione scritta depositate per l'udienza di discussione del 14 luglio 2025 i procuratori di entrambe le parti chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' in persona del l.r.p.t. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il signor per Controparte_1
opporsi all'atto di precetto della somma complessiva di € 9.624,21 emesso sulla base della pagina 1 di 6 diffida accertativa per crediti patrimoniali n. che trae origine dal CodiceFiscale_2
Verbale unico accertativo n. 2023-CZ-0000458, effettuato dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Catanzaro-Crotone.
A fondamento della domanda, parte attrice esponeva: - che l'atto di precetto è illegittimo, in quanto basato su una diffida accertativa che non ha mai acquisito efficacia esecutiva;
- che l' ha tempestivamente depositato memorie difensive, in data 14.2.2024, Parte_1
avverso il suddetto verbale unico di accertamento e notificazione contestando in toto la posizione del sig. , con richiesta di essere ascoltata ai sensi dell'art. 18 della Legge CP_1
689/81; - che l'Ispettorato del Lavoro ha convocato la società opponente per l'audizione in data 3 marzo 2024, redigendo in quella occasione apposito verbale di audizione, ma successivamente non ha mai emesso alcun provvedimento definitivo che confermasse la fondatezza della diffida accertativa;
- che l'istruttoria presso l'Ispettorato del Lavoro è tutt'ora in corso;
- che ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 124/2004 la diffida accertativa non era divenuta titolo esecutivo;
- che il sig. non ha mai prestato attività Controparte_1
lavorativa alle dipendenze della società ed in ogni caso non ricorrevano i Parte_1
requisiti del rapporto di lavoro subordinato.
Concludeva pertanto chiedendo di disporre in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto ed, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. Controparte_2
e conseguentemente annullare l'atto di precetto, notificato in data 11 marzo 2025, in
[...]
quanto basato su un credito inesistente, con condanna di parte convenuta alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.
2. Si costituiva in giudizio il per chiedere il rigetto della domanda attorea in quanto CP_1
infondata in fatto e diritto e deduceva: - che nel mese di marzo dell'anno 2019 il signor riceveva una convocazione da parte del signor , Controparte_1 CP_3
qualificatosi come titolare della società il quale offriva a questi un impiego Parte_1
lavorativo presso il loro cantiere, al fine di seguire i lavori relativi alla realizzazione della
Wind Farm presso la sede di Andali – Belcastro;
- che la funzione che il signor CP_1
pagina 2 di 6 avrebbe dovuto svolgere era quella di geometra di cantiere e contabile del predetto cantiere;
- che l'orario di lavoro che doveva svolgere, e che di fatto ha svolto il signor per come CP_1
accertato dall'Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, era dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 17:00/18:00; - che successivamente alle dimissioni del signor avvenute nel CP_1
mese di luglio 2019, controparte non accennava la minima intenzione di corrispondere le retribuzioni spettanti all'odierno opposto, né tantomeno fargli sottoscrivere un regolare
Con contratto: - che pertanto si rivolgeva all'ispettorato del lavoro e l' di Catanzaro, provvedeva in data 12.01.2024 a notificare alla ditta la diffida accertativa per Parte_1
crediti patrimoniali recante n. ove veniva quantificato l'importo CodiceFiscale_3
spettante al signor CP_1
Fatte tali premesse, il chiedeva di dichiarare inammissibile l'atto di citazione con CP_1
rigetto della domanda cautelare e nel merito rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto lavorativo intercorso tra il signor e la Controparte_1
così per come già accertato dall' con la Controparte_5 Controparte_6
diffida accertativa n. dell'8.01.2024; CodiceFiscale_3
3) per l'effetto accertare e dichiarare che l' in persona del l.r.p.t. è debitrice nei Parte_1
confronti del signor della somma pari ad € 8.441,48, oltre a interessi e rivalutazione dalla data CP_1
della richiesta e sino all'effettivo soddisfo, così per come determinata dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Catanzaro con la diffida accertativa n. CodiceFiscale_3
3) - accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di parte attrice e, per l'effetto, se l'On.Le
Giudicante lo riterrà opportuno, condannare controparte alla refusione delle spese per lite temeraria ex art 96 c.p.c. da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento dell'adito Tribunale;
4) – accertare e dichiarare che il signor ha agito esecutivamente nei confronti Controparte_1
della in piena legittimità e correttezza, avendo posto alla base del proprio atto di Parte_1
Co precetto un titolo valido ed esecutivo legittimo così per come comunicato dall' sede di Catanzaro.
5) – condannare controparte alla refusione delle spese di lite diritti e onorari oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge del presente giudizio”.
pagina 3 di 6 3. Alla prima udienza di comparizione del 7.7.2025, entrambi i difensori rappresentavano che le odierne parti in causa avevano raggiunto un accordo in corso di formalizzazione e intendevano chiedere la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice, preso atto di ciò, rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in trattazione scritta del 14 luglio 2025, per la quale entrambe le parti depositavano rispettive note in cui insistevano nella richiesta di cessazione della materia del contendere, riversando in atti il suddetto accordo.
Lo scrivente Magistrato con provvedimento del 19 luglio 2025 tratteneva, quindi, la causa in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
4. Il Tribunale ritiene alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti che debba dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non appare superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal
Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione di fatto, tale da impedire la definizione del giudizio.
Come ribadito a tal proposito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
In tale evenienza, dunque, il Giudice dà atto della cessata materia del contendere con sentenza dichiarativa, con la quale deve comunque provvedere sulle spese di lite sulla base del criterio della “soccombenza virtuale” o, in alternativa, disponendo la compensazione integrale delle stesse, anche qualora le parti non abbiano espresso una richiesta in tal senso, giacché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al Giudice “ad astenersi pagina 4 di 6 dall'individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30728 del
26/11/2019).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Orbene, la sopravvenuta stipulazione dopo l'istaurazione del giudizio di un accordo con cui le parti definiscono bonariamente la controversia, anche in relazione alle spese del presente giudizio, rappresenta certamente una circostanza che fa venir meno qualsiasi interesse delle stesse ad ottenere una pronuncia di merito, comportando la dichiarazione della cessata materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ed infatti deve rilevarsi che dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo e prodotto un verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 411 c.p.c. 2113 ult. Co. c.c. del 3 luglio 2025 intercorso tra l' Pt_1
e il sig. con la quale le stesse definiscono bonariamente la controversia
[...] CP_1
prevedendo che corrisponderà in favore del una somma di euro 7.000,00 Parte_1 CP_1
con le modalità ivi indicate “a tacitazione assoluta di ogni pretesa ed a totale definizione della vertenza, ivi comprese le spese legali relative al giudizio in opposizione a precetto r.g.
n. 1279/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro – sez I civile”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Maria Teresa Pia Farina, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1279 del
RGAC dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a precetto promossa da Parte_1
nei confronti di disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, 2 agosto 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1279 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e vertente
TRA
C.F. in persona del suo l.r.p.t. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 domiciliato in Settingiano al corso B. Telesio n. 69, presso lo studio dell'Avv. Yves
Catanzaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Catanzaro alla Via Eraclea n. 36/G, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Piterà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le rispettive note di trattazione scritta depositate per l'udienza di discussione del 14 luglio 2025 i procuratori di entrambe le parti chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' in persona del l.r.p.t. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il signor per Controparte_1
opporsi all'atto di precetto della somma complessiva di € 9.624,21 emesso sulla base della pagina 1 di 6 diffida accertativa per crediti patrimoniali n. che trae origine dal CodiceFiscale_2
Verbale unico accertativo n. 2023-CZ-0000458, effettuato dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Catanzaro-Crotone.
A fondamento della domanda, parte attrice esponeva: - che l'atto di precetto è illegittimo, in quanto basato su una diffida accertativa che non ha mai acquisito efficacia esecutiva;
- che l' ha tempestivamente depositato memorie difensive, in data 14.2.2024, Parte_1
avverso il suddetto verbale unico di accertamento e notificazione contestando in toto la posizione del sig. , con richiesta di essere ascoltata ai sensi dell'art. 18 della Legge CP_1
689/81; - che l'Ispettorato del Lavoro ha convocato la società opponente per l'audizione in data 3 marzo 2024, redigendo in quella occasione apposito verbale di audizione, ma successivamente non ha mai emesso alcun provvedimento definitivo che confermasse la fondatezza della diffida accertativa;
- che l'istruttoria presso l'Ispettorato del Lavoro è tutt'ora in corso;
- che ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 124/2004 la diffida accertativa non era divenuta titolo esecutivo;
- che il sig. non ha mai prestato attività Controparte_1
lavorativa alle dipendenze della società ed in ogni caso non ricorrevano i Parte_1
requisiti del rapporto di lavoro subordinato.
Concludeva pertanto chiedendo di disporre in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto ed, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. Controparte_2
e conseguentemente annullare l'atto di precetto, notificato in data 11 marzo 2025, in
[...]
quanto basato su un credito inesistente, con condanna di parte convenuta alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.
2. Si costituiva in giudizio il per chiedere il rigetto della domanda attorea in quanto CP_1
infondata in fatto e diritto e deduceva: - che nel mese di marzo dell'anno 2019 il signor riceveva una convocazione da parte del signor , Controparte_1 CP_3
qualificatosi come titolare della società il quale offriva a questi un impiego Parte_1
lavorativo presso il loro cantiere, al fine di seguire i lavori relativi alla realizzazione della
Wind Farm presso la sede di Andali – Belcastro;
- che la funzione che il signor CP_1
pagina 2 di 6 avrebbe dovuto svolgere era quella di geometra di cantiere e contabile del predetto cantiere;
- che l'orario di lavoro che doveva svolgere, e che di fatto ha svolto il signor per come CP_1
accertato dall'Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, era dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 17:00/18:00; - che successivamente alle dimissioni del signor avvenute nel CP_1
mese di luglio 2019, controparte non accennava la minima intenzione di corrispondere le retribuzioni spettanti all'odierno opposto, né tantomeno fargli sottoscrivere un regolare
Con contratto: - che pertanto si rivolgeva all'ispettorato del lavoro e l' di Catanzaro, provvedeva in data 12.01.2024 a notificare alla ditta la diffida accertativa per Parte_1
crediti patrimoniali recante n. ove veniva quantificato l'importo CodiceFiscale_3
spettante al signor CP_1
Fatte tali premesse, il chiedeva di dichiarare inammissibile l'atto di citazione con CP_1
rigetto della domanda cautelare e nel merito rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto lavorativo intercorso tra il signor e la Controparte_1
così per come già accertato dall' con la Controparte_5 Controparte_6
diffida accertativa n. dell'8.01.2024; CodiceFiscale_3
3) per l'effetto accertare e dichiarare che l' in persona del l.r.p.t. è debitrice nei Parte_1
confronti del signor della somma pari ad € 8.441,48, oltre a interessi e rivalutazione dalla data CP_1
della richiesta e sino all'effettivo soddisfo, così per come determinata dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Catanzaro con la diffida accertativa n. CodiceFiscale_3
3) - accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di parte attrice e, per l'effetto, se l'On.Le
Giudicante lo riterrà opportuno, condannare controparte alla refusione delle spese per lite temeraria ex art 96 c.p.c. da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento dell'adito Tribunale;
4) – accertare e dichiarare che il signor ha agito esecutivamente nei confronti Controparte_1
della in piena legittimità e correttezza, avendo posto alla base del proprio atto di Parte_1
Co precetto un titolo valido ed esecutivo legittimo così per come comunicato dall' sede di Catanzaro.
5) – condannare controparte alla refusione delle spese di lite diritti e onorari oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge del presente giudizio”.
pagina 3 di 6 3. Alla prima udienza di comparizione del 7.7.2025, entrambi i difensori rappresentavano che le odierne parti in causa avevano raggiunto un accordo in corso di formalizzazione e intendevano chiedere la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice, preso atto di ciò, rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in trattazione scritta del 14 luglio 2025, per la quale entrambe le parti depositavano rispettive note in cui insistevano nella richiesta di cessazione della materia del contendere, riversando in atti il suddetto accordo.
Lo scrivente Magistrato con provvedimento del 19 luglio 2025 tratteneva, quindi, la causa in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
4. Il Tribunale ritiene alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti che debba dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non appare superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal
Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione di fatto, tale da impedire la definizione del giudizio.
Come ribadito a tal proposito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
In tale evenienza, dunque, il Giudice dà atto della cessata materia del contendere con sentenza dichiarativa, con la quale deve comunque provvedere sulle spese di lite sulla base del criterio della “soccombenza virtuale” o, in alternativa, disponendo la compensazione integrale delle stesse, anche qualora le parti non abbiano espresso una richiesta in tal senso, giacché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al Giudice “ad astenersi pagina 4 di 6 dall'individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30728 del
26/11/2019).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Orbene, la sopravvenuta stipulazione dopo l'istaurazione del giudizio di un accordo con cui le parti definiscono bonariamente la controversia, anche in relazione alle spese del presente giudizio, rappresenta certamente una circostanza che fa venir meno qualsiasi interesse delle stesse ad ottenere una pronuncia di merito, comportando la dichiarazione della cessata materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ed infatti deve rilevarsi che dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo e prodotto un verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 411 c.p.c. 2113 ult. Co. c.c. del 3 luglio 2025 intercorso tra l' Pt_1
e il sig. con la quale le stesse definiscono bonariamente la controversia
[...] CP_1
prevedendo che corrisponderà in favore del una somma di euro 7.000,00 Parte_1 CP_1
con le modalità ivi indicate “a tacitazione assoluta di ogni pretesa ed a totale definizione della vertenza, ivi comprese le spese legali relative al giudizio in opposizione a precetto r.g.
n. 1279/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro – sez I civile”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Maria Teresa Pia Farina, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1279 del
RGAC dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a precetto promossa da Parte_1
nei confronti di disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, 2 agosto 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
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