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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
TT AN RO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 06720259002004013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INTIMAZIONE n. 06720259002004013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INTIMAZIONE n. 06720259002004013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INTIMAZIONE n. 06720259002004013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INTIMAZIONE n. 06720259002004013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: L'udienza si svolgeva in camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GL US presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 06720259002004013 per
TASSE AUTOMOBILISTICHE relative agli anni dal 2011 al 2015 per l'importo totale di € 1.596,78.
Eccepiva l'opponente la nullità della pretesa creditoria per omessa notifica degli atti prodromici e per l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva L'agenzia delle Entrate e riscossione evidenziando l'avvenuta estinzione del credito riportato dagli atti impugnati.
Pertanto, chiedeva– in via preliminare ed assorbente – l'estinzione del giudizio in esame per intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Alla luce del comportamento processuale delle parti si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
TT AN RO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 06720259002004013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INTIMAZIONE n. 06720259002004013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INTIMAZIONE n. 06720259002004013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INTIMAZIONE n. 06720259002004013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INTIMAZIONE n. 06720259002004013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: L'udienza si svolgeva in camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GL US presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 06720259002004013 per
TASSE AUTOMOBILISTICHE relative agli anni dal 2011 al 2015 per l'importo totale di € 1.596,78.
Eccepiva l'opponente la nullità della pretesa creditoria per omessa notifica degli atti prodromici e per l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva L'agenzia delle Entrate e riscossione evidenziando l'avvenuta estinzione del credito riportato dagli atti impugnati.
Pertanto, chiedeva– in via preliminare ed assorbente – l'estinzione del giudizio in esame per intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Alla luce del comportamento processuale delle parti si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.