Decreto cautelare 17 gennaio 2026
Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 31/03/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cellino San Marco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni De Nigris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
della deliberazione della G.M. di Cellino San Marco n.170 del 29.12.2025, avente ad oggetto l'adozione del “Manuale di conservazione e gestione documentale” nonché del “Manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi” di cui alle Linee Guida AgID del 2020 e del 2022, nella parte in cui assegna tali incombenti istituzionali al VI° settore comunale di cui il ricorrente è responsabile, anziché al I° settore “Amministrazione Generale” in cui rientra il servizio di protocollo e archivio informatico comunale;
nonché, ove occorra
del decreto sindacale n.-OMISSIS- con cui, in esecuzione della deliberazione menzionata, il ricorrente viene nominato quale responsabile della gestione e della conservazione documentale, ivi compresi gli adempimenti connessi al protocollo informatico comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellino San Marco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. LO LL e uditi per le parti i difensori Avv. V. Parato per la parte ricorrente, Avv. F. Giorgino, in sostituzione dell'avv. G. De Nigris, per l'A.C. resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 16.01.2026 e depositato in pari data, il ricorrente - dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cellino S.M. (BR) in qualità di Istruttore Direttivo categoria “D3” “EQ” n. matr. 80 assunto con Determina n.-OMISSIS- I^ settore - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione della G.M. di Cellino San Marco n.170 del 29.12.2025, avente ad oggetto l'adozione del “Manuale di conservazione e gestione documentale” nonché del “Manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi” di cui alle Linee Guida AgID del 2020 e del 2022, nella parte in cui assegna tali incombenti istituzionali al VI° settore comunale di cui il ricorrente è responsabile, anziché al I° settore “Amministrazione Generale” in cui rientra il servizio di protocollo e archivio informatico comunale; nonché, ove occorra, del decreto sindacale n.-OMISSIS- con cui, in esecuzione della deliberazione menzionata, il ricorrente viene nominato quale responsabile della gestione e della conservazione documentale, ivi compresi gli adempimenti connessi al protocollo informatico comunale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - ECCESSO DI POTERE: Illogicità e irrazionalità per “Sovraffollamento Funzionale” in violazione dell’art.97 della Costituzione.
II - VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE SOTTO ULTERIORE PROFILO: violazione dell'art. 17 CAD, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria.
III - VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione sotto altro profilo dell’art.97 Cost. e dei doveri di buona e corretta azione amministrativa – violazione delle Linee Guida AgID (2022).
IV - VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE: Violazione del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) – Illogicità e contraddittorietà dell’azione e della scelta amministrativa - Sviamento dell’interesse pubblico ed interferenza funzionale.
V - VIOLAZIONE ULTERIORE DELL’ART.97 COST. NONCHE’ DEI DOVERI DI BUONA E CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA:
VI - ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’ E SVIAMENTO: pretestuosità della nomina e irragionevolezza dei termini di scadenza del “Questionario AgID”.
Con decreto cautelare n. 34/2026, pubblicato il 17.01.2026, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che non risulta ravvisabile la presenza di un pregiudizio per il ricorrente di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima camera di consiglio, tanto più ove si tenga conto dei seguenti rilievi:- sussistono seri dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, deducendo il ricorrente l’illegittimità dell’assegnazione degli incombenti istituzionali previsti dalla delibera di G.M. di Cellino San Marco n.170 del 29.12.2025( avente ad oggetto l'adozione del “Manuale di conservazione e gestione documentale” nonché del “Manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi) al VI° settore comunale di cui lo stesso è responsabile, anzichè al I° settore “Amministrazione Generale” in cui rientra il servizio di protocollo e archivio informatico comunale;- il ricorrente lamenta che la nomina in oggetto è stata formalizzata il 29 dicembre 2025, ovvero a sole 48 ore dalla scadenza del termine perentorio (31 dicembre 2025) per la presentazione del “Questionario AgID sulla trasformazione digitale”, ossia adempimenti anteriori alla notifica e al deposito del presente ricorso, in ordine ai quali l’eventuale tutela cautelare monocratica risulterebbe non utile in quanto non tempestiva;- quanto alla gravosità dell’incarico (in ordine al quale il ricorrente rileva che “in assenza di una struttura di supporto Ufficio RTD e senza un adeguato esonero dalle mansioni ordinarie, vi è un rischio da stress lavoro-correlato”) in assenza di circostanziate indicazioni di ulteriori scadenze e ulteriori adempimenti impossibili da gestire, la circostanza non appare configurare nell’immediato la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire la dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione, ove potrà valutarsi approfonditamente il fumus boni juris (anche con riguardo al profilo della giurisdizione), all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra tutte le parti in causa.”
Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
Nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente di questa Sezione ha avvisato le parti, ex art. 73 comma 3 c.p.a., . di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. in favore dell’A.G.O., da definire eventualmente con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a. Il difensore della parte ricorrente, quindi, ha chiesto un rinvio per poter controdedurre ed eventualmente depositare ulteriore documentazione a sostegno della giurisdizione del G.A.. Il Presidente, infine, ritenuta giustificata la richiesta, ha disposto il rinvio della causa alla camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il 13.02.2026, si è costituito in giudizio il Comune di Cellino San Marco, chiedendo di rigettare la proposta istanza cautelare nonchè, occorrendo, nel merito, l'intero ricorso spiegato dal ricorrente siccome inammissibile e comunque infondato
Il 10.03.2026, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo e per l’accoglimento del ricorso.
Il 12.03.2026, l’Amministrazione resistente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario e per il rigetto della proposta istanza cautelare nonchè, nel merito, dell'intero ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, rientrando la presente controversia nella giurisdizione dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, vertendosi in materia di assegnazione di incombenti istituzionali previsti dalla delibera di G.M. di Cellino San Marco n.170 del 29.12.2025 ( avente ad oggetto l'adozione del “Manuale di conservazione e gestione documentale” nonché del “Manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi) al VI° settore comunale di cui lo stesso è responsabile, anzichè al I° settore “Amministrazione Generale” in cui rientra il servizio di protocollo e archivio informatico comunale, con i conseguenti carichi di lavoro gravanti sull’odierno ricorrente, quindi la controversia involge sul piano oggettivo atti di microrganizzazione di cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, afferenti alla sfera gestionale del singolo rapporto di lavoro, espressione del potere datoriale, rispetto ai quali la P.A. opera con i poteri propri del privato datore di lavoro, che ricadono nell’ambito di giurisdizione del G.O.
Infatti, per consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale del giudice del riparto:
- la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo dev’essere individuata non già in base al criterio della prospettazione della domanda ma alla stregua della causa petendi o petitum sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 settembre 2013, n. 21677; 25 giugno 2010, n. 15323);
- se in base al criterio del petitum sostanziale si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento posto in essere dalla p.a. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, in quanto al giudice ordinario è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive di cui si tratta (ex multis, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 ottobre 2018, n. 26596).
La giurisdizione generale di legittimità del g.a. comprende il vaglio degli atti -espressione dell’esercizio di una potestà pubblicistica- c.d. di macro-organizzazione, indicati nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 e funzionali alla definizione di “linee fondamentali di organizzazione degli uffici; … uffici di maggiore rilevanza e… modi di conferimento della titolarità dei medesimi; … dotazioni organiche complessive”, mentre spettano alla cognizione del g.o. i c.d. atti di microrganizzazione ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., in favore dell’A.G.O.
3. In applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a. la parte ricorrente potrà riassumere il presente giudizio innanzi al Giudice Ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
4. Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia ed avendo il Tribunale sollevato d’ufficio la suddetta questione di inammissibilità) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore dell’A.G.O, innanzi alla quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
LO LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LL | IZ OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.