Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2845/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente a[...] in Parte_1 C.F._1
Guidonia Montecelio, elett.te dom.to in Roma alla Via Tremiti n.10 presso lo studio degli avv. Pioli – Lucchetti ed altri, in persona dell'avv. Alessandro
Pioli ( , che lo rappresenta e difende in forza di delega , C.F._2
su file separato,p.e.c. ; appellante Email_1
e
Controparte_1
( ), in persona dell'Amm.re p.t. Geom.
[...] P.IVA_1 CP_2
ed elett.te dom.to in Roma in Via degli Scipioni 265, presso lo studio
[...]
dell'Avv. CANTARELLA Enrico ( che lo rapp.ta e C.F._3
difende giusta mandato in calce alla Comparsa di costituzione e Risposta;
appellato
nonché quelle formulate per entrambe all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 30.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1336/2020 il Tribunale di Tivoli, nel procedimento Rg.
3833/2018 avente ad oggetto impugnativa a delibera condominiale, ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 [...]
, con l'atto di Controparte_3
citazione ritualmente notificato, così provvede: 1) Accerta e dichiara
l'intervenuta decadenza dell'attore dall'impugnazione; 2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Tivoli, 01.11.2020 “.
Il procedimento di primo grado è stato così narrato dal Tribunale : “
L'attore chiedeva dichiararsi la nullità/annullabilità della delibera adottata dal di Controparte_3 Controparte_3
in data 10.2.2018 con la quale erano stati approvati i bilanci
[...]
consuntivo 2016/2017 e preventivo 2017/2018, denunciando la ricorrenza di alcun vizi contabili, in particolare il collegamento dei bilanci stessi con altro precedentemente approvato la cui delibera era pure stata oggetto di impugnazione in un giudizio ancora pendente avanti a questo stesso
Tribunale. Si costituiva il Condominio formulando, in via preliminare, eccezione di decadenza e comunque contestando nel merito la domanda di cui chiedeva il rigetto.
pag. 2/7 All'udienza del 23.01.2020 le parti concludevano e venivano concessi i termini del 190 c.p.c..
Seguiva sentenza n.1336/20 pubblicata il 03.11.2020.
formulava atto d'appello contestando la sentenza Parte_1
indicata sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva il in atti impugnando l'appello perché CP_1
inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 22.09.2021 per la trattazione, in mancanza di richiesta sospensiva, veniva fissata la nuova udienza di discussione del 14.02.2024 rinviata al 30.04.2025 per la precisazione delle conclusioni rese ex art. 127 ter C.P.C., con la concessione dei termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
La Corte alla scadenza dei termini si è riservata per i provvedimenti di rito.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§. 1 – Violazione dell'art.5 D.Lgs. 28/2010 e dell'art. 1137 c.c. in relazione ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
L'appellante si duole per avere il Tribunale dichiarato l'intervenuta decadenza dell'attore dalla domanda d'impugnativa della delibera avendo ritenuto che l'effetto interruttivo di gg. 30 per l'impugnazione doveva ritenersi dalla comunicazione della domanda di mediazione al destinatario e non dalla presentazione della domanda presso l'organismo di mediazione, avendo l'attuale appellante fatto tutto il necessario per l'attivazione del procedimento per cui non gli si poteva addebitarsi l'intempestività dell'Organismo e delle Poste nella consegna del plico.
pag. 3/7 L'appellante richiamava i vari orientamenti contrastanti esistenti in giurisprudenza.
§.2- Nel merito la delibera impugnata del 10.02.2018 risulta affetta dagli stessi vizi della precedente delibera d'impugnazione del 21.03.2017, non ancora decisa all'atto dell'introduzione dell'appello.
L'appellante si duole perché il non gli avrebbe permesso CP_1
l'accesso ai documenti contabili per la verifica della esattezza delle poste indicate nei bilanci oggetto d'approvazione.
I bilanci non risultavano attendibili in riferimento all'importo richiesto di €
423,34, oggetto di giudizio d'opposizione a decreto revocato dal G.d.P di
Tivoli, essendo stata integralmente pagato.
§.
3- Mancata dimostrazione del possesso dei requisiti per la nomina ad
Amministratore del Condominio di cui all'art. 71 bis delle disposizioni d'attuazione del C.C.
La Corte così ragiona.
In ordine al primo motivo, il Tribunale ha ritenuto decaduto l'attore dall'impugnazione in quanto la comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione è stata ricevuta in data successiva (13.3.2018) allo scadere del termine perentorio di 30 giorni prescritto per l'impugnazione della delibera (10.2.2018), e non, come invece ritiene dal dalla data del deposito del ricorso davanti all'organismo di Pt_1
mediazione.
Tale indirizzo appare consolidato dal principio secondo cui il termine di impugnazione della delibera assembleare previsto dalla legge a pena di decadenza (art. 1137 c.c.), sia interrotto e non sospeso dalla introduzione pag. 4/7 della procedura di mediazione;
questo in ragione della formula utilizzata dal legislatore già ante Riforma Cartabia quando, all'art.5, prevede che “la domanda di mediazione impedisce la decadenza” e dal fatto che viene previsto un nuovo termine di decorrenza in caso di fallimento della mediazione.
Ritiene ancora la Corte che va confermato il principio secondo cui l'effetto impeditivo debba essere ricondotto alla comunicazione dell'istanza di mediazione e non al mero deposito della stessa. La norma sul punto è chiara, posto che, sia l'art. 5 comma 6 ante Cartabia che l'art. 8 comma 2 della nuova formulazione, riconducono l'effetto impeditivo al momento della comunicazione alle altre parti e non al momento del deposito della domanda.
Va ancora precisato che sul punto la giurisprudenza in un primo momento aveva fatto registrare posizioni non univoche, avendo alcuni Tribunali ritenuto non potersi far ricadere sull'istante il ritardo nella fissazione dell'incontro e nella conseguente notificazione della convocazione da parte dell'Organismo.
La giurisprudenza maggioritaria ha però da tempo rimarcato come l'effetto interruttivo sia ricondotto dalla legge alla comunicazione dell'istanza di mediazione e non alla convocazione, per cui era diritto ed onere della parte istante attivarsi per comunicare al Condominio l'avvenuto deposito della domanda di mediazione.
In tal senso la Riforma Cartabia, ai fini interpretativi, ha dissolto ogni dubbio, facendo propria la tesi della giurisprudenza maggioritaria, prevedendo espressamente che “la parte può a tal fine (ovvero al fine di pag. 5/7 impedire la decadenza sancita dall'art. 1137 c.c.) comunicare all'altra parte la domanda … fermo l'obbligo dell'organismo di procedere alla comunicazione della domanda e di ogni altra informazione prescritta dal comma 1 del medesimo articolo (art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010).
A conferma di questo orientamento si ritiene che il principio della scissione degli effetti della notificazione, richiamati dall'appellante, (in ragione del quale gli effetti a favore del notificante decorrono dalla data della richiesta della notifica e non dal ricevimento della stessa), può essere applicato solo agli atti processuali e non alla notifica dell'istanza di mediazione o della convocazione.
Il motivo d'appello va quindi respinto con la conferma della sentenza di primo grado.
I rimanenti motivi vanno assorbiti, attesa la conferma dell'accoglimento dell'eccezione d'improcedibilità della domanda.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM
147/2022, il valore della lite € 445,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della natura della controversia, in € 1.350,00 oltre il 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA con la condanna di al Parte_1
pagamento a favore del , come in atti. Deve darsi atto della CP_1
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 6/7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
alla , come in atti, avverso
[...] Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1336/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna parte appellante, al pagamento, in Parte_1
favore del , in atti, delle spese del presente grado del CP_1
giudizio, che liquida in € 1.350,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a.
3) Dichiara tenuto al versamento in favore dell'erario Parte_1
di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella Camera i Consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere Ausliario Il Presidente
Estensore / Relatore dr. Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 7/7