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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13691/2024V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 da
1) Parte_1
Nata a Castellaneta (TA) il giorno 17 marzo 1973 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Carlo Bernini, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il giorno 13 novembre 1966 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]G con l'Avv. Carlo Bernini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario a ZA (TA) il giorno 9 giugno 2001, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 23 - Parte 2 - Serie A anno 2001 in regime di separazione dei beni in forza di dichiarazione resa nell'atto di matrimonio, separati consensualmente con verbale in data 28 settembre 2020 omologato con decreto del Tribunale di
Milano del 25 novembre 2020 n. 28665/20 R.G.C. e n. 19057/20 cron.. con i seguenti figli: nato il giorno 14 luglio 2006 a EG (MI) (C.F. Parte_3
), cittadino italiano e ata il giorno 29 novembre 2004 C.F._3 Parte_4
a EG (MI) (C.F. ), cittadina italiana C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. e danno atto che i figli nato il 14 luglio Parte_1 Parte_2 Parte_3
2006 a EG (MI) e nata il [...] a [...], oggi entrambi Parte_4 maggiorenni, non sono economicamente indipendenti
2. Il loro mantenimento, dunque, fino al rispettivo raggiungimento dell'indipendenza economica, resta regolato secondo gli accordi già verbalizzati in occasione della separazione coniugale ossia sarà calibrato in relazione ai tempi effettivi di permanenza presso il padre o presso la madre.
Il padre provvederà a ogni esigenza economica ulteriore da intendersi comprensiva anche delle spese straordinarie (istruzione, sanitarie, ludico sportive etc.).
e si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri Parte_1 Parte_2 recapiti in caso di spostamenti quando hanno con sé i figli.
3. e danno atto di aver già regolato ogni aspetto relativo Parte_1 Parte_2 alla divisione del patrimonio immobiliare, ad ogni buon con conto conferma la Parte_2 manleva a favore di da qualsiasi pretesa la avanzasse nei confronti di Parte_1 CP_1 quest'ultima a titolo di pagamento delle rate dei relativi mutui a suo tempo in essere (mutuo stipulato con agenzia 18 Filiale 95 in data 2 ottobre 2008 di € 96.000 CP_1 CP_2
NDG.11162605 n. rapporto 02002745 oltre al secondo stipulato in pari data di € CP_2
272.584,83 sempre con agenzia 18 Filiale 95 NDG 11162605 n. rapporto 02002746). CP_1
4. e si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto Parte_1 Parte_2 ovvero ad altro documento equipollente per l'espatrio.
5. e si danno reciprocamente atto di essere economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti e, dunque, di nulla avere reciprocamente a pretendere a titolo di assegno divorzile.
e si danno reciprocamente atto di aver già definito ogni Parte_1 Parte_2 rapporto economico e patrimoniale pregresso o in corso e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere per alcun titolo, ragione o causa.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a ZA (TA) il giorno 9 giugno 2001, trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 23 - Parte 2 - Serie A anno 2001;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LATERZA (TA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di MILANO dove l'atto è stato parimenti trascritto al n. 168 P. II S. B Reg. 3 anno
2001.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 da
1) Parte_1
Nata a Castellaneta (TA) il giorno 17 marzo 1973 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Carlo Bernini, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il giorno 13 novembre 1966 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]G con l'Avv. Carlo Bernini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario a ZA (TA) il giorno 9 giugno 2001, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 23 - Parte 2 - Serie A anno 2001 in regime di separazione dei beni in forza di dichiarazione resa nell'atto di matrimonio, separati consensualmente con verbale in data 28 settembre 2020 omologato con decreto del Tribunale di
Milano del 25 novembre 2020 n. 28665/20 R.G.C. e n. 19057/20 cron.. con i seguenti figli: nato il giorno 14 luglio 2006 a EG (MI) (C.F. Parte_3
), cittadino italiano e ata il giorno 29 novembre 2004 C.F._3 Parte_4
a EG (MI) (C.F. ), cittadina italiana C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. e danno atto che i figli nato il 14 luglio Parte_1 Parte_2 Parte_3
2006 a EG (MI) e nata il [...] a [...], oggi entrambi Parte_4 maggiorenni, non sono economicamente indipendenti
2. Il loro mantenimento, dunque, fino al rispettivo raggiungimento dell'indipendenza economica, resta regolato secondo gli accordi già verbalizzati in occasione della separazione coniugale ossia sarà calibrato in relazione ai tempi effettivi di permanenza presso il padre o presso la madre.
Il padre provvederà a ogni esigenza economica ulteriore da intendersi comprensiva anche delle spese straordinarie (istruzione, sanitarie, ludico sportive etc.).
e si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri Parte_1 Parte_2 recapiti in caso di spostamenti quando hanno con sé i figli.
3. e danno atto di aver già regolato ogni aspetto relativo Parte_1 Parte_2 alla divisione del patrimonio immobiliare, ad ogni buon con conto conferma la Parte_2 manleva a favore di da qualsiasi pretesa la avanzasse nei confronti di Parte_1 CP_1 quest'ultima a titolo di pagamento delle rate dei relativi mutui a suo tempo in essere (mutuo stipulato con agenzia 18 Filiale 95 in data 2 ottobre 2008 di € 96.000 CP_1 CP_2
NDG.11162605 n. rapporto 02002745 oltre al secondo stipulato in pari data di € CP_2
272.584,83 sempre con agenzia 18 Filiale 95 NDG 11162605 n. rapporto 02002746). CP_1
4. e si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto Parte_1 Parte_2 ovvero ad altro documento equipollente per l'espatrio.
5. e si danno reciprocamente atto di essere economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti e, dunque, di nulla avere reciprocamente a pretendere a titolo di assegno divorzile.
e si danno reciprocamente atto di aver già definito ogni Parte_1 Parte_2 rapporto economico e patrimoniale pregresso o in corso e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere per alcun titolo, ragione o causa.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a ZA (TA) il giorno 9 giugno 2001, trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 23 - Parte 2 - Serie A anno 2001;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LATERZA (TA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di MILANO dove l'atto è stato parimenti trascritto al n. 168 P. II S. B Reg. 3 anno
2001.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG