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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2214/2024 promossa da:
IN FORMA ABBREVIATA, Parte_1 Parte_2
.con l'Avv. CORDOVA FRANCESCO
[...]
ATTORE/I contro con l'Avv. NOZZA PAOLO Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : Opposizione a intimazione di pagamento delle Entrate Patrimoniali degli Enti Pubblici ex art. 32 D. L.gs n. 150/2011
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 12/2/2024 il ( di seguito per comodità ) notificava Controparte_1 CP_1 ad ( di seguito per comodità ) l'avviso di Parte_1 Pt_2 accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali ( come da prot. N. 0002799 del 12/02/2024 ) intimando il pagamento della somma di € 21.956,21 a titolo di canoni di locazione dovuti in relazione alle annualità relative agli anni 2022, 2023 , 2024 , per l'occupazione di un 'area situata nel CP_1 per una superficie di mq. 28,75 , concessa in locazione dal per l'installazione e il Parte_3 mantenimento di infrastrutture per reti di tele e video comunicazioni .
Con atto di citazione notificato in data 10/4/2024 , conveniva in giudizio il Pt_2 CP_1 opponendosi al sopra citato avviso di accertamento esecutivo , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso . In particolare eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento , poiché lo stesso sarebbe stato Pt_2 emesso da un soggetto privo dei necessari poteri.
Inoltre parte attrice eccepiva la nullità della clausola contrattuale in relazione alla determinazione del canone annuo , di sostituzione dell'art.3 con quanto previsto dall'art.93 ( oggi art. 54 D.lgs 259/2023 )
pagina 1 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta si costituita in giudizio il Controparte_1
, il quale contestava integralmente le eccezioni e le domande di parte attrice opponente ,
[...] eccependo la radicale infondatezza delle stesse , in fatto ed in diritto , oltre all'illegittimità dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento notificato . Lo scrivente giudicante non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo per carenza di gravi motivi connessi al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “. Alla prima udienza della fase di merito del presente giudizio , parte opponente insisteva per il rigetto delle istanze istruttorie di parte convenuta per tutte le ragioni già evidenziate all'interno della propria memoria ex art. 173 ter cpc , chiedendo la fissazione dei termini di cui all'art.189 cpc . Parte convenuta si riportava ai propri atti , insistendo per l'ammissione dei propri mezzi istruttori e sul totale rigetto di quelli di parte attrice . La causa , ritenuta matura per la decisione , veniva rinviata per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma all'udienza del 8/11/2024 con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di memori difensive finali .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione , in base all'art. 281 sexies cpc ultimo comma .
L'opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici ex art. 32 Dlgs n. 150/2011 è infondata e va pertanto rigettata . In relazione all'eccepita nullità dell' avviso di accertamento da parte di , poiché sarebbe stato Pt_2 emesso da un soggetto privo dei necessari poteri ( nel caso specifico l'arch. ) si Persona_1 ritiene opportuno evidenziare quanto segue . Infatti , come indicato nell'atto relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali emesso dal Comune (come da prot. N. 0002799 del 12/2/2024 ) , l'arch. è stata nominata Persona_1 responsabile del 3° settore Tecnico –Area Gestione del Territorio , riferita all'entrata patrimoniale oggetto di causa , con decreto sindacale n. 6 del 17/5/2023( come da doc. 01 ) . Pertanto , l'arch. , in qualità di responsabile del 3° settore tecnico Area Gestione Persona_1
Territorio che si occupa del credito azionato dal , risulta essere il soggetto giuridicamente CP_1 preposto all'azione di recupero del credito ed anche il soggetto legittimato alla firma degli atti connessi
. Per quanto riguarda l'eccepita nullità della clausola contrattuale in relazione alla determinazione del canone annuo , di sostituzione dell'art.3 con quanto previsto dall'art. 93 ( oggi art. 54 del Dlgs 259/2023 ) e conseguente illegittimità delle somme oggetto dell'avviso del , si evidenzia come CP_1 l'art. 93 del dlgs. N. 259 ( oggi art. 54 in base al Dlgs. 207/2021 ) commi 816 e 831- bis della L. N. 160/2019 e 63 del DL 4467/1997 non sono prospettabili quali norme imperative di legge .
Più precisamente l'art. 93 del Dlgs . n. 295/2003 prevede che : la Pubbliche Amministrazioni, le Regioni , le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica , oneri e canoni che non siano stabiliti per legge .
Il successivo comma 2 come modificato dal Dlgs. N. 70/2012 prevede che : gli operatori che forniscono reti di comunicazioni elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione , l'Ente locale , ovvero l'Ente proprietario o gestore , delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale . Nessun altro onere , finanziario ,reale o contributivo, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica , fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi di aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 , oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art.63 del D.L. 15
/12/1997 n. 446 .
pagina 2 di 5 In seguito è intervenuto l'art.12 comma 3 del Dlgs n. 22/2016 , poi integrato dall'art.
8- bis comma1 D.L. n. 135/2018 e dalla legge n. 12/2019 secondo cui : “ l'art. 93 comma 2 del DL n. 259/2003 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni , alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione , restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributivo , comunque denominato , di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto .
In seguito con la L. 160/2019 , con la quale è stata abrogata la e , introducendo CP_2 CP_3 mediante l'art.1 comma 816 , il nuovo canone unico patrimoniale con decorrenza dal bilancio 2021 e dove il comma 819 dello stesso articolo precisa quale sia la base per l'imposizione del canone , cioè l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico . Inoltre il comma 831 bis , introdotto dall'art. 40 della L. 108/2021 ha fissato la misura del canone unico in € 800,00 per singolo impianto , senza alcuna modifica relativa al presupposto della sua applicazione . Le ulteriori modifiche sono state introdotte al Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche dal dgls 207/2021 , sostituendo l'art. 93 del vecchio codice con il nuovo art. 54 del dlgs n. 259/2023. Il predetto ultimo intervento legislativo ha precisato la connessione tra il divieto di oneri ulteriori rispetto al canone unico patrimoniale con il riferimento esclusivo alle aree asservite ad usi pubblici e demaniali . Alla luce delle considerazioni sopra espresse l'art. 93, oggi art. 54 , risulta applicabile solo nell'ipotesi in cui il cespite appartiene al demanio o fa parte del patrimonio indisponibile dell'Ente locale , poiché soltanto nella predetta ipotesi l'Ente è tenuto a garantire ai terzi equità , accessibilità e parità di trattamento .
A tale riguardo , parte attrice sostiene che il bene oggetto di locazione appartenga al patrimonio demaniale del o comunque al patrimonio indisponibile dell'Ente . CP_1
A supporto della propria tesi difensiva , produce un 'allegazione ( doc. 10 ) relativa ad una Pt_2 relazione dell'area oggetto del contratto , intesa come verifica legata alla natura di bene immobile pubblico . Secondo questa allegazione , parte opponente dimostrerebbe che il bene oggetto dell'immobile ricade nell'area di pertinenza dei servizi comunali cimiteriali , dovendo ritenersi indisponibile per definizione. Tuttavia si ritiene che la predetta allegazione non possa costituire un elemento di prova ,essendo comunque un documento di parte .
A tale riguardo , la giurisprudenza ha comunque precisato che un bene non è pubblico ( cioè per il fatto di appartenere ad un Ente pubblico e soggetto al regime differenziato previsto per il demanio e il patrimonio indisponibile ex artt. 823 e 828 cc ) per il fatto di appartenere ad un ente pubblico e che , affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826 comma 3 cc, deve sussistere la volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico , tramite un atto amministrativo dove risulti la specifica volontà dell'Ente di destinare quel determinato bene ad un servizio pubblico . Inoltre deve esserci l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio . Senza le sopra indicate condizioni , e della conseguente riconducibilità del bene al patrimonio indisponibile , la cessione in godimento del bene in favore di privati non potrà essere ricondotta ad un rapporto di concessione governativa , ma relativa ad un bene facente parte del patrimonio disponibile , con inquadramento nello schema della locazione . Nel caso in esame , l'area concessa in locazione a rientra nell'ambito del patrimonio Pt_2 disponibile del Comune , in quanto non sussiste un atto amministrativo specifico dal quale emerga la volontà dell'Ente in relazione alla destinazione del bene per il soddisfacimento di un bisogno della collettività , mentre il servizio di telecomunicazione non qualifica l'uso pubblico in considerazione del pagina 3 di 5 fatto che tale specifica attività , anche se di carattere pubblico ,non risulta equiparabile ad un servizio pubblico in ragione del carattere privatistico e di lucro nell'ambito dell'accesso alle telecomunicazioni .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di BE , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
1. Rigetta l'opposizione all' avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali emesso dal Comune di Controparte_1
2. Condanna INFRASTRUTTURE in persona del Responsabile Parte_1 della Funzione Corporate & Legal Affairs avv. SALVATORE LO GIUDICE alla refusione delle spese di lite in favore del in persona del CP_1 Controparte_1
Sindaco pro- tempore che si liquidano per la fase cautelare per compensi professionali in €
3503,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA;
per la fase di merito per compensi professionali in € 5077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA .
BE , 03/01/2025 IL GIUDICE
(dott. Giuseppe Liotta )
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2214/2024 promossa da:
IN FORMA ABBREVIATA, Parte_1 Parte_2
.con l'Avv. CORDOVA FRANCESCO
[...]
ATTORE/I contro con l'Avv. NOZZA PAOLO Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : Opposizione a intimazione di pagamento delle Entrate Patrimoniali degli Enti Pubblici ex art. 32 D. L.gs n. 150/2011
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 12/2/2024 il ( di seguito per comodità ) notificava Controparte_1 CP_1 ad ( di seguito per comodità ) l'avviso di Parte_1 Pt_2 accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali ( come da prot. N. 0002799 del 12/02/2024 ) intimando il pagamento della somma di € 21.956,21 a titolo di canoni di locazione dovuti in relazione alle annualità relative agli anni 2022, 2023 , 2024 , per l'occupazione di un 'area situata nel CP_1 per una superficie di mq. 28,75 , concessa in locazione dal per l'installazione e il Parte_3 mantenimento di infrastrutture per reti di tele e video comunicazioni .
Con atto di citazione notificato in data 10/4/2024 , conveniva in giudizio il Pt_2 CP_1 opponendosi al sopra citato avviso di accertamento esecutivo , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso . In particolare eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento , poiché lo stesso sarebbe stato Pt_2 emesso da un soggetto privo dei necessari poteri.
Inoltre parte attrice eccepiva la nullità della clausola contrattuale in relazione alla determinazione del canone annuo , di sostituzione dell'art.3 con quanto previsto dall'art.93 ( oggi art. 54 D.lgs 259/2023 )
pagina 1 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta si costituita in giudizio il Controparte_1
, il quale contestava integralmente le eccezioni e le domande di parte attrice opponente ,
[...] eccependo la radicale infondatezza delle stesse , in fatto ed in diritto , oltre all'illegittimità dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento notificato . Lo scrivente giudicante non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo per carenza di gravi motivi connessi al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “. Alla prima udienza della fase di merito del presente giudizio , parte opponente insisteva per il rigetto delle istanze istruttorie di parte convenuta per tutte le ragioni già evidenziate all'interno della propria memoria ex art. 173 ter cpc , chiedendo la fissazione dei termini di cui all'art.189 cpc . Parte convenuta si riportava ai propri atti , insistendo per l'ammissione dei propri mezzi istruttori e sul totale rigetto di quelli di parte attrice . La causa , ritenuta matura per la decisione , veniva rinviata per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma all'udienza del 8/11/2024 con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di memori difensive finali .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione , in base all'art. 281 sexies cpc ultimo comma .
L'opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici ex art. 32 Dlgs n. 150/2011 è infondata e va pertanto rigettata . In relazione all'eccepita nullità dell' avviso di accertamento da parte di , poiché sarebbe stato Pt_2 emesso da un soggetto privo dei necessari poteri ( nel caso specifico l'arch. ) si Persona_1 ritiene opportuno evidenziare quanto segue . Infatti , come indicato nell'atto relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali emesso dal Comune (come da prot. N. 0002799 del 12/2/2024 ) , l'arch. è stata nominata Persona_1 responsabile del 3° settore Tecnico –Area Gestione del Territorio , riferita all'entrata patrimoniale oggetto di causa , con decreto sindacale n. 6 del 17/5/2023( come da doc. 01 ) . Pertanto , l'arch. , in qualità di responsabile del 3° settore tecnico Area Gestione Persona_1
Territorio che si occupa del credito azionato dal , risulta essere il soggetto giuridicamente CP_1 preposto all'azione di recupero del credito ed anche il soggetto legittimato alla firma degli atti connessi
. Per quanto riguarda l'eccepita nullità della clausola contrattuale in relazione alla determinazione del canone annuo , di sostituzione dell'art.3 con quanto previsto dall'art. 93 ( oggi art. 54 del Dlgs 259/2023 ) e conseguente illegittimità delle somme oggetto dell'avviso del , si evidenzia come CP_1 l'art. 93 del dlgs. N. 259 ( oggi art. 54 in base al Dlgs. 207/2021 ) commi 816 e 831- bis della L. N. 160/2019 e 63 del DL 4467/1997 non sono prospettabili quali norme imperative di legge .
Più precisamente l'art. 93 del Dlgs . n. 295/2003 prevede che : la Pubbliche Amministrazioni, le Regioni , le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica , oneri e canoni che non siano stabiliti per legge .
Il successivo comma 2 come modificato dal Dlgs. N. 70/2012 prevede che : gli operatori che forniscono reti di comunicazioni elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione , l'Ente locale , ovvero l'Ente proprietario o gestore , delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale . Nessun altro onere , finanziario ,reale o contributivo, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica , fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi di aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 , oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art.63 del D.L. 15
/12/1997 n. 446 .
pagina 2 di 5 In seguito è intervenuto l'art.12 comma 3 del Dlgs n. 22/2016 , poi integrato dall'art.
8- bis comma1 D.L. n. 135/2018 e dalla legge n. 12/2019 secondo cui : “ l'art. 93 comma 2 del DL n. 259/2003 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni , alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione , restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributivo , comunque denominato , di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto .
In seguito con la L. 160/2019 , con la quale è stata abrogata la e , introducendo CP_2 CP_3 mediante l'art.1 comma 816 , il nuovo canone unico patrimoniale con decorrenza dal bilancio 2021 e dove il comma 819 dello stesso articolo precisa quale sia la base per l'imposizione del canone , cioè l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico . Inoltre il comma 831 bis , introdotto dall'art. 40 della L. 108/2021 ha fissato la misura del canone unico in € 800,00 per singolo impianto , senza alcuna modifica relativa al presupposto della sua applicazione . Le ulteriori modifiche sono state introdotte al Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche dal dgls 207/2021 , sostituendo l'art. 93 del vecchio codice con il nuovo art. 54 del dlgs n. 259/2023. Il predetto ultimo intervento legislativo ha precisato la connessione tra il divieto di oneri ulteriori rispetto al canone unico patrimoniale con il riferimento esclusivo alle aree asservite ad usi pubblici e demaniali . Alla luce delle considerazioni sopra espresse l'art. 93, oggi art. 54 , risulta applicabile solo nell'ipotesi in cui il cespite appartiene al demanio o fa parte del patrimonio indisponibile dell'Ente locale , poiché soltanto nella predetta ipotesi l'Ente è tenuto a garantire ai terzi equità , accessibilità e parità di trattamento .
A tale riguardo , parte attrice sostiene che il bene oggetto di locazione appartenga al patrimonio demaniale del o comunque al patrimonio indisponibile dell'Ente . CP_1
A supporto della propria tesi difensiva , produce un 'allegazione ( doc. 10 ) relativa ad una Pt_2 relazione dell'area oggetto del contratto , intesa come verifica legata alla natura di bene immobile pubblico . Secondo questa allegazione , parte opponente dimostrerebbe che il bene oggetto dell'immobile ricade nell'area di pertinenza dei servizi comunali cimiteriali , dovendo ritenersi indisponibile per definizione. Tuttavia si ritiene che la predetta allegazione non possa costituire un elemento di prova ,essendo comunque un documento di parte .
A tale riguardo , la giurisprudenza ha comunque precisato che un bene non è pubblico ( cioè per il fatto di appartenere ad un Ente pubblico e soggetto al regime differenziato previsto per il demanio e il patrimonio indisponibile ex artt. 823 e 828 cc ) per il fatto di appartenere ad un ente pubblico e che , affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826 comma 3 cc, deve sussistere la volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico , tramite un atto amministrativo dove risulti la specifica volontà dell'Ente di destinare quel determinato bene ad un servizio pubblico . Inoltre deve esserci l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio . Senza le sopra indicate condizioni , e della conseguente riconducibilità del bene al patrimonio indisponibile , la cessione in godimento del bene in favore di privati non potrà essere ricondotta ad un rapporto di concessione governativa , ma relativa ad un bene facente parte del patrimonio disponibile , con inquadramento nello schema della locazione . Nel caso in esame , l'area concessa in locazione a rientra nell'ambito del patrimonio Pt_2 disponibile del Comune , in quanto non sussiste un atto amministrativo specifico dal quale emerga la volontà dell'Ente in relazione alla destinazione del bene per il soddisfacimento di un bisogno della collettività , mentre il servizio di telecomunicazione non qualifica l'uso pubblico in considerazione del pagina 3 di 5 fatto che tale specifica attività , anche se di carattere pubblico ,non risulta equiparabile ad un servizio pubblico in ragione del carattere privatistico e di lucro nell'ambito dell'accesso alle telecomunicazioni .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di BE , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
1. Rigetta l'opposizione all' avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali emesso dal Comune di Controparte_1
2. Condanna INFRASTRUTTURE in persona del Responsabile Parte_1 della Funzione Corporate & Legal Affairs avv. SALVATORE LO GIUDICE alla refusione delle spese di lite in favore del in persona del CP_1 Controparte_1
Sindaco pro- tempore che si liquidano per la fase cautelare per compensi professionali in €
3503,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA;
per la fase di merito per compensi professionali in € 5077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA .
BE , 03/01/2025 IL GIUDICE
(dott. Giuseppe Liotta )
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