Sentenza 9 dicembre 2016
Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01601/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2016, proposto da
TO LA, AR RI ND, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Lanocita in Salerno, via Roma,61;
contro
Comune di Positano in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
per l'ottemperanza
alle sentenze nn.2070/2015 e 1705/2015 emesse dal T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, per la declaratoria di nullità del provvedimento prot. n. 9174 del 28.7.2016 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Positano, di tutti gli atti connessi e presupposti, ovvero, in via gradata, previa conversione del rito, per l’annullamento, previa sospensione, degli atti suindicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza di questo TAR numero 2630 del 9 dicembre 2016 è stato definito il giudizio di ottemperanza in epigrafe, introdotto con il ricorso NRG 1601 del 2016, proposto, contro il Comune di Positano, per l'ottemperanza alle sentenze n. 2070/2015 e n. 1705/2015 del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno e per la declaratoria di nullità del provvedimento prot. n. 9174 del 28.7.2016 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Positano.
La sentenza ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
I ricorrenti, proprietari di un fondo nel Comune di Positano, hanno allegato di avervi realizzato plurimi interventi edilizi, di varia natura e consistenza, in relazione ai quali, al fine di conseguirne la demolizione, era stata adottata dall’Amministrazione comunale l’ordinanza n. 12387/2014, concernente 44 opere abusive, 3 delle quali oggetto di una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (prot. n. 4393/2010) contestualmente respinta ed altre di istanze di condono non ancora definite.
Hanno esposto, altresì, che il ricorso proposto avverso il suddetto provvedimento ripristinatorio era stato accolto con la sentenza di questo Tribunale n. 1705/2015.
Hanno dedotto, quindi, che essi, successivamente alla proposizione del ricorso, avevano presentato l’istanza prot. n. 2817 del 9.3.2015, finalizzata all’accertamento di conformità urbanistica delle opere abusive e quella, prot. n. 2816 di pari data, volta all’accertamento della loro compatibilità paesaggistica: tali istanze, precisavano i ricorrenti, erano finalizzate alla sanatoria delle sole opere non integranti incrementi volumetrici o di superficie, diverse e di inferiore consistenza rispetto a quelle oggetto della precedente istanza di accertamento di conformità ed alla individuazione degli interventi da demolire.
Hanno allegato che il Comune intimato, con la nota prot. n. 4785 del 27.4.2015, aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza suindicata, sulla scorta della sua erronea assimilazione a quella precedentemente respinta: l’atto, tuttavia, è stato annullato dalla sentenza di questo Tribunale n. 2070/2015.
Hanno quindi censurato il provvedimento impugnato, adottato dal Comune di Positano, con cui l’Amministrazione comunale ha nuovamente ordinato la demolizione delle 44 opere abusive, omettendo di valutarle singolarmente e di definire preventivamente le plurime istanze di sanatoria e di condono pendenti, anche a seguito dell’annullamento giurisdizionale dei precedenti dinieghi, incorrendo conseguentemente nel vizio di violazione del giudicato che deducono a fondamento della domanda di declaratoria di nullità, formulata in via principale.
Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo gli atti impugnati, ed in specie il provvedimento demolitorio prot. n. 9174 del 28.7.2016, effettivamente affetti dal vizio di violazione del giudicato formatosi in relazione alle sentenze richiamate.
A giudizio del Tribunale, infatti, mediante la sentenza n. 1705/2015, era stato sancito l’annullamento del provvedimento n. 12387 del 27.11.2014, con il quale il Comune di Positano aveva respinto la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica per determinate opere abusive realizzate in Positano, alla via G. Marconi, loc. Orticelli, evidenziando che “il Comune di Positano nel provvedimento impugnato ha genericamente motivato il diniego di accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità paesaggistica, sulla base di una motivazione laconica e frettolosa, che non ha dato puntualmente riscontro ai numerosissimi interventi edili realizzati dal ricorrente. In altri termini, il Comune con un solo provvedimento ha ordinato la demolizione delle opere realizzate (ben 44 interventi), evidenziando genericamente che “l’intervento realizzato non è conforme” alle norme urbanistiche e che le opere realizzate “consistono in realizzazione di nuove volumetrie e opere varie”. Il provvedimento, quindi, “è illegittimo per difetto di motivazione”: con la medesima sentenza, il Tribunale aveva vincolato il Comune di Positano a “rideterminarsi motivando in relazione ad ogni singolo abuso anche alla luce della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica del 9 marzo 2015, n. 2816”.
Con la successiva sentenza n. 2070/2015, invece, il Tribunale, “rilevato preliminarmente che l’impugnato provvedimento prot. n. 4785 del 27.4.2015 dispone l’improcedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 2816 del 9.3.2015 perché relativa alle stesse opere di cui alla precedente istanza prot. n. 4393 del 6.4.2010, oggetto del provvedimento di diniego prot. n. 12387 del 27.11.2014”, “evidenziato che, con la sentenza n. 1705 del 27.7.2015, questo Tribunale ha disposto l’annullamento del citato provvedimento prot. n. 12387/2014”, “ritenuto che l’annullamento del provvedimento presupposto non possa che riverberarsi in senso caducante sull’impugnata determinazione di improcedibilità così come sul silenzio-rigetto formatosi in relazione alla connessa istanza di accertamento di conformità urbanistica, evidentemente conseguente all’esito negativo del presupposto procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica”, ha sancito l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare “la precedente istanza prot. n. 4393 del 6.4.2010, sulla scorta degli enunciati conformativi contenuti nella sentenza n. 1705/2015”.
Si è ritenuto, quindi, che dal coacervo dei vincoli conformativi derivanti dalle sentenze menzionate discendeva l’obbligo del Comune di Positano di rideterminarsi, sulla scorta di una valutazione differenziata condotta con distinto riferimento alle 44 entità edilizie abusive, in ordine alle istanze di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica presentate dai ricorrenti, essendo stati caducati (in via diretta o consequenziale) gli atti di diniego precedentemente adottati.
A tale obbligo il Comune di Positano non si era tuttavia conformato allorché aveva adottato l’impugnato provvedimento prot. n. 9174 del 28.7.2016, con il quale aveva comunicato il diniego dell’istanza di sanatoria prot. n. 4393 del 6.4.2010 e disposto nuovamente la demolizione indistinta degli abusi, sulla scorta della onnicomprensiva motivazione (già, peraltro, evincibile dal provvedimento originario) secondo cui essi “hanno determinato la creazione di nuove volumetrie e di nuove superfici” ed attribuendo valenza giustificativa del suo (reiterato) modus procedendi alla tesi, esplicitata con il provvedimento iimpugnato, secondo cui “gli interventi così come elencati non possono essere dissociati in quanto costituenti un insieme sistematico di opere realizzate in prosecuzione nel tempo e pertanto da valutare nella loro totalità”: tesi che tuttavia confliggeva apertamente con la statuizione giurisdizionale che imponeva l’esame articolato e differenziato delle opere abusive, onde verificare, con riguardo a ciascuna di esse, la sussistenza dei presupposti per ammetterla a sanatoria.
In conclusione, con la sentenza numero 2630 del 9 dicembre 2016, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando la nullità del provvedimento impugnato del 28 luglio 2016 e nominando commissario ad acta, al fine di prestare piena ottemperanza alle sentenze passate in giudicato, il Dirigente del Settore Ambiente e Tutela del Territorio della Provincia di Salerno, con facoltà di sub-delega ad altro funzionario del Settore, munito della necessaria competenza tecnica.
Il nominato commissario ad acta, con atto depositato il 19 marzo 2025, premesso di essersi insediato il 6 novembre 2018, ha chiesto, per motivi di salute, di essere dispensato dall’attività di commissario ad acta.
Quindi, il Tribunale Amministrativo Regionale, con l’ordinanza n. 634 del 4 aprile 2025, ha provveduto alla sostituzione del commissario ad acta, nominando a tal fine il Direttore Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione della sentenza n. 2630 del 2016 entro il termine di 4 mesi.
Il 22 ottobre 2025 il nuovo commissario ad acta ha depositato una richiesta di chiarimenti.
Nella domanda, richiamato l’articolo 114, comma 7, del codice del processo amministrativo, che consente al commissario ad acta di chiedere chiarimenti per la corretta attuazione della sentenza, premette che, in esito alla ordinanza numero 634 del 4 aprile 2025, con cui è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per il Governo del territorio della regione Campania, con facoltà di delega, il suddetto Direttore generale, con decreto dirigenziale numero 206 del 6 maggio 2025, ha delegato il funzionario Gioacchino Ascione a svolgere le funzioni di commissario ad acta.
Il commissario ad acta comunica di essersi insediato il 22 luglio 2025 e di aver ricevuto dal Comune di Positano, in data 3 settembre 2025, una bozza di provvedimento da adottare per una preventiva valutazione da parte del commissario ad acta.
Successivamente, il Comune ha trasmesso un provvedimento del 16 ottobre 2025, avente ad oggetto la richiesta di accertamento di conformità urbanistica delle opere abusive realizzate in Positano alla via Marconi in località Orticelli, per il riesame a seguito della sentenza del TAR Salerno numero 2630 del 2016.
Con il suddetto provvedimento il Comune si è rideterminato su ciascuna delle 44 entità edilizie di cui alle istanze di accertamento di conformità prodotte dai ricorrenti.
Nel provvedimento comunale si dispone che gli interventi elencati ai punti 1, 2, 6, 13, 19, da 25 a 28 e da 39 a 44 potrebbero essere ammessi a sanatoria previo ottenimento di tutti i pareri dei vari enti preposti alla tutela dei vincoli (Paesaggio, Vincolo Idrogeologico, Area S.I.C./Z.P.S., Codice della Strada, Ente Parco Monti Lattari, ecc.. ) in quanto gli stessi non hanno determinato incremento di superficie utile e volume, e previa demolizione e rimessa in pristino delle opere non suscettibili di sanatoria.
Gli interventi di cui ai punti da 3 a 5; da 7 a 12; da 14 a 18; da 20 a 24; da 29 a 38, non sono suscettibili di sanatoria in quanto realizzati su immobili privi di legittimità e per i quali è stato già emesso preavviso di diniego delle domande di sanatoria; per tali interventi si dovrà procedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Pertanto il commissario ad acta ritiene che possa essere considerato risolto l’adempimento alla sentenza e rivolge istanza al Tribunale Amministrativo Regionale affinché chiarisca se possa ritenersi conclusa l’attività del commissario delegato.
Parte ricorrente, nella memoria depositata il 19 dicembre 2025, premesso che nella sentenza 2630 del 2016 il TAR di Salerno ha precisato l’obbligo di esame articolato e differenziato delle opere abusive, onde verificare, con riguardo a ciascuna di esse, la sussistenza dei presupposti per ammetterle a sanatoria, eccepisce che l’atto comunale del 16 ottobre 2015 non sarebbe il provvedimento conclusivo del procedimento, essendo esso espressamente denominato parere. Tale atto endoprocedimentale avrebbe reiterato la medesima attività istruttoria già giudicata illegittima dal giudice amministrativo. Pertanto parte ricorrente chiede che il Tribunale fornisca i chiarimenti necessari per la corretta esecuzione dei giudicati amministrativi, insistendo per la definizione del procedimento amministrativo mediante un provvedimento espresso.
A giudizio del Collegio, prescindendo da ogni considerazione sulla ritualità della instaurazione del giudizio per chiarimenti, essendo stato sostanzialmente assicurato il contraddittorio tra le parti, possono essere forniti al commissario ad acta i seguenti chiarimenti:
Il parere in esame, reso dal funzionario responsabile del settore comunale edilizia privata e urbanistica, non è idoneo a concludere il procedimento amministrativo di condono, ma costituisce solo il primo atto del connesso procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica. Infatti il parere è stato trasmesso al responsabile dell’istruttoria del procedimento in materia paesaggistica, per i conseguenti adempimenti.
Tuttavia con il parere adottato dal funzionario comunale è stata data corretta esecuzione alla sentenza di ottemperanza, essendosi il Comune rideterminato su ciascuna delle 44 opere edilizie di cui all’istanza di accertamento di conformità. Per alcune di queste opere è stato espresso parere favorevole all’accertamento di conformità urbanistica, previa acquisizione di tutti i pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli. Per le restanti opere è stato espresso parere contrario. Per entrambe le categorie di interventi edilizi, ovviamente, saranno necessari ulteriori provvedimenti, sia per l’eventuale sanatoria, sia per la demolizione delle opere non sanabili. In ogni caso, l’atto adottato dal Comune ha dato corretta esecuzione alla sentenza di ottemperanza, distinguendo tra le 44 entità edilizie abusive quelle sanabili e quelle invece destinate alla demolizione. Il giudicato, quindi, è stato sostanzialmente eseguito, fermo restando che saranno adottati ulteriori provvedimenti per ciascuno degli interventi edilizi in esame e che tali provvedimenti potranno essere contestati dagli interessati con tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale.
In conclusione, l’attività del commissario ad acta può ritenersi conclusa, avendo l’Amministrazione comunale eseguito autonomamente il giudicato, senza la necessità dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del commissario ad acta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, trattandosi di una richiesta di chiarimenti proveniente dall’ausiliario del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), fornisce al commissario ad acta i chiarimenti richiesti, nei sensi indicati in motivazione.
Nulla per le spese.
Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT ME, Presidente
NI AN, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AN | AT ME |
IL SEGRETARIO